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Articolo 519 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tempo del pignoramento

Dispositivo dell'art. 519 Codice di procedura civile

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147(1), salvo che ne sia data autorizzazione(2) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento(3).

Note

(1) La norma indica i giorni e le ore in cui il pignoramento non può essere eseguito a meno che non vi sia l'autorizzazione del giudice oppure si debba proseguire un pignoramento già iniziato nelle ore vietate. In caso di inosservanza del divieto si avrà come conseguenza soltanto l'irregolarità del pignoramento e non la sua nullità.
(2) L'articolo in esame non indica i criteri in base ai quali il giudice può concedere l'autorizzazione ad effettuare il pignoramento nelle ore e nei giorni non consentiti. Si ritiene che si possa applicare il criterio di cui all'art. 482 del c.p.c., ovvero il pericolo nel ritardo, che ricorre generalmente in tutte le ipotesi in cui, in forza della natura stessa del diritto per cui si agisce, il pregiudizio che deriva alla parte istante dal ritardo dell'esecuzione è in re ipsa.
(3) Articolo modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 519 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento".

Ratio Legis

L'articolo in commento individua i giorni e le ore in cui il pignoramento non può avvenire. Il giudice può derogare a tale regola concedendo l'autorizzazione ad effettuare il pignoramento in orari e giorni diversi da quelli previsti dalla legge. Inoltre, la regola di cui alla norma in esame trova applicazione anche nell'ipotesi di prosecuzione nelle ore vietate di un pignoramento già regolarmente iniziato.

Spiegazione dell'art. 519 Codice di procedura civile

La norma in esame pone dei limiti temporali all’esecuzione del pignoramento, stabilendo che esso non possa essere eseguito in un giorno festivo o al di fuori dell'orario stabilito dall'art. 147 del c.p.c., ossia prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00, in ogni periodo dell'anno.

Soltanto in due casi tali limiti temporali possono essere derogati, ovvero:
  1. se vi è l’autorizzazione del giudice, presidente del tribunale o giudice da lui delegato;
  2. se l’ufficiale giudiziario deve proseguire un pignoramento già iniziato nelle ore prescritte (in questo caso potrà proseguire le operazioni fino al compimento, anche se cade nel tempo vietato).

Per quanto concerne l’autorizzazione ad eseguire il pignoramento fuori orario o in giorno festivo, nulla viene detto sui suoi presupposti e su quali siano i casi e le ragioni per i quali l'autorizzazione possa essere concessa.
Si ritiene, comunque, che possa costituire una valida ragione la sussistenza di un pericolo nel ritardo ovvero l'esigenza di salvaguardare la fruttuosità dell'espropriazione.

Circa, invece, le modalità con cui detta autorizzazione può essere concessa, mentre da un lato si sostiene che può essere disposta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, senza contraddittorio con il debitore (il quale, se ne subisce pregiudizio può avvalersi dell’opposizione ex art. 617 del c.p.c. , secondo altra tesi deve prediligersi la forma dell’ordinanza.

Malgrado la norma faccia riferimento al pignoramento in generale, senza specificarne il tipo, si ritiene che essa trovi applicazione solo per il pignoramento mobiliare e che non si applichi ai pignoramenti presso terzi e immobiliare, per i quali vale soltanto la norma generale di cui all’art. 147 c.p.c. sul tempo delle notificazioni.

Nulla viene espressamente disposto in ordine alle conseguenze dell’inosservanza di quanto qui disposto, il che induce a ritenere che, in assenza di un'esplicita sanzione di nullità per l'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario si presenti al debitore in una giornata festiva o nelle ore vietate, si possa configurare una mera irregolarità non opponibile.

Ad ogni modo il divieto sancito dalla norma legittima senza alcun dubbio il debitore ad impedire l'accesso all'ufficiale giudiziario negli orari e nelle giornate vietate.

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