La motivazione fornita dalla Cassazione muove dal richiamo del principio – già espresso da Cass., n. 1533 del 18 maggio 2021 – per cui nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Tale principio, peraltro, è valido non solo con riferimento all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. art. 617 c.p.c. ma per tutte le opposizioni esecutive (comprese quelle ex artt. 615 e 619 c.p.c.): per la Corte è chiaro come “il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per motivi di sistema, di semplicità e di coerenza”.
Tanto chiarito, il Collegio precisa comunque che tali affermazioni si giustificano in ragione del palese interesse del a partecipare al contraddittorio, interesse che deve ritenersi sussistente in relazione a tutti i giudizi i cui effetti sono destinati ad avere efficacia diretta e immediata nella sua sfera patrimoniale.
Un esempio – ricorrente, come si vedrà, nel caso di specie – è quello del giudizio relativo all’esatta individuazione della persona del creditore assegnatario delle somme pignorate: in tali casi è innegabile, infatti, l’interesse del terzo a partecipare al giudizio, posto che dal suo esito dipenderà la determinazione del soggetto cui egli dovrà versare il denaro.
Nel caso concretamente sottoposto all’attenzione della Corte, in particolare, si trattava il procedimento esecutivo per espropriazione di crediti verso terzi iniziato da una società nei confronti di un suo debitore mediante il pignoramento del credito pensionistico di costui presso l’Inps.
Il debitore aveva dunque proposto opposizione all’esecuzione, ma il giudice dell’esecuzione l’aveva ritenuta inammissibile, assegnando con ordinanza i crediti pignorati al creditore.
Tale ordinanza era poi risultata viziata da alcuni errori materiali relativi al soggetto assegnatario dei crediti pignorati, sicchè il giudice ne aveva disposto la correzione con un ulteriore provvedimento.
Avverso quest’ultimo il debitore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617c.p.c. ma essa era stata rigettata dal Tribunale con sentenza.
Contro siffatta pronuncia, il debitore aveva allora proposto ricorso in Cassazione: così investita della questione, dunque, la Corte ha rilevato la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado atteso che l’Inps, terzo pignorato, non era stata chiamato in giudizio. La sentenza è perciò stata cassata con rinvio al giudice dell’esecuzione.