Qualora oggetto di esecuzione siano cose date in
pegno o beni mobili soggetti ad
ipoteca, l'espropriazione deve avvenire secondo le norme contenute nel codice di rito, mentre per la loro
vendita o
assegnazione possono seguirsi sia le forme previste dal codice civile che quelle previste dal processo esecutivo.
In questa seconda ipotesi, non essendo necessario richiedere il pignoramento, il termine dilatorio per l’istanza di assegnazione o di vendita si deve far decorrere dalla
notificazione del
precetto.
Come chiaramente si può evincere dalla lettura della norma, la sua funzione è essenzialmente quella di coordinare la speciale disciplina dettata dal codice civile in favore del
creditore pignoratizio (e più precisamente quella contenuta agli artt. 2795 e ss. c.c.) con le norme dettate in via generale dal codice di rito per il processo di espropriazione.
Per “
beni mobili soggetti ad ipoteca” si ritiene che debbano intendersi sia le rendite dello Stato ex
art. 2810 del c.c. comma 2 che gli autoveicoli, ai quali, tuttavia, si applica la speciale disciplina di cui agli artt. 7 e 9 del R.D.L. n. 436/1927.
Si ritiene, invece, che restino al di fuori dal campo di applicazione della presente norma la liquidazione forzata di navi ed aeromobili ipotecati, per i quali occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel codice della navigazione.
La facoltà di scelta qui prevista tra seguire il procedimento ordinario di espropriazione forzata piuttosto che quello particolare dettato dall'
art. 2797 del c.c. vale soltanto nel caso di creditore munito di
titolo esecutivo, mentre il creditore pignoratizio o ipotecario su bene mobile che sia sprovvisto di tale titolo, non può che avvalersi dello speciale procedimento di cui agli artt. 2795 ss. c.c., il quale viene qualificato come una sorta di autotutela privata (basti pensare che, secondo il disposto dell'art. 2797 c.c., la vendita avviene per iniziativa ed in forza dell'autorità dello stesso creditore).
Tuttavia, anche in questo caso l'intervento del giudice non può dirsi del tutto escluso, in quanto lo stesso codice civile riconosce al debitore ed al terzo datore di pegno il diritto, entro 5 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento del debito e degli accessori, di proporre opposizione ex art. 2797 c.c. comma 2, dalla quale prenderà origine un ordinario processo di cognizione.
Altro caso in cui il giudice è chiamato ad intervenire si ha nell’ipotesi prevista dall’
art. 2798 del c.c., allorchè il creditore, anziché procedere alla vendita, preferisca ottenere l'assegnazione del bene sottoposto a pegno; a tal fine dovrà ottenere una espressa autorizzazione giudiziaria.
Tutto questo vale se il creditore non è munito di titolo esecutivo; nel caso in cui lo sia, invece, ed intenda seguire le forme ordinarie, deve, innanzitutto, procedere alla notificazione del precetto, ex artt. 479 e 480 c.p.c., anziché alla notificazione dell'intimazione di cui all’2797 c.c..
Dalla notifica del precetto comincia a decorrere il termine dilatorio di cui all’
art. 501 del c.p.c., scaduto il quale può essere ritualmente proposta istanza di vendita o di assegnazione.