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Pignorabile la pensione di inabilità...

Pignorabile la pensione di inabilità...
... tranne nel caso in cui l'ammontare della pensione sia inferiore al limite previsto dalla legge per poter essere pignorata.
Il Tribunale di Padova, con un’ordinanza del 14 gennaio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di pignorabilità della pensione di invalidità.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva sospeso il pignoramento della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento.

Nella specie, il giudice aveva sospeso il pignoramento sul presupposto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento fossero “caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 codice procedura civile”.

Proposto reclamo dinanzi al Tribunale, il pensionato, costituitosi in giudizio, evidenziava che “le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici”.

Pertanto, tali pensioni “sarebbero qualificabili come "provvidenze economiche" di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero”.

Il Tribunale si pronunciava sull’argomento rilevando in via preliminare come occorresse distinguere “tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e trattamenti di tipo assistenziale al fine di valutare la pignorabilità delle suddette erogazioni”.

Secondo il Tribunale, in particolare, la pensione di inabilità percepita doveva essere “ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti”, essendo, pertanto, “riconducibile ai trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, con conseguente astratta pignorabilità della stessa”.

In proposito, infatti, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 506/2002, ha “affermato il principio dell'impignorabilità (…) della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., nei limiti del quinto della stessa”.

Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale osservava come la pensione di inabilità percepita dal soggetto in questione fosse di ammontare inferiore all’assegno sociale, aumentato della metà, con la conseguenza che tale pensione era inferiore alla soglia di pignorabilità prevista dall’art. 545, comma 7, codice procedura civile.

In conclusione, secondo il Tribunale, si trattava di “erogazioni a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volte a garantire unicamente il cd. minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse (pensione per ciechi totali e indennità di accompagnamento) dell’art. 545 co. 2 c.p.c., ed impignorabilità dei relativi importi”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il reclamo, confermando il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione.


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