I creditori, per ottenere la soddisfazione di uno o più crediti a loro spettanti, possono ricorrere ad alcune misure di esecuzione forzata. Tra queste, rileva il pignoramento della pensione, attraverso il quale una frazione della pensione viene sottratta per permettere ai creditori di recuperare uno o più debiti. In pratica, parte dell'assegno pensionistico viene prelevata direttamente e inviata al creditore, prima ancora che il pensionato possa averne disponibilità.
Questo processo è meglio noto come pignoramento presso terzi, come stabilito dall’art. 543 del c.p.c., il quale conferisce al creditore la facoltà di soddisfare le proprie richieste anche su beni che non sono ancora in possesso del debitore, ma appartengono a un terzo soggetto, chiamato appunto terzo pignorato.
Va specificato che non tutta la pensione può essere oggetto di pignoramento. Infatti, il nostro ordinamento giuridico, al fine di tutelare la posizione dei pensionati, dispone che il pignoramento può avvenire nei limiti di una certa entità, salvaguardando il c.d. minimo vitale, ovvero quanto necessario al pensionato per garantire il mantenimento di una vita dignitosa. Tale limite riguarda anche lo stipendio. In questo caso, il pignoramento in busta paga per debiti ordinari può avvenire per una quota teorica massima pignorabile pari a 1/5 del reddito (netto) percepito mensilmente.
Al contrario, per i tributi dovuti a Stato, Province e Comuni il limite pignorabile è pari a 1/5 della retribuzione.
Inoltre, è importante sapere che l'importo non pignorabile della pensione viene aggiornato ogni anno, prendendo come parametro di riferimento il costo della vita, nonché in relazione al valore dell'Assegno sociale che è soggetto a rivalutazione periodica.
Prima di vedere quindi qual è l’esatto importo pignorabile della pensione, è opportuno precisare che non tutte le pensioni possono essere pignorate. Infatti, nell’ottica di tutelare la posizione giuridica di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione, il nostro ordinamento prevede la possibilità di impiegare lo strumento del pignoramento esclusivamente nei riguardi dei trattamenti previdenziali, mentre quelli assistenziali ne sono esenti.
Quando parliamo di trattamenti assistenziali ci riferiamo in particolare alla pensione di invalidità civile, all’indennità di accompagnamento e all'assegno sociale, i quali appunto non possono essere pignorati. Pignorabile, invece, è la pensione di reversibilità.
Ebbene, come abbiamo già detto, i creditori, nell’adottare le procedure di esecuzione forzata, non possono intaccare il c.d. minimo vitale. Ciò riguarda sia il pignoramento dello stipendio che quello della pensione, una cui quota deve obbligatoriamente rimanere intatta.
Vediamo quindi nel dettaglio come calcolare il limite di pensione effettivamente pignorabile dai creditori.
Prima di tutto, è importante precisare che dalla pensione non può essere sottratta la parte d'importo equivalente al doppio del valore dell’assegno sociale. Questo limite, qualche anno fa, era pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ma il decreto Aiuti bis – D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - ha modificato la norma stabilendo che: “Le somme dovute a titolo di pensione, indennità sostitutive della pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate fino a un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle disposizioni speciali di legge”.
Tanto premesso, per capire qual è la soglia protetta da qualsiasi azione di pignoramento, bisogna partire dal valore dell'assegno sociale aggiornato al 2024 e raddoppiarlo. Pertanto, quest'anno, considerando che l'assegno sociale è di 534,41 euro, la soglia della pensione non pignorabile ammonta a 1.068,82 euro. Della restante parte della pensione, dunque, potrà essere pignorato un 1/5.
Per determinare l'importo effettivo del pignoramento bisogna, quindi, sottrarre dalla propria pensione i suddetti 1.068,82 euro e, successivamente, calcolare il 20% del risultato.
Ad esempio, per una pensione di 1.500,00 euro, la parte aggredibile dal creditore è pari a 431,18 euro, di cui 1/5 equivale a 86,23 euro.
Diversa invece è la situazione in presenza di molteplici creditori, i quali agiscono per la soddisfazione del proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi. In questi casi, infatti, il limite aumenta. Nello specifico, della parte che supera 1,5 volte l'assegno sociale può essere pignorato, in presenza di due o più creditori, il 40%, cioè i 2/5.
Il calcolo del limite pignorabile è ancora differente nei casi in cui il pignoramento abbia ad oggetto somme della pensione già accreditate sul conto corrente del debitore prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. In questo caso, si può pignorare 1/5 della parte eccedente tre volte l'assegno sociale, ossia 1.603,23 euro, secondo gli importi aggiornati al 2024.
Ad esempio, se il debitore ha 2.000 euro sul conto corrente, il primo pignoramento riguarderà un quinto dell’importo di 396,77 euro, cioè 79,35 euro.
I pignoramenti successivi saranno effettuati direttamente sulla pensione, seguendo le regole indicate in precedenza, fino a che il debito non sarà estinto.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricorrere allo strumento del pignoramento presso terzi per recuperare crediti vantati nei confronti di contribuenti morosi. In questo caso, però, il limite pignorabile varia a seconda dell'importo della pensione:
Questo processo è meglio noto come pignoramento presso terzi, come stabilito dall’art. 543 del c.p.c., il quale conferisce al creditore la facoltà di soddisfare le proprie richieste anche su beni che non sono ancora in possesso del debitore, ma appartengono a un terzo soggetto, chiamato appunto terzo pignorato.
