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Articolo 2855 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Estensione degli effetti dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2855 Codice Civile

L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione [2846] e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione [499, 563 c.p.c.]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione(1).

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione [2839 n. 5]. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [492, 555 c.p.c.], ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data [54 l. fall.].

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita [574, 581 c.p.c.; 54 l. fall.](2).

Note

(1) Per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione ipotecaria verso i crediti accessori, al comma 1 sono indicate soltanto le spese, le quali devono essere appunto caratterizzate dall'elemento dell'accessorietà rispetto al credito principale. Per tutte le altre spese è invece possibile estendere la suddetta garanzia ipotecaria tramite un esplicito accordo.
Si specifica inoltre che, per quanto riguarda l'ipoteca volontaria, la disciplina del presente articolo si estende esclusivamente alle spese relative all'atto di concessione.
(2) Nell'iscrizione deve essere obbligatoriamente stabilita la misura degli interessi e delle annualità che il credito principale produce (v. art. 2839 n. 5), in quanto, se si verifica l'assenza di tali indicazioni, la garanzia ipotecaria non può essere applicata agli accessori in questione.
Se si tratta di interessi maturati posteriormente al compimento dell'annata in corso dal momento in cui è stato posto in essere il pignoramento, questi sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita del bene.

Ratio Legis

La disposizione in esame estende gli effetti dell'iscrizione a spese ed interessi del credito principale, in applicazione del principio di accessorietà secondo cui il credito accessorio segue quello principale e, al comma 2, punta ad evitare l'accumulo di eccessive annualità di interessi che potrebbero danneggiare i creditori successivi al primo ed ancor di più il terzo acquirente. Vi è inoltre una parziale deroga al fondamentale principio di specialità (v. art. 2809) al fine di evitare che le spese gravando sul creditore possano diminuire la garanzia del credito (v. art. 2846).

Spiegazione dell'art. 2855 Codice Civile

Estensione dell'efficacia dell'iscrizione degli accessori del credito. Li­miti di tale estensione : spese dell'atto

Per il principio della specialità dell'ipoteca e dell'iscrizione con­sistente nella determinazione dei beni gravati e della somma garantita, il creditore ipotecario non potrebbe far valere la protezione del suo grado che nei rigorosi limiti della somma enunciata nella iscrizione. Ma, nello stesso modo che, in considerazione dell'accessorietà, l’ipoteca si estende anche dal punto di vista del credito che si è garantito, la legge ha pre­cisato i limiti di questa estensione. L'articolo in esame, infatti, dispone che l’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado: a) le spese dell'iscrizione e rinnovazione ; c) le spese ordinarie occorrenti per l'intervento nel giudizio di esecuzione ; d) gli interessi.

Per spese dell’atto si intendono quelle occorse per la formazione del titolo costitutivo dell'ipoteca, cioè il documento contrattuale da cui essa risulta.

Se l'ipoteca è costituita unitarmente e contemporaneamente alla costituzione del credito, le spese dell'atto sono quelle occorse per l’unico strumento. Se si fa un mutuo con garanzia ipotecaria, come di solito avviene, le spese che il creditore ha autorizzato sono garantite dall'ipoteca iscritta per capitale.

Quando, invece, la costituzione ipotecaria è contenuta in un atto diverso da quello che dette origine al credito, allora le spese dell’iscrizione ipotecaria sono solamente quelle dell'atto costitutivo dell'ipoteca.

Fra le spese dell'atto bisogna comprendere anche quelle occorse per la sua registrazione; ma non pure la multa che il creditore avesse pagato per la tardiva registrazione, e tanto meno il rimborso della ricchezza mobile che egli aveva stipulato a suo favore. Difatti, qui non si tratta di spese che formino un accessorio del credito ipotecario ; sono erogate dal creditore che non ha il diritto di ripetere dal debitore o che costituiscono un suo credito distinto cui solo la espressa convenzione potrebbe estendere la garanzia ipotecaria.

Trattandosi di ipoteca legale non può parlarsi di spese dell'atto pre­state con lo stesso grado nella iscrizione del credito, perché il titolo co­stitutivo della ipoteca sta nel precetto medesimo della causa. Quindi l'ipoteca legale dell'alienante o del condividente non garantirebbe che lo stesso grado della iscrizione del prezzo e del conguaglio, dovuti all'uno e all’altro, le spese dell'atto di alienazione e di divisione.


