Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

L'inquilino non paga le spese condominiali? Il condominio deve rivolgersi al proprietario

L'inquilino non paga le spese condominiali? Il condominio deve rivolgersi al proprietario
Come noto, se abbiamo preso in affitto un appartamento che si trova all’interno di un condominio, nel contratto di locazione potrebbe essere scritto che, oltre al canone, dobbiamo pagare periodicamente anche le spese condominiali, vale a dire quelle spese che si riferiscono alla gestione e manutenzione dei beni comuni.

Ma cosa succede se non paghiamo questi oneri condominiali? L’amministratore di condominio potrebbe agire in giudizio nei nostri confronti o dovrebbe pretendere il pagamento solo ed esclusivamente nei confronti del proprietario dell’appartamento che ce l’ha concesso in locazione?

Proprio di questa questione si è occupato il Tribunale di Bari, il quale, con la sentenza n. 1355 del 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

In particolare, il Tribunale ha affermato che in caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte del soggetto che abita l’appartamento a seguito della stipula di un contratto di locazione, l’amministratore di condominio potrà rivolgersi solo ed esclusivamente nei confronti del proprietario-locatore, che è il soggetto tenuto a tale adempimento, e non nei confronti del locatario.

Nell’ambito dei rapporti condominiali, infatti, le spese vengono ripartite tra i condomini, che sono i proprietari degli appartamenti, a nulla rilevando che gli stessi non abitino personalmente l’appartamento in quanto lo stesso è stato concesso in locazione.

Infatti, anche se il proprietario ha proceduto a dare in locazione l’appartamento, ciò non esclude la sua responsabilità nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali.

Di conseguenza, l’amministratore, per recuperare il credito del condominio, potrebbe chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo solo nei confronti del proprietario, e non invece del locatario dell’appartamento in questione (il decreto ingiuntivo è costituito da un provvedimento del giudice, con il quale lo stesso intima al debitore di pagare quanto dovuto nel termine perentorio di 40 giorni, decorsi i quali il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata, per esempio, attraverso il pignoramento dei beni del debitore. Nello stesso termine di 40 giorni, poi, il debitore avrà la possibilità di presentare “opposizione al decreto ingiuntivo”, attraverso un atto di citazione in cui egli dia atto di aver adempiuto i propri debiti o che sussistano legittime ragioni per cui tale adempimento non sia stato effettuato).

Infatti, Tribunale ricorda come, per il condominio, sia del tutto irrilevante come il proprietario e il locatario si siano accordati per il pagamento delle spese condominiali, dal momento che il suo referente per il pagamento di tali oneri resta solo ed esclusivamente il proprietario.

Laddove, poi, il proprietario lo ritenga opportuno, potrà agire nei confronti del locatario, ad esempio, notificandogli una “intimazione di sfratto per morosità”, con la quale si invita il soggetto a rilasciare l’immobile, in ragione del mancato pagamento delle somme da lui dovute.

In questo caso, il debitore verrà invitato a presentarsi in un’apposita udienza, dove potrà rendersi disponibile a pagare quanto dovuto, entro un certo termine, allo scopo di evitare di essere “buttato fuori di casa”. In mancanza, il giudice procederà a convalidare lo sfratto, con la conseguenza che il locatario sarà tenuto a rilasciare l’immobile entro una determinata scadenza.

In conclusione, se abbiamo preso in affitto un appartamento in un condominio e l’amministratore ci dovesse notificare un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle spese condominiali, possiamo del tutto legittimamente procedere attraverso un “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, sottolineando al giudice come tale provvedimento risulti illegittimo, in quanto il condominio può agire per il recupero delle spese condominiali solo ed esclusivamente nei confronti del proprietario dell’immobile.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.