Va specificato che non tutta la pensione può essere oggetto di pignoramento. Infatti, il nostro ordinamento giuridico, al fine di tutelare la posizione dei pensionati, dispone che il pignoramento può avvenire nei limiti di una certa entità, salvaguardando il c.d. minimo vitale, ovvero quanto necessario al pensionato per garantire il mantenimento di una vita dignitosa. Tale limite riguarda anche lo stipendio. In questo caso, il pignoramento in busta paga per debiti ordinari può avvenire per una quota teorica massima pignorabile pari a 1/5 del reddito (netto) percepito mensilmente.
Al contrario, per i tributi dovuti a Stato, Province e Comuni il limite pignorabile è pari a 1/5 della retribuzione.
Inoltre, è importante sapere che l'importo non pignorabile della pensione viene aggiornato ogni anno, prendendo come parametro di riferimento il costo della vita, nonché in relazione al valore dell'Assegno sociale che è soggetto a rivalutazione periodica.
Prima di vedere quindi qual è l’esatto importo pignorabile della pensione, è opportuno precisare che non tutte le pensioni possono essere pignorate. Infatti, nell’ottica di tutelare la posizione giuridica di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione, il nostro ordinamento prevede la possibilità di impiegare lo strumento del pignoramento esclusivamente nei riguardi dei trattamenti previdenziali, mentre quelli assistenziali ne sono esenti.
Quando parliamo di trattamenti assistenziali ci riferiamo in particolare alla pensione di invalidità civile, all’indennità di accompagnamento e all'assegno sociale, i quali appunto non possono essere pignorati. Pignorabile, invece, è la pensione di reversibilità.
Ebbene, come abbiamo già detto, i creditori, nell’adottare le procedure di esecuzione forzata, non possono intaccare il c.d. minimo vitale. Ciò riguarda sia il pignoramento dello stipendio che quello della pensione, una cui quota deve obbligatoriamente rimanere intatta.
Vediamo quindi nel dettaglio come calcolare il limite di pensione effettivamente pignorabile dai creditori.
Prima di tutto, è importante precisare che dalla pensione non può essere sottratta la parte d'importo equivalente al doppio del valore dell’assegno sociale. Questo limite, qualche anno fa, era pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ma il decreto Aiuti bis – D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - ha modificato la norma stabilendo che: “Le somme dovute a titolo di pensione, indennità sostitutive della pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate fino a un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle disposizioni speciali di legge”.
Tanto premesso, per capire qual è la soglia protetta da qualsiasi azione di pignoramento, bisogna partire dal valore dell'assegno sociale aggiornato al 2024 e raddoppiarlo. Pertanto, quest'anno, considerando che l'assegno sociale è di 534,41 euro, la soglia della pensione non pignorabile ammonta a 1.068,82 euro. Della restante parte della pensione, dunque, potrà essere pignorato un 1/5.
Per determinare l'importo effettivo del pignoramento bisogna, quindi, sottrarre dalla propria pensione i suddetti 1.068,82 euro e, successivamente, calcolare il 20% del risultato.
Ad esempio, per una pensione di 1.500,00 euro, la parte aggredibile dal creditore è pari a 431,18 euro, di cui 1/5 equivale a 86,23 euro.
Diversa invece è la situazione in presenza di molteplici creditori, i quali agiscono per la soddisfazione del proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi. In questi casi, infatti, il limite aumenta. Nello specifico, della parte che supera 1,5 volte l'assegno sociale può essere pignorato, in presenza di due o più creditori, il 40%, cioè i 2/5.
Il calcolo del limite pignorabile è ancora differente nei casi in cui il pignoramento abbia ad oggetto somme della pensione già accreditate sul conto corrente del debitore prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. In questo caso, si può pignorare 1/5 della parte eccedente tre volte l'assegno sociale, ossia 1.603,23 euro, secondo gli importi aggiornati al 2024.
Ad esempio, se il debitore ha 2.000 euro sul conto corrente, il primo pignoramento riguarderà un quinto dell’importo di 396,77 euro, cioè 79,35 euro.
I pignoramenti successivi saranno effettuati direttamente sulla pensione, seguendo le regole indicate in precedenza, fino a che il debito non sarà estinto.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricorrere allo strumento del pignoramento presso terzi per recuperare crediti vantati nei confronti di contribuenti morosi. In questo caso, però, il limite pignorabile varia a seconda dell'importo della pensione:
- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
- 1/7 per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Il pignoramento della pensione può essere richiesto da qualsiasi creditore, ma è comunque necessario adire l’autorità giudiziaria, in quanto il pignoramento dev’essere disposto da un giudice. L’esecuzione forzata può avvenire in vari modi:
- pignorando la pensione del debitore direttamente presso l'ente erogatore (come l'Inps) prima che la stessa venga erogata;
- pignorando la pensione del debitore dopo l’accredito sul conto corrente, agendo quindi contro la banca o le Poste, ove il conto corrente è acceso.