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Articolo 685 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita delle cose deteriorabili

Dispositivo dell'art. 685 Codice di procedura civile

In caso di pericolo di deterioramento (1) delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione (2)o con altro successivo, può ordinarne la vendita (3) nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Note

(1) Si precisa che per deterioramento si deve intendere l'impossibilità di conservazione materiale delle cose.
(2) L'effetto della vendita è quello di sostituire al bene oggetto del sequestro il suo corrispondente prezzo. Inoltre, in tale ambito, si precisa che in caso di eccezionale urgenza, la vendita può essere ordinata anche inaudita altera parte.
(3) Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita riveste la forma dell'ordinanza, non impugnabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Ratio Legis

La norma tende a tutelare la posizione del creditore consentendo la continuità degli effetti del sequestro, anche nell'ipotesi in cui venga meno il bene che originariamente ne costituiva l'oggetto.

Spiegazione dell'art. 685 Codice di procedura civile

Questa norma disciplina un’ipotesi di conversione dell'oggetto del sequestro, in ottemperanza al principio generale secondo cui il sequestro, che generalmente ha effetti cautelari, può perseguire finalità espropriative del patrimonio del debitore qualora i beni che ne formano oggetto siano facilmente deteriorabili.
Poiché la norma non fa specifico riferimento al sequestro conservativo, si ritiene applicabile anche in caso di sequestro giudiziario.

Presupposto sulla base del quale il giudice può disporre la vendita è il pericolo di deterioramento delle cose sequestrate; la nozione di deterioramento deve intendersi in senso puramente materiale, ovvero nel senso che la facoltà di vendita può essere esercitata in relazione ad oggetti o merci che non sono suscettibili di conservazione e che con il tempo rischiano di guastarsi, mentre non deve intendersi riferita a quei beni che con il tempo si deprezzano (il concetto di deterioramento, infatti, ha una consistenza fisica, mentre quello di deprezzamento ha un significato esclusivamente economico).

Per quanto concerne la forma del provvedimento che dispone la vendita, occorre distinguere, come prevede la stessa norma, a seconda che esso sia adottato in uno con il provvedimento che autorizza il sequestro ovvero successivamente.
Nel primo caso avrà la forma della ordinanza o del decreto, a seconda che il sequestro venga concesso inaudita altera parte ovvero dopo l’instaurazione del contraddittorio.
Nel secondo caso, invece, occorre la preventiva instaurazione del contraddittorio e, pertanto, avrà forma di ordinanza.

In questo secondo caso si pone il problema della competenza ad emettere tale provvedimento, in quanto, mentre secondo parte della dottrina essa spetta al giudice dell’attuazione, secondo altra tesi, invece, poiché l’ordine interviene successivamente alla fase dell’attuazione, allorché è venuto meno il potere di controllo e direzione del giudice della cautela, la competenza appartiene al giudice del merito.

In ogni caso tale provvedimento, poiché non ha carattere decisorio, non è impugnabile con il ricorso per cassazione.

Massime relative all'art. 685 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9687/1995

Il provvedimento col quale il giudice, in caso di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, ai sensi dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, — non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio — non è impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 321/1982

Seppure il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione è ammesso contro le sentenze — ancorché dichiarate non impugnabili — le quali decidono sull'opposizione agli atti esecutivi, un siffatto rimedio non è estensibile all'ordinanza con la quale il giudice, in caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, a norma dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, senza peraltro alcuna pronuncia implicita su questioni controverse tra le parti, essendo tale provvedimento precedente all'atto esecutivo della vendita e privo di contenuto decisorio.

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