Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro(1) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438](2).
Note
(1)
Di regola il credito del vitaliziato è trasferibile per atto tra vivi e, quindi, anche suscettibile di sequestro (671 ss. c.p.c.) e pignoramento (491 ss. c.p.c.).
(2)
Di regola il giudice, chiamato a decidere, lo fa sulla base del parametro del necessario alla vita dell'avente diritto in relazione alla sua posizione sociale (v. 438 c.c.).