A tutti, prima o poi, sarà capitato di familiarizzare con il concetto di “debito”.
Che si tratti della rata del mutuo, di quella dell’auto o di un qualsiasi altro conto da saldare poco importa. A prescindere dalla causa che lo ha generato, il debito è tale perché consiste (generalmente) in una somma di denaro che deve essere versata dal debitore al creditore.
Può capitare, tuttavia, di non riuscire a far fronte con regolarità al pagamento dei propri debiti che, invece, si accumulano nel tempo e diventano una montagna quasi insormontabile.
Ed allora, a questo punto, aleggia sul debitore la scure del pignoramento.
Ma quando scatta il pignoramento?
Partiamo col dire che il pignoramento non è automatico: non accade che, ad esempio, raggiunto un certo ammontare di debiti o perdurando tali debiti per un determinato periodo di tempo, automaticamente i beni del debitore saranno soggetti a pignoramento.
Anzi, esiste un iter ben preciso da seguire per il creditore che intenda agire in via esecutiva nei confronti del debitore.
Il creditore, munito di adeguato titolo esecutivo (ad esempio: contratto di mutuo, decreto ingiuntivo, sentenza ecc.), dovrà innanzitutto notificare al debitore il c.d. “atto di precetto”.
L’atto di precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, “con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 480 c.p.c.).
Solo successivamente alla notifica dell’atto di precetto (e in assenza di qualsiasi riscontro del debitore), dunque, potrà trovare luogo l’esecuzione forzata e quindi il pignoramento.
Il pignoramento, a sua volta, si differenzia in tre diverse modalità a seconda dei beni che vengono pignorati, ognuna delle quali è regolata da una diversa procedura. Così è possibile distinguere:
Che si tratti della rata del mutuo, di quella dell’auto o di un qualsiasi altro conto da saldare poco importa. A prescindere dalla causa che lo ha generato, il debito è tale perché consiste (generalmente) in una somma di denaro che deve essere versata dal debitore al creditore.
Può capitare, tuttavia, di non riuscire a far fronte con regolarità al pagamento dei propri debiti che, invece, si accumulano nel tempo e diventano una montagna quasi insormontabile.
Ed allora, a questo punto, aleggia sul debitore la scure del pignoramento.
Ma quando scatta il pignoramento?
Partiamo col dire che il pignoramento non è automatico: non accade che, ad esempio, raggiunto un certo ammontare di debiti o perdurando tali debiti per un determinato periodo di tempo, automaticamente i beni del debitore saranno soggetti a pignoramento.
Anzi, esiste un iter ben preciso da seguire per il creditore che intenda agire in via esecutiva nei confronti del debitore.
Il creditore, munito di adeguato titolo esecutivo (ad esempio: contratto di mutuo, decreto ingiuntivo, sentenza ecc.), dovrà innanzitutto notificare al debitore il c.d. “atto di precetto”.
L’atto di precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, “con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 480 c.p.c.).
Solo successivamente alla notifica dell’atto di precetto (e in assenza di qualsiasi riscontro del debitore), dunque, potrà trovare luogo l’esecuzione forzata e quindi il pignoramento.
Il pignoramento, a sua volta, si differenzia in tre diverse modalità a seconda dei beni che vengono pignorati, ognuna delle quali è regolata da una diversa procedura. Così è possibile distinguere:
- pignoramento mobiliare, che ha per oggetto i beni mobili del debitore (ad esempio: denaro contante, gioielli, mobilio di valore, quadri, automobili ecc.);
- pignoramento immobiliare, che ha per oggetto l’abitazione o altri beni immobili di proprietà del debitore. Anche la prima casa è pignorabile in caso di crediti/debiti tra privati, seppur con alcune limitazioni e tempistiche che rendono generalmente questa scelta poco conveniente per il creditore che tenderà a scartarla in presenza di alternative;
- pignoramento presso terzi, che ha per oggetto i crediti che il debitore vanta verso i terzi.
Nella categoria del pignoramento presso terzi si possono annoverare le più famose e specifiche figure del pignoramento del conto corrente (bancario o postale), nonché del pignoramento dello stipendio o della pensione.
Esistono comunque dei limiti specifici che non possono essere superati e che sono posti a tutela del debitore.
Così, ad esempio, sono ritenuti impignorabili i sussidi di disoccupazione e le pensioni di invalidità. Nel pignoramento dello stipendio l’importo prelevato forzosamente non potrà superare un quinto di quanto percepito. Il pignoramento della pensione potrà avvenire solo sulla quota eccedente la pensione minima. Nel pignoramento mobiliare svolto all’interno dell’abitazione sono ritenuti impignorabili taluni beni di prima necessità (come letto e cucina) che, quindi, sono esclusi dalla procedura.