Effetti giuridici sostanziali. Indisponibilità dei beni
L'articolo accenna agli effetti del sequestro propriamente
giuridici, lasciando naturalmente al codice di rito di tracciarne gli sviluppi concreti nel campo processuale.
Trattasi di effetti che discendono logicamente dal vincolo di indisponibilità che viene acceso su determinati beni del debitore, a conservazione specifica della loro funzione di garanzia. Situazione di indisponibilità che anticipa conservativamente e si modella a quella che sarà per derivare dal pignoramento, come primo atto dell'esecuzione.
Solo che, il vincolo agisce, nel caso del sequestro, in funzione preventiva, come misura cautelare che potrebbe poi essere revocata, e che comunque dovrà stabilizzarsi, con effetti definitivi, attraverso la trasformazione del sequestro in pignoramento. Ad ogni modo, poiché l'operatività eventuale della revoca sarebbe solo
ex nunc, come restituzione al debitore di questa libertà di disposizione che temporaneamente gli è stata tolta, mentre per il pregiudizio sofferto la funzione restauratrice resta limitata, in ogni caso, ad una indennità patrimoniale di risarcimento, ecco che, anche pel sequestro, la legge già dichiara senz'altro come inefficaci di fronte al creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che fossero posti in essere dal debitore in contravvenzione al divieto : nel senso che le relative situazioni debbano considerarsi improduttive di ogni effetto giuridico ed insuscettibili di ratifica, ancorché il sequestro venga poi revocato.
Quali siano poi i negozi ai quali la comminatoria di inefficacia si riferisce può dedursi, per sintesi, dalle disposizioni relative al pignoramento, alle quali l'articolo in esame fa rinvio ; atti di alienazione di
data successiva al sequestro, anzitutto, in quanto già posti in essere dopo l'accensione del vincolo di indisponibilità, il quale importa come una condizione assoluta di incapacità pel debitore alienante. Si fa eccezione solo per i beni mobili tuttora non attratti nel regime della pubblicità legale, e pei quali continua ad avere valore il principio tradizionale che il possesso, per l'acquirente di buona fede, vale titolo. E secondariamente atti di alienazione, i quali, pur apparendo di data anteriore. per quanto concerne la loro perfezione intrinseca, non abbiano acquistata: in tempo anteriore al sequestro, efficacia legale di opponibilità verso.. terzi attraverso le formalità all'uopo dalla legge prescritte (trascrizione per i beni immobili, notificazione od accettazione del debitore ceduto pei crediti); o comunque non offrano, relativamente al requisito della anteriorità, elementi di certezza, quando ciò sia richiesto per la particolare importanza delle cose alienate (universalità di mobili), trattandosi di cose mobili, non risulti adempiuta quella trasmissione del possesso che funziona a loro riguardo come elemento di proclamazione. E accanto agli atti di alienazione veri e propri restano poi colpiti dal divieto, e dichiarati inefficaci, anche gli atti che comunque agiscano a lor volta in funzione di vincoli di indisponibilità sui beni sequestrati, quasi ad impegnarne in modo virtuale il contenuto economico per il soddisfacimento di determinati crediti o ragioni che non siano quelli del creditore sequestrante. E principalmente le iscrizioni, anche giudiziali, ed i privilegi trascritti dopo il sequestro, o altrimenti sorti dopo questo.
Tutta questa materia è contemplata negli articoli
2913 e seguenti del presente libro, in occasione della regolamentazione sul pignoramento, alla quale quella analoga sul sequestro si limita a fare rinvio. Onde basta, ai fini della attuale trattazione, questo semplice cenno, mentre le varie questioni o dettagli inerenti alla importante materia avranno esposizione adeguata nella sede loro opportuna.
Opposizioni al pagamento
Il capoverso dell'articolo accenna ad una situazione non propriamente attinente alla materia del sequestro, ma ad un istituto che può dirsi analogo, con riguardo alla sua operatività come misura cautelare, per impedire che un terzo debitore proceda al pagamento del debito verso il proprio creditore in pregiudizio delle ragioni poziori del creditore del creditore. Trattasi dell'istituto della opposizione al pagamento ; la quale era contemplata appunto, negli schemi del vecchio codice, in posizione parallela, e quasi come una forma indiretta, di sequestro presso terzi (art. 1244 cod. civ.). Laddove il creditore, come potrebbe sequestrare, con altri cespiti, le ragioni creditorie del proprio debitore verso terzi, cosi può limitarsi a fare opposizione, nei casi e nelle forme previste dalla legge, presso il detto terzo debitore perché si astenga dall'eseguire il pagamento, come per una sopravvenuta condizione di incapacità
dell' accipiens, che porterebbe a farlo considerare inefficace, non liberatorio. E la disposizione precisa infatti, come sarebbe in caso vero e proprio di sequestro, che il pagamento non possa produrre effetto in pregiudizio del creditore opponente: alla condizione peraltro che l’opposizione sia stata regolarmente proposta, nei casi e con le forme stabilite dalla legge, la quale, d’altro canto, senza disciplinare la materia in modo generale, interviene di volta in volta a seconda dei campi e delle procedure in cui l’istituto possa essere tratto a funzionare.
Le conseguenze del pagamento eseguito a malgrado dell’intimata opposizione, sono quelle che il debitore possa essere costretto a un nuovo pagamento in favore del creditore opponente, che agisca in via surrogatoria del suo diretto creditore, salva soltanto la possibilità, per il
solvens a tale secondo pagamento costretto, di agire in regresso per la restituzione dell’indebito verso il proprio creditore.