Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Mancato pagamento delle cartelle esattoriali: cosa non puņ pignorare il fisco?

Fisco - -
Mancato pagamento delle cartelle esattoriali: cosa non puņ pignorare il fisco?
La prima casa ed i beni cd essenziali alla sopravvivenza non possono essere pignorati dall’Ente della Riscossione
Come noto, i contribuenti che omettono di pagare le tasse e che ricevano in notifica una cartella esattoriale in arretrato, hanno molto da rischiare, ma non tutto.

Esistono infatti dei limiti invalicabili all’esercizio del potere di escussione da parte dell’Ente della Riscossione.
Vediamo quali.

In tema di pignoramento immobiliare, non è possibile iscrivere ipoteca sulla casa di proprietà del contribuente se il debito è inferiore ad Euro 20.000,00 e, in ogni caso, l’iscrizione ipotecaria dovrà essere preceduta da un preavviso minimo di trenta giorni.

Non si potrà inoltre pignorare la casa se il debito complessivamente maturato dal contribuente è inferiore ad Euro 120.000,00 mentre, se superiore, sarà obbligatorio prima iscrivere ipoteca ed attendere 6 mesi per poter procedere con l’esecuzione.

Non si potrà comunque pignorare la casa del debitore se quest’ultimo non possiede altri beni immobili oltre a quello “aggredibile” e comunque sempre a condizione che questo corrisponda alla residenza del contribuente, registrato al catasto come abitazione di tipo civile
.
In tema di pignoramento mobiliare e, nello specifico, pignoramento dello stipendio o sulla pensione, non sarà possibile per il fisco aggredire e pignorare somme di denaro già versate e contabilizzate sul conto corrente del contribuente. Queste pertanto resteranno integralmente a sua disposizione.
Il pignoramento in questi casi, infatti, potrà avvenire solo attraverso il datore di lavoro (si parla infatti di pignoramento presso terzi) prima che quest’ultimo lo versi materialmente al proprio dipendente e solo per l'equivalenza di un quinto sulla somma complessivamente versata a titolo di retribuzione mensile.
In ogni caso, per questo tipo di operazione, la legge ha fissato alcune soglie di pignorabilità:
  • la quota pignorabile sarà di 1/10 in caso di stipendio o indennità di importo non superiore ai 2.500,00 Euro;
  • di 1/7 per importi compresi tra i 2.500,00 Euro ed i 5.000,00;
  • di 1/5 per importi superiori ai 5.000,00 Euro, quale limite massimo di pignorabilità.
Se il pignoramento mobiliare viene eseguito, invece, direttamente presso a Banca dove il contribuente ha rapporti di conto corrente, non si potranno aggredire tutti i suoi risparmi, ove inferiori ad Euro 1.344,21. L’espropriazione mobiliare in questi casi si estenderà solo alla somma eccedente tale importo.

In tema di pignoramento della pensione, inoltre, bisogna specificare che ove la pensione venga pignorata presso l’ente di previdenza, l’importo pignorabile (mai superiore al cd. “quinto”) andrà calcolato al netto del «minimo vitale», che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale, ossia Euro 672,10. Il quinto pignorabile sulla pensione sarà quindi calcolato al netto del minimo vitale che andrà quindi preventivamente detratto.

I limiti al pignoramento posto in essere dall’Ente della Riscossione si estendono anche ai cd “beni di famiglia”, che il codice definisce come beni assolutamente impignorabili (art. 514 del c.p.c.).
Si tratta di quei beni esistenziali come i letti, i tavoli da pranzo, le sedie, gli armadi, il frigorifero, i fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa, ovvero tutti quei beni indispensabili al debitore ed alle persone con lui conviventi che non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Anche l’autovettura del contribuente non potrà essere toccata ove questa risulti necessaria per lo svolgimento della sua attività lavorativa e quando comunque il debitore sia un imprenditore e/o un professionista.

Sono assolutamente impignorabili anche le polizze vita da parte di qualsiasi creditore, sia esso lo Stato ovvero un privato.

Saranno, infine, pignorabili, ma solo entro massimo la metà, tutti i beni cointestati.
Se si tratta di conti correnti, l’Ente della riscossione potrà agire solo sul 50% degli importi presenti sul conto aggredito. Se si tratta, invece, di beni indivisibili (si pensi ad un immobile) questo potrà essere pignorato e messo all’asta per intero.
Il 50% del ricavato sarà però restituito al contitolare non debitore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.