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Articolo 1707 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Creditori del mandatario

Dispositivo dell'art. 1707 Codice Civile

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio(1), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [2915 comma 2; 183 disp. att.].

Note

(1) La norma si applica, quindi, al mandato senza rappresentanza (1705 c.c.).

Ratio Legis

La norma prevede una eccezione alla regola per cui, in caso di mandato senza rappresentanza (1705 c.c.), l'acquisto si produce in capo al mandatario ed è volta a preservare le ragioni del mandante. Tuttavia, per evitare che le parti la usino al fine di frodare i creditori, il principio opera se risulta certo che il mandato è anteriore al pignoramento (491 c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 1707 Codice Civile

I beni acquistati in nome proprio dal mandatario sono sottratti all'azione dei suoi creditori

Dopo quanto è stato detto nelle spiegazioni degli articoli 1705 e 1706 deve accogliersi come verità che non deve essere dimostrata, la norma dettata dall'art. 1707.
I creditori del mandatario non hanno il diritto di perseguire i beni acquistati da lui in nome proprio in esecuzione del mandato giacché detti beni appartengono al mandante e non al mandatario.


Le limitazioni poste all'applicazione della regola a protezione della buona fede

Le limitazioni poste all'applicazione della regola sono dirette a impedire che il debitore, deducendo in frode dei suoi creditori l'esistenza del mandato, faccia apparire di proprietà del mandante i beni che in realtà sono suoi.
Il debitore può opporre ai suoi creditori l'esistenza del mandato quando, per i mobili e i crediti, questo risulta da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento e quando, trattandosi di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario li abbia trasferiti al mandante e l'atto di trasferimento sia stato trascritto prima del pignoramento ovvero il mandante abbia anteriormente al pignoramento proposta, nel caso d'inadempimento del mandatario, la domanda giudiziale per costringerlo al ritrasferimento e la domanda sia stata trascritta.

Per i crediti e i mobili quindi basta opporre ai creditori il documento avente data certa da cui risulta il mandato; per gli immobili e i mobili soggetti a registrazione il mandato non basta anche se ha data certa anteriore al pignoramento.
La distinzione è da porre in relazione al diverso regime dei beni stabilito dalla legge secondo la natura di essi e alle corrispondenti forme diverse occorrenti per impedire la frode.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

513 Ho infine voluto disciplinare (articolo 594) la situazione dei creditori e dei terzi aventi causa dal mandatario nei confronti dei beni che questi ha acquistato in nome proprio per conto del mandante.
Per i creditori ho stabilito che essi non possono far valere le loro ragioni su detti beni, se il mandato risulta da scrittura avente data certa: ciò è sufficiente, sia nel campo civile che commerciale, a garantire i creditori da eventuali collusioni fra mandante e mandatario.
Per quanto concerne, poi, i diritti che i terzi in buona fede hanno acquistato dal mandatario sulle cose predette, ho stabilito che tali diritti devono essere salvaguardati se il loro acquisto è avvenuto in tempo anteriore alla trascrizione della domanda del mandante diretta ad ottenere giudizialmente il trasferimento.
Non mi è sembrati, invece, il caso di contemplare l'ipotesi inversa, della situazione dei diritti che il mandatario aliena in nome proprio per conto del mandante: si ha allora, infatti, una vendita di cosa altrui, la disciplina della quale resta implicitamente richiamata.

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