E’ compito dell’
ufficiale giudiziario individuare in sede di
pignoramento mobiliare i beni che ritiene di più facile e pronta liquidazione.
Per la loro valutazione dovrà tener conto del loro presumibile valore di realizzo ed il pignoramento dovrà colpire beni che abbiano un valore pari all'importo del
credito precettato aumentato della metà, in modo tale da consentire anche il pagamento degli
interessi e delle spese di esecuzione.
Il parametro del presumibile valore di realizzo impone che si debba avere riguardo al valore che concretamente è presumibile si possa ottenere in sede di liquidazione e non al valore dei beni intrinseco o di mercato al momento del pignoramento stesso.
In ogni caso, nella scelta delle cose da pignorare, l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Questi ultimi, infatti, consistendo in documenti cartacei, sono pignorabili al pari di qualunque altro
bene mobile, al contrario, invece, di tutti gli altri crediti che il debitore vanta presso terzi e che non sono incorporati in titoli, i quali, essendo beni immateriali, possono essere pignorati soltanto nelle forme peculiari dell'espropriazione presso il terzo debitore.
Ai titoli di credito menzionati in questa norma vanno equiparati i titoli rappresentativi di merci.
Qualora dovessero sorgere contestazioni sulla scelta dei beni pignorati, ci si potrà avvalere dello strumento dell’
opposizione agli atti esecutivi di cui all’
art. 617 del c.p.c..
Come può notarsi, è questa una norma a cui può attribuirsi natura regolamentare, in quanto assoggetta l'esecuzione del pignoramento a regole obiettive di determinazione dei beni.
Mentre prima della riforma del 2006 il pignoramento, purchè non si arrecasse alcun pregiudizio al
creditore, doveva preferibilmente essere eseguito sulle cose indicate dal
debitore (con preferenza sempre per il
denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito), adesso, in linea generale, la scelta delle cose da pignorare è compiuta su indicazione del
creditore procedente o ad opera dell'ufficiale giudiziario, anche se al debitore esecutato non è precluso di indicare all'ufficiale giudiziario beni da sottoporre a pignoramento (si tratta, però, di una indicazione a cui non può riconoscersi alcun valore preferenziale).
La norma in esame deve essere posta in stretto collegamento con il primo comma dell’
art. 518 del c.p.c., il quale prevede che l'ufficiale giudiziario procedente, se lo ritiene utile o ne sia fatta espressa richiesta dal creditore, nel compiere le operazioni di pignoramento può farsi assistere da un esperto stimatore da lui scelto.
Inoltre, il creditore procedente può assistere a sue spese a tutte le operazioni dell'organo esecutivo, con l'assistenza o a mezzo di
difensore e di esperto o di uno di essi.
In dottrina è stato affrontato il problema di come ci si debba comportare nel caso in cui il debitore inviti l’ufficiale giudiziario a sottoporre a pegno beni impignorabili.
Al riguardo, mentre parte della dottrina ritiene che l'ufficiale procedente debba astenersi dal pignorare tali beni, secondo altra tesi, invece, il pignoramento deve ritenersi ammissibile, ma il debitore decade dal diritto di eccepire l'impignorabilità in sede di opposizione alla esecuzione, in quanto l'indicazione del bene comporta una implicita rinuncia al beneficio di legge previsto nel suo esclusivo interesse.