Rispetto all'ipoteca giudiziaria parrebbe che potesse considerarsi atto costitutivo la condanna del debitore, della quale, perciò, la relativa spesa dovesse essere protetta con lo stesso grado della iscrizione del credito; ma bisogna riflettere che non è la sentenza .di condanna che attribuisce l'ipoteca al creditore vittorioso in giudizio : essa è niente altro che il fatto giuridico in base al quale è la legge che attribuisce di­rettamente a un accessorio della condanna l'ipoteca al creditore, e l'ar­ticolo in esame accorda lo stesso grado dell'iscrizione del credito alle spese vive dell'atto costitutivo del creditore non dell'atto costitutivo dell'ipoteca.


Spese dell'iscrizione e rinnovazione

Assieme con le spese dell'atto costitutivo, l'ipoteca protegge col grado del credito iscritto anche le spese della stessa iscrizione e rinno­vazione interposte dal creditore, essendo esse, salvo patto contrario, come abbiamo visto, a carico del debitore (art. 2846).


Spese per l'intervento nel giudizio di esecuzione

Sono garantite anche ipotecariamente, senza bisogno di speciale menzione nella iscrizione le spese ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione, ché si riducono a quelle strettamente necessarie per l'analoga istanza da presentarsi con i documenti giustificativi nella cancelleria del tribunale (art. 5 cod. proc. civ:). Non vi sono comprese, quindi, tutte le altre maggiori spese giudiziali, che il creditore abbia dovuto sostenere per far rinnovare il suo credito. Esse devono, indubbiamente, essere pagate dal debitore che ha sollevato ingiuste contestazioni, ma costituiscono un credito chirografario. Perché siano garantite dall’ipoteca occorre un patto speciale.


Interessi del credito

Infine, sono garantiti dall’iscrizione per il credito giudiziale gli interessi del credito, ma a condizione che, nell’iscrizione, ne sia enunciata la misura, e ciò per mettere i terzi sull’avviso di calcolare il possibile aumento della somma capitale, che il creditore iscritto sia per assicurarsi con la prelazione ipotecaria sul valore dell’immobile ipotecato e regolarsi riguardo ai diritti che, a loro volta, volessero acquistare sul medesimo immobile.

Deve notarsi, poi, che non tutti gli interessi dovuti e dei quali è stata indicata la misura nell’iscrizione (anche quando si tratti di interessi legali) sono garantiti dall’ipoteca iscritta per il credito, ma solo quelli delle tre annate anteriori e quelli in corso al giorno del pignoramento. Per quelli arretrati occorrono iscrizioni particolari che hanno effetto dalla loro data, ed il patto dell’estensione ad essi dell’ipoteca è nullo. Il codice preesistente non conteneva questa espressa sanzione di nullità, ma la maggioranza degli scrittori sosteneva la nullità del patto.

Gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso al giorno del pignoramento sono pure collocati nello stesso grado, ma sol­tanto nella misura legale del 5 % (art. 1284) e fino alla data della vendita.

Con questa disposizione, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in esame, si è risoluta la questione che si agitava nella dottrina e nella giurisprudenza e che sorgeva dalla poco chiara disposizione dell'art. 2010 del codice preesistente, che parlava semplicemente di interessi successivi. Alcuni sostenevano che tali interessi fossero quelli che decorrono sino al momento dell'aggiudicazione altri quelli che decorrono sino al pa­gamento effettivo, ed altri - quelli che decorrono fino alla liquidazione finale dei crediti ed alla nota di collocazione che fa il cancelliere. Il nuovo codice ha adottata la prima opinione, che era stata anche proposta dal terzo• Questi, pur sostenendo che, nel sistema del codice preesi­stente, l'opinione più conforme al testo dell'art. 2010 fosse quella che riteneva che gli interessi successivi garantiti dallo stesso grado d'iscrizione del credito fossero quelli dovuti fino alla spedizione della nota di collocazione, respingendo le due teorie estreme, quelle degli interessi dovuti sino all'aggiudicazione o sino all'effettivo pagamento, sosteneva che de lege condenda doveva stabilirsi che il corso degli interessi nel grado ipotecario si fermasse, per ragioni di equità, più che di stretto diritto, al momento dell’aggiudicazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1162 Nell'art. 2855 del c.c. si determina l'estensione degli effetti dell'iscrizione. L'art. 2010 del codice del 1865, dicendo che l'iscrizione per il solo capitale produttivo d'interessi, se la misura di questi vi fosse enunciata, valeva a far collocare automaticamente nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre gli interessi successivi, per i quali non fosse presa iscrizione, faceva sorgere la questione se tali interessi successivi fossero dovuti col grado ipotecario fino al giorno dell'aggiudicazione, ovvero fino alla spedizione delle note di collocazione, ovvero, ancora, fino al giorno dell'effettivo pagamento. Alla controversia, pone termine il terzo comma dell'art. 2855, disponendo che la collocazione degli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento si arresta alla data della vendita, la quale non potrà ritenersi compiuta se non dopo che il giudice dell'esecuzione, accertato il versamento del prezzo, abbia pronunciato il decreto col quale trasferisce il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.). Al fine poi di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori, ho creduto opportuno disporre che gli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento siano dovuti soltanto nella misura legale. Un'altra questione, agitatasi sotto l'impero del codice precedente, risolve l'articolo in esame (secondo comma), negando validità al patto che estende l'efficacia dell'ipoteca iscritta soltanto per il capitale a un numero dl annualità d'interessi superiore a quello stabilito dalla legge; il che non toglie che, in base al titolo costitutivo dell'ipoteca, possano prendersi iscrizioni particolari per maggiori arretrati: tali iscrizioni avranno effetto soltanto dalla loro data. Quanto alle spese giudiziali, e mantenuta la norma che l'iscrizione del credito vale a far collocare le spese occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione e che le parti possono, con patto espresso, estendere l'ipoteca a maggiori spese, purchè sia presa la corrispondente iscrizione (art. 2855 del c.c., primo comma).

