Questa norma disciplina un’ipotesi di conversione dell'oggetto del sequestro, in ottemperanza al principio generale secondo cui il sequestro, che generalmente ha effetti cautelari, può perseguire finalità espropriative del patrimonio del
debitore qualora i beni che ne formano oggetto siano facilmente deteriorabili.
Poiché la norma non fa specifico riferimento al
sequestro conservativo, si ritiene applicabile anche in caso di
sequestro giudiziario.
Presupposto sulla base del quale il
giudice può disporre la vendita è il pericolo di deterioramento delle cose sequestrate; la nozione di deterioramento deve intendersi in senso puramente materiale, ovvero nel senso che la facoltà di vendita può essere esercitata in relazione ad oggetti o merci che non sono suscettibili di
conservazione e che con il tempo rischiano di guastarsi, mentre non deve intendersi riferita a quei beni che con il tempo si deprezzano (il concetto di deterioramento, infatti, ha una consistenza fisica, mentre quello di deprezzamento ha un significato esclusivamente economico).
Per quanto concerne la forma del
provvedimento che dispone la vendita, occorre distinguere, come prevede la stessa norma, a seconda che esso sia adottato in uno con il provvedimento che autorizza il sequestro ovvero successivamente.
Nel primo caso avrà la forma della
ordinanza o del
decreto, a seconda che il sequestro venga concesso
inaudita altera parte ovvero dopo l’instaurazione del
contraddittorio.
Nel secondo caso, invece, occorre la preventiva instaurazione del contraddittorio e, pertanto, avrà forma di ordinanza.
In questo secondo caso si pone il problema della
competenza ad emettere tale provvedimento, in quanto, mentre secondo parte della dottrina essa spetta al giudice dell’attuazione, secondo altra tesi, invece, poiché l’ordine interviene successivamente alla fase dell’attuazione, allorché è venuto meno il potere di controllo e direzione del giudice della cautela, la competenza appartiene al giudice del merito.
In ogni caso tale provvedimento, poiché non ha carattere decisorio, non è impugnabile con il
ricorso per