(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
513 Ho infine voluto disciplinare (articolo 594) la situazione dei creditori e dei terzi aventi causa dal mandatario nei confronti dei beni che questi ha acquistato in nome proprio per conto del mandante.
Per i creditori ho stabilito che essi non possono far valere le loro ragioni su detti beni, se il mandato risulta da scrittura avente data certa: ciò è sufficiente, sia nel campo civile che commerciale, a garantire i creditori da eventuali collusioni fra mandante e mandatario.
Per quanto concerne, poi, i diritti che i terzi in buona fede hanno acquistato dal mandatario sulle cose predette, ho stabilito che tali diritti devono essere salvaguardati se il loro acquisto è avvenuto in tempo anteriore alla trascrizione della domanda del mandante diretta ad ottenere giudizialmente il trasferimento.
Non mi è sembrati, invece, il caso di contemplare l'ipotesi inversa, della situazione dei diritti che il mandatario aliena in nome proprio per conto del mandante: si ha allora, infatti, una vendita di cosa altrui, la disciplina della quale resta implicitamente richiamata.