Nel caso in cui il giudice accolga l’impugnazione o reputi legittima la revoca, si verifica un annullamento del trasferimento dei beni o del denaro donato, cui consegue l’obbligo del donatario di restituire quanto ricevuto in donazione.
Pertanto, molti soggetti si pongono il seguente interrogativo: esistono donazioni che non possono essere annullate (tramite appunto impugnazioni e revoca)? La domanda è lecita, sia per il donante (cioè chi effettua la donazione), sia per il donatario (colui che riceve la donazione), entrambi interessati (anche se per ragioni diverse) alla stabilità degli effetti prodotti con la donazione.
Quanto all’istituto giuridico dell’impugnazione delle donazioni, legittimati a proporla sono:
- in primo luogo gli eredi del donante/de cuius, i quali, a causa della donazione, possono aver subito una lesione della quota di legittima loro spettante sul patrimonio del defunto;
- inoltre, la legge riconosce la legittimazione ad impugnare anche ai creditori del donante, qualora la donazione leda i loro interessi, costituendo un ostacolo all’eventuale pignoramento dei beni del debitore.
La donazione invece non potrà essere impugnata dagli eredi:
- se non viola la quota di legittima;
- se il de cuius è ancora in vita;
- se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante;
- se sono passati 10 anni dall’apertura della successione.
Quanto invece alle ipotesi di impugnazione da parte dei creditori, la stessa non è consentita nei seguenti casi:
- il debitore ha altri beni pignorabili, idonei comunque a soddisfare le pretese creditorie;
- sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.
Tuttavia, i casi in cui la revocazione è ammessa sono solo due e sono entrambi previsti dalla legge, ovvero:
- l’ingratitudine del donatario;
- la sopravvenienza di figli.
Quanto invece alla revoca per sopravvenienza di figli, la stessa comprende tanto l’ipotesi dell’effettiva nascita di un figlio, quanto quella della scoperta, successiva alla donazione, dell’esistenza di un figlio oppure il suo successivo riconoscimento.
Per poter ottenere la revocazione della donazione è comunque necessario il rispetto di un termine. Invero, il legislatore ha previsto che, in caso di sopravvenienza di un figlio, le donazioni possono essere revocate nel termine di 5 anni; in caso invece di revoca per ingratitudine, la stessa deve avvenire nel termine di 1 anno.
Non tutte le donazioni comunque possono essere revocate. Infatti, sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio, cc.dd. obnuziali.
Quanto alle donazioni remuneratorie, trattasi di quelle elargizioni fatte a favore del donatario come segno di riconoscimento per un’azione da lui compiuta a favore o a vantaggio del donante.
Con riferimento invece alle donazioni fatte in occasione di un matrimonio, queste vengono qualificate come regali di nozze agli sposi e, essendo mosse esclusivamente da uno spirito di liberalità, non possono essere revocate.