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Articolo 524 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pignoramento successivo

Dispositivo dell'art. 524 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto (1), ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo (2).

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo (3) rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

Note

(1) L'ufficiale giudiziario può venire a conoscenza del precedente pignoramento in qualunque modo, ad esempio, mediante una dichiarazione dell'esecutato o del custode. Deve dare atto della presenza del pignoramento già in atto nel verbale, indicando i beni già colpiti dal vincolo esecutivo quando non vi siano altri beni pignorabili. Diversamente, qualora vi siano altri beni pignorabili, dovrà descrivere quelli pignorati nel verbale e procedere al pignoramento degli altri beni, nominando un custode per gli ulteriori beni.
(2) L'udienza a cui la norma si riferisce è quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione. Pertanto, il pignoramento successivo risulta tempestivo se ancora non c'è stata detta udienza. In questo caso, il processo esecutivo si svolgerà in forma unitaria, pur restando ogni pignoramento autonomo dall'altro.
Il cancelliere ne dà notizia al primo creditore pignorante del verificarsi di un pignoramento successivo tempestivo tramite l'inserimento dei documenti relativi al pignoramento successivo nel fascicolo del primo pignoramento. L'omissione di tale avviso produce una mera irregolarità del pignoramento che il primo creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex art. 617.
(3) In caso di pignoramento successivo tardivo, si verifica la riunione dei procedimenti solamente nel caso in cui il secondo pignoramento abbia colpito gli stessi beni del primo. Tale pignoramento equivale ad un intervento tardivo per i beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento, cosicché la rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo.

Spiegazione dell'art. 524 Codice di procedura civile

La disposizione in esame costituisce applicazione del principio generale espresso al secondo comma dell’art. 493 del c.p.c., secondo cui un bene già colpito da un primo pignoramento, può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori e risponde allo scopo di rendere operante il concorso dei creditori che hanno scelto di sottoporre a pignoramento gli stessi beni in base a titoli esecutivi diversi.

Viene infatti previsto che l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale, in cui descrive i mobili precedentemente pignorati e nello stesso tempo procede al pignoramento di altri beni, se ve ne sono, oppure fa constare dal processo verbale che non ve ne sono.
Secondo quanto sostenuto da parte della dottrina, il secondo ufficiale giudiziario deve attenersi alla stima dei beni e alle disposizioni per la loro conservazione e amministrazione impartite dall'ufficiale che ha eseguito il primo pignoramento.

Del precedente pignoramento può venire a conoscenza in qualunque modo, anche se generalmente ciò avviene a seguito di dichiarazione che gli viene resa da parte dell'esecutato o del custode.

La fattispecie del pignoramento successivo può prendere origine anche da impulso dello stesso creditore primo pignorante, il che può verificarsi, ad esempio, quando il creditore, avendo il dubbio che il primo pignoramento sia affetto da un vizio che ne possa comportare l'invalidazione, voglia porsi al riparo da ogni rischio, facendo eseguire un altro pignoramento con effetto indipendente sullo stesso bene.

Se il pignoramento successivo è compiuto prima dell’udienza di cui al primo comma dell’art. 525 del c.p.c. ovvero prima della presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 525 del c.p.c.(c.d. pignoramento successivo tempestivo), il processo verbale del secondo pignoramento va depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (anche se ogni pignoramento rimane autonomo dall’altro).

Una volta depositato, il cancelliere deve darne notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
L'omissione di tale avviso produce una mera irregolarità del pignoramento, che il primo creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex art. 617 del c.p.c..
Il deposito del verbale e il suo inserimento nel fascicolo formato in forza del primo pignoramento non sono espressamente subordinati ad alcun termine particolare.
Il pignoramento successivo tempestivo ha gli effetti di un intervento tempestivo, il che influisce sia in ordine al potere di provocare atti processuali che alla collocazione nel progetto di distribuzione del ricavato.

Se, invece, il pignoramento successivo è posto in essere in un momento successivo all’udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione (c.d. pignoramento successivo tardivo), produrrà gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento (la rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo).

Se invece colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Il procedimento di espropriazione iniziato col pignoramento successivo si biforca, in quanto:
a) si svolge l'unione del pignoramento successivo con quello già compiuto relativamente agli stessi beni;
b) per i beni diversi si avrà un separato processo del quale il creditore primo pignorante non è parte.

Un’ipotesi che può verificarsi è quella che, pur ricorrendo le condizioni stabilite per l'unione dei processi, l'ufficiale giudiziario non ottemperi alle prescrizioni di questa norma ed esegua due pignoramenti distinti ovvero il caso in cui il cancelliere non abbia adeguatamente svolto il proprio compito.
Sebbene in questi casi sia da escludere che la mancata realizzazione dell'unico processo dia luogo a nullità, si avrà come conseguenza quanto segue:
  1. se i processi esecutivi sono ancora in svolgimento, è compito del giudice dell'esecuzione, comunque informato o sollecitato, di provvedere ex officio alla loro riunione con effetto ex tunc;
  2. se il bene è stato venduto e la somma ricavata assegnata ad uno dei due creditori pignoranti, l'altro potrà soltanto esercitare un'azione risarcitoria ex art. 2043 del c.c. nei confronti dell'ufficiale giudiziario o del cancelliere negligente per i danni derivati dal processo separato;
  3. se, infine, la somma non fosse stata distribuita si dovrebbe far luogo alla riunione e l'eventuale ordinanza di assegnazione della somma potrebbe essere revocata per provocare un nuovo procedimento di distribuzione.

Massime relative all'art. 524 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20595/2010

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).

Cass. civ. n. 23847/2008

Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.

Cass. civ. n. 3130/1987

Nell'espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, in caso di pluralità di pignoramenti, se i pignoramenti vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo è unico fin dall'origine ed i creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali interventori tempestivi o tardivi; se, invece, i pignoramenti sono eseguiti anche o soltanto su altri beni, danno origine (per i beni diversi da quelli già pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato, in ragione dei distinti beni pignorati. In quest'ultimo caso consegue che ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall'altro senza confusione dei relativi compendi pignoranti e della loro rispettiva destinazione.

Cass. civ. n. 4713/1983

In tema di espropriazione mobiliare, l'art. 524 c.p.c. è ispirato all'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che, qualora più pignoramenti eseguiti sullo stesso bene non confluiscano sin dalla fase iniziale nello stesso processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione — che ne venga a conoscenza su iniziativa di parte o d'ufficio — deve provvedere alla loro riunione, revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva.

Cass. civ. n. 1703/1973

Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.

Cass. civ. n. 548/1973

Le irregolarità verificatesi nel processo esecutivo per non essere stata data notizia, nella ipotesi prevista dal primo capoverso dell'art. 524 c.p.c., del successivo pignoramento al creditore primo pignorante, o per mancato avviso ai creditori iscritti, secondo la prescrizione dell'art. 498, vanno denunziate nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 dello stesso codice. L'inosservanza delle suddette norme incide sulla legittimità della ordinanza di vendita (e solo nel caso che abbia determinato l'assenza dal processo esecutivo di quei creditori qualificati), ma non può considerarsi di ostacolo alla proposizione dell'istanza intesa a provocare quel provvedimento e, quindi, neppure alla produzione dell'effetto impeditivo della perdita di efficacia del pignoramento che a tale istanza la legge riconnette. Peraltro, l'attività di cui al citato art. 524 è demandata al cancelliere, anziché alla parte, e della sua omissione - come di quella dell'avviso prescritto dall'art. 498 - gli unici legittimati a dolersi sono i creditori a favore dei quali quegli atti segnalativi sono predisposti.

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