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Articolo 1881 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sequestro o pignoramento della rendita

Dispositivo dell'art. 1881 Codice Civile

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro(1) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438](2).

Note

(1) Di regola il credito del vitaliziato è trasferibile per atto tra vivi e, quindi, anche suscettibile di sequestro (671 ss. c.p.c.) e pignoramento (491 ss. c.p.c.).
(2) Di regola il giudice, chiamato a decidere, lo fa sulla base del parametro del necessario alla vita dell'avente diritto in relazione alla sua posizione sociale (v. 438 c.c.).

Ratio Legis

L'eccezione contemplata dalla norma si spiega proprio in relazione alla gratuità della rendita.

Spiegazione dell'art. 1881 Codice Civile

Esegesi della norma

Si è qui riprodotta, migliorandola, la disposizione dell' art. 1800 del vecchio codice.

Oltre all'insequestrabilità può essere disposta l'impignorabilità, ma sia l'una che l'altra possono venire disposte soltanto entro i limiti del bisogno alimentare del creditore, e ciò in armonia ai principi generali che regolano la materia nella nuova legge. Entro tali limiti l'impignorabilità e l'insequestrabilità sono opponibili anche al fisco.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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