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Casa pignorata, adesso puoi venderla prima che finisca all'asta seguendo questa procedura: ecco tutti i passaggi

Casa pignorata, adesso puoi venderla prima che finisca all'asta seguendo questa procedura: ecco tutti i passaggi
La legge stabilisce i casi in cui il debitore può vendere la casa pignorata prima che vada all’asta
Non riuscire a pagare un debito può avere conseguenze legali. Tra queste, c’è sicuramente il rischio del pignoramento di uno o più immobili.

Quando ci si trova in queste situazioni, molti si fanno la stessa domanda: si può vendere una casa pignorata prima che finisca all’asta?

Di regola, il pignoramento è l’atto con cui si comincia la forma più comune di esecuzione forzata: cioè, quella per espropriazione. È una procedura diretta a sottrarre coattivamente al debitore beni, che fanno parte del suo patrimonio, al fine di convertirli in denaro e soddisfare il creditore.

Se la procedura riguarda beni mobili, si parla di espropriazione forzata mobiliare. Invece, quando ha ad oggetto immobili, si parla di espropriazione immobiliare.

Dunque, può esserci la vendita diretta di una casa pignorata?

Innanzitutto, il dubbio nasce perché il codice di procedura civile (l’art. 492 del c.p.c.) stabilisce che, di massima, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di non compiere atti per sottrarre alla garanzia del creditore i beni sottoposti ad esecuzione.

A ciò bisogna aggiungere che l’espropriazione immobiliare porta alla vendita del bene pignorato. In linea generale, può essere disposta una vendita con o senza incanto: mentre la vendita senza incanto è quella con offerte direttamente depositate dai singoli offerenti e valutate dal giudice dell’esecuzione, la vendita con incanto è la c.d. vendita all’asta.

Quindi, il pignoramento esclude la possibilità di vendita diretta della casa?

In realtà, il codice (il nuovo art. 568 bis del c.p.c.) prevede la c.d. vendita diretta dell’immobile pignorato: ossia, il debitore ha la possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta del bene sottoposto a pignoramento (o di uno degli immobili pignorati), per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima elaborata dall’esperto e prevista dalla legge (dall’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c.).

Però, il debitore deve necessariamente rispettare alcuni precisi passaggi.

È fondamentale rispettare la normativa poiché il codice (sempre l’art. 568-bis c.p.c.) stabilisce che la richiesta di vendita diretta può essere formulata soltanto una volta.

In primo luogo, bisogna depositare la richiesta non oltre dieci giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del comma 1 dell’art. 569 del c.p.c..

Ancora, a pena di inammissibilità, insieme alla richiesta, occorre depositare in cancelleria anche l’offerta di acquisto e una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.

Secondo la legge (comma 2 dell’art. 569 c.p.c.), qualora il prezzo base determinato ai sensi del codice (art. 568 del c.p.c.) sia maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione, al fine di adeguarle al prezzo base. Se l’offerta e la cauzione sono integrate, nei successivi cinque giorni il giudice valuta l’ammissibilità dell’offerta e provvede (al contrario, il giudice dichiarerà l’inammissibilità dell’offerta e disporrà la vendita nei modi ordinari).

Peraltro, a cura del debitore o dell’offerente, la richiesta e l’offerta devono essere notificate ai creditori almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’art. 569 c.p.c.

L’offerta è irrevocabile, a meno che siano trascorsi 120 giorni dalla data del provvedimento previsto dal comma 2 dell’art. 569-bis c.p.c. e questa non sia stata accolta.

Come si può vedere, ci sono molti aspetti da osservare in maniera rigorosa.

All’udienza prevista dall’art. 569 c.p.c., se il giudice dell’esecuzione dichiara l’ammissibilità dell’istanza per la vendita e la ritualità dell’offerta e della cauzione e se non c’è opposizione dei creditori, egli provvede, disponendo l’aggiudicazione dell’immobile all’offerente.

Quindi, in conclusione, può esserci la vendita diretta di una casa pignorata prima che questa vada all’asta, ma bisogna stare attenti alla normativa e alle procedure da seguire per non perdere questa facoltà.


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