Ognuno di noi ha “debiti” da pagare: possono essere rate del mutuo o per l’acquisto di una macchina, oppure i canoni di locazione dovuti per l’affitto della casa in cui risiede la famiglia. Finché si riesce a far fronte ai pagamenti – ovviamente – non sorgono problemi di sorta. Ma cosa accade quando ciò non è più possibile? I creditori potranno rivalersi anche sui beni dei familiari conviventi come, ad esempio, moglie e figli?
La risposta non è così scontata.
Infatti, non è sempre detto che il creditore possa rivalersi (anche) sui familiari conviventi, ma neppure è vero il contrario.
Per questo motivo, è bene analizzare separatamente le ipotesi in cui, per trovare soddisfazione, il creditore può “aggredire” anche i patrimoni dei familiari del debitore da quelle in cui, invece, i patrimoni rimangono separati.
La risposta non è così scontata.
Infatti, non è sempre detto che il creditore possa rivalersi (anche) sui familiari conviventi, ma neppure è vero il contrario.
Per questo motivo, è bene analizzare separatamente le ipotesi in cui, per trovare soddisfazione, il creditore può “aggredire” anche i patrimoni dei familiari del debitore da quelle in cui, invece, i patrimoni rimangono separati.
L’ipotesi classica in cui i debiti di un soggetto possono ricadere sui figli (ovvero sul coniuge) è quella dell’accettazione dell’eredità in caso di morte del debitore: attraverso l’accettazione dell’eredità, il figlio o il coniuge diventa a tutti gli effetti erede e, come tale, sarà responsabile (anche con il proprio patrimonio personale, in caso di accettazione senza beneficio di inventario) dei debiti contratti dal de cuius, in proporzione alla propria quota ereditaria.
Bisogna tener presente, comunque, che - anche in caso di accettazione di eredità - non tutti i debiti del defunto si tramandano agli eredi. Così, ad esempio, non sono trasmissibili i debiti che originano da sanzioni amministrative, tributarie e penali, debiti di gioco e scommesse, debiti prescritti e assegni di mantenimento.
Una ulteriore ipotesi in cui il familiare risponde dei debiti contratti da altro membro della famiglia si realizza allorquando venga prestata fideiussione: in ipotesi di inadempimento del debitore principale, infatti, il creditore potrà rivalersi direttamente sul patrimonio del fideiussore-familiare, anche mediante procedure esecutive.
Tolte queste due ipotesi (che si ritrovano con maggiore frequenza), bisogna tener presente che, almeno in linea generale, la legge prevede che dei debiti risponde solo colui che li ha contratti e, se egli è sposato in regime di comunione dei beni, anche il coniuge nei limiti del 50%.
Così, possiamo affermare che i figli non sono automaticamente responsabili per i debiti contratti dai genitori. Difatti, anche qualora si tratti di figli minorenni - sui cui beni i genitori detengono l’usufrutto legale (es. somme di denaro depositate presso la Banca)-, detti beni fanno capo al figlio, ossia a un soggetto completamente estraneo al debito.
Un diverso discorso dev’essere fatto in caso di conti cointestati: in tale ipotesi è fatta salva, per il creditore, la possibilità di sottoporre a pignoramento il conto cointestato, ma nei limiti del 50% dello stesso.
Una ulteriore ipotesi in cui i familiari conviventi potrebbero dover subire le conseguenze dell'esecuzione, portata avanti dal creditore nei confronti del debitore, si realizza in caso di pignoramento mobiliare: i familiari conviventi potrebbero subire il pignoramento di alcuni loro oggetti perché, per la presunzione di proprietà, tutto ciò che si trova in casa all’atto del pignoramento viene ritenuto di proprietà del debitore.
Occorrerà dimostrare, quindi, che detti beni appartengono ad altri membri del nucleo familiare diversi dal debitore.