Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147(1), salvo che ne sia data autorizzazione(2) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento(3).
Note
(1)
La norma indica i giorni e le ore in cui il pignoramento non può essere eseguito a meno che non vi sia l'autorizzazione del giudice oppure si debba proseguire un pignoramento già iniziato nelle ore vietate. In caso di inosservanza del divieto si avrà come conseguenza soltanto l'irregolarità del pignoramento e non la sua nullità.
(2)
L'articolo in esame non indica i criteri in base ai quali il giudice può concedere l'autorizzazione ad effettuare il pignoramento nelle ore e nei giorni non consentiti. Si ritiene che si possa applicare il criterio di cui all'art. 482 del c.p.c., ovvero il pericolo nel ritardo, che ricorre generalmente in tutte le ipotesi in cui, in forza della natura stessa del diritto per cui si agisce, il pregiudizio che deriva alla parte istante dal ritardo dell'esecuzione è in re ipsa.
(3)
Articolo modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 519 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento".
Il testo dell'art. 519 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento".