La disposizione in esame costituisce applicazione del principio generale espresso al secondo comma dell’
art. 493 del c.p.c., secondo cui un bene già colpito da un primo
pignoramento, può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori e risponde allo scopo di rendere operante il
concorso dei creditori che hanno scelto di sottoporre a pignoramento gli stessi beni in base a titoli esecutivi diversi.
Viene infatti previsto che l'
ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel
processo verbale, in cui descrive i mobili precedentemente pignorati e nello stesso tempo procede al pignoramento di altri beni, se ve ne sono, oppure fa constare dal processo verbale che non ve ne sono.
Secondo quanto sostenuto da parte della dottrina, il secondo ufficiale giudiziario deve attenersi alla
stima dei beni e alle disposizioni per la loro conservazione e amministrazione impartite dall'ufficiale che ha eseguito il primo pignoramento.
Del precedente pignoramento può venire a conoscenza in qualunque modo, anche se generalmente ciò avviene a seguito di dichiarazione che gli viene resa da parte dell'esecutato o del
custode.
La fattispecie del pignoramento successivo può prendere origine anche da impulso dello stesso creditore primo pignorante, il che può verificarsi, ad esempio, quando il creditore, avendo il dubbio che il primo pignoramento sia affetto da un vizio che ne possa comportare l'invalidazione, voglia porsi al riparo da ogni rischio, facendo eseguire un altro pignoramento con effetto indipendente sullo stesso bene.
Se il pignoramento successivo è compiuto prima dell’udienza di cui al primo comma dell’
art. 525 del c.p.c. ovvero prima della presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso
art. 525 del c.p.c.(c.d. pignoramento successivo tempestivo), il processo verbale del secondo pignoramento va depositato in
cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (anche se ogni pignoramento rimane autonomo dall’altro).
Una volta depositato, il
cancelliere deve darne notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
L'omissione di tale avviso produce una mera
irregolarità del pignoramento, che il primo
creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex
art. 617 del c.p.c..
Il deposito del verbale e il suo inserimento nel fascicolo formato in forza del primo pignoramento non sono espressamente subordinati ad alcun termine particolare.
Il pignoramento successivo tempestivo ha gli effetti di un intervento tempestivo, il che influisce sia in ordine al potere di provocare atti processuali che alla collocazione nel progetto di distribuzione del ricavato.
Se, invece, il pignoramento successivo è posto in essere in un momento successivo all’udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione (c.d. pignoramento successivo tardivo), produrrà gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento (la
rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo).
Se invece colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Il procedimento di espropriazione iniziato col pignoramento successivo si biforca, in quanto:
a) si svolge l'unione del pignoramento successivo con quello già compiuto relativamente agli stessi beni;
b) per i beni diversi si avrà un separato processo del quale il creditore primo pignorante non è parte.
Un’ipotesi che può verificarsi è quella che, pur ricorrendo le condizioni stabilite per l'unione dei processi, l'ufficiale giudiziario non ottemperi alle prescrizioni di questa norma ed esegua due pignoramenti distinti ovvero il caso in cui il cancelliere non abbia adeguatamente svolto il proprio compito.
Sebbene in questi casi sia da escludere che la mancata realizzazione dell'unico processo dia luogo a nullità, si avrà come conseguenza quanto segue:
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se i processi esecutivi sono ancora in svolgimento, è compito del giudice dell'esecuzione, comunque informato o sollecitato, di provvedere ex officio alla loro riunione con effetto ex tunc;
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se il bene è stato venduto e la somma ricavata assegnata ad uno dei due creditori pignoranti, l'altro potrà soltanto esercitare un'azione risarcitoria ex art. 2043 del c.c. nei confronti dell'ufficiale giudiziario o del cancelliere negligente per i danni derivati dal processo separato;
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se, infine, la somma non fosse stata distribuita si dovrebbe far luogo alla riunione e l'eventuale ordinanza di assegnazione della somma potrebbe essere revocata per provocare un nuovo procedimento di distribuzione.