Tale assegno verrà disposto in proporzione alle condizioni economico-reddituali dei coniugi, in modo tale da garantire agli stessi di continuare a godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Accade, tuttavia, molto spesso che insorgano controversie in ordine alla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Cosa fare, dunque, se il coniuge non provvede a rispettare tale obbligo e non versa mensilmente quanto previsto ?
In questo caso, va osservato che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento integra il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, di cui all’art. 570 c.p.
Tuttavia, vi è anche la possibilità di ricorrere al giudice civile per ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Al fine di recuperare le somme dovute a titolo di mantenimento, la prima possibilità è quella di richiedere un pignoramento presso terzi: in questo caso, sarà necessario rivolgersi all’ufficiale giudiziario, al quale sarà possibile chiedere di pignorare le somme presenti nel conto corrente del genitore obbligato, fino a concorrenza delle somme dovute a titolo di mantenimento.
L’ufficiale giudiziario, dunque, intimerà la banca a bloccare le somme presenti nel conto corrente medesimo, che potranno essere utilizzate solamente una volta che si sia proceduto al saldo di quanto dovuto.
Ma questa non è l’unica procedura prevista, dal momento che è possibile rivolgersi anche al giudice, attraverso un apposito ricorso, a seguito del quale egli potrà e dovrà disporre il sequestro di una parte dei beni del coniuge e potrà anche ordinare ai soggetti debitori del coniuge stesso (come, per esempio, il datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere lo stipendio al coniuge-dipendente) di versare le somme dovute direttamente al coniuge beneficiario del mantenimento.
In particolare, questa questione è stata esaminata recentemente dal Tribunale di Catania, con una sentenza del 24 marzo 2016, con la quale il Tribunale ha precisato come il giudice potrà disporre tale sequestro solo una volta che sia stata fornita la piena prova dell’inadempimento, indipendentemente dal fatto che tale inadempimento possa o meno essere qualificato come “grave”.
Altro provvedimento che può essere adottato dal giudice, come anticipato, è il “blocco dello stipendio”: si tratta di un provvedimento attraverso il quale il giudice, una volta verificato l’inadempimento da parte del coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento, “blocca”, appunto la parte di stipendio dovuta al coniuge da parte del datore di lavoro, in modo tale che la stessa sia destinata a saldare il debito relativo al mantenimento non corrisposto.
Anche in questo caso, l’unico presupposto necessario per l’adozione del provvedimento è rappresentato dalla dimostrazione dell’inadempimento, senza che sia necessario dimostrare, altresì, la gravità dello stesso.
Va osservato, inoltre, che il blocco dello stipendio può avere ad oggetto solo una parte dello stesso, dal momento che non si ritiene che il coniuge obbligato possa essere privato del tutto dei propri mezzi di sussistenza.