Massime relative all'art. 2855 Codice Civile

Cass. civ. n. 22954/2020

In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994).

Cass. civ. n. 4927/2018

Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).

Cass. civ. n. 8696/2015

L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., opera anche in relazione all'espropriazione immobiliare individuale relativa ai crediti per mutuo fondiario soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, come integrata dal d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (disciplina applicabile "ratione temporis"), sicché l'iscrizione di crediti per il capitale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato, ma soltanto nella misura legale, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento.

Cass. civ. n. 17044/2014

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati a norma dell'art. 105 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.

Cass. civ. n. 775/2013

Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.

Cass. civ. n. 3494/2012

Ai fini della collocazione di tutti gli interessi contemplati nell'art. 2855 c.c. nello stesso grado del capitale, è possibile che il creditore indichi nella nota d' iscrizione una somma riferita agli interessi stessi, sia limitandola a quelli convenzionali c.d. triennali, sia comprendendovi gli interessi legali ai sensi del terzo comma della menzionata norma, ovvero aggiungendone un ulteriore somma da riferire a questi ultimi interessi; in queste ipotesi il creditore non potrà pretendere l'estensione della garanzia oltre la somma iscritta, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 2855 c.c., restando la prelazione limitata alle somme specificamente indicate nella nota. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, il creditore ipotecario voglia avvalersi delle deroghe che le norme richiamate prevedono alla regola dell'inestensibilità dell'ipoteca agli accessori, lo stesso dovrà, nella medesima nota d'iscrizione, enunciare che il credito è produttivo d'interessi e ne dovrà indicare il tasso.

Cass. civ. n. 21998/2011

In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi secondo e terzo, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.

Cass. civ. n. 10297/2009

All'espropriazione immobiliare individuale fondata su credito fondiario, a cui sia applicabile (come nella specie) "ratione temporis" il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, non si estende, in materia di interessi la disciplina generale dettata dall'art. 2855 c.c. (che prevede rigorosi limiti con riguardo agli effetti dell'iscrizione ipotecaria sugli interessi dovuti), bensì la normativa speciale da considerarsi prevalente, individuata nello stesso T.U. n. 646 del 1905, in funzione della quale deve considerarsi garantito il recupero integrale di tutto il dovuto a titolo di interessi al tasso contrattualmente stabilito.

Cass. civ. n. 9497/2002

Ai sensi dell'art. 2855, secondo comma, del codice civile, la estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria agli interessi maturati sulla somma iscritta presuppone che l'ammontare di quest'ultima corrisponda al netto capitale ed è condizionata alla enunciazione, nella iscrizione, della misura degli interessi convenzionali.

Cass. civ. n. 1869/2000

Gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione.

Il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli interessi convenzionali «triennali», lasciando invece che gli interessi legali successivi al «triennio», che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e del tempo tra l'anno successivo al pignoramento e la data della vendita.

Cass. civ. n. 4069/1995

In virtù dell'art. 2855 c.c., e nei limiti temporali da tale norma indicati, l'iscrizione ipotecaria di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, senza necessità di iscrivere una somma distinta per tali interessi, essendo sufficiente l'indicazione del loro tasso per ottenere rispetto ad essi l'estensione della iscrizione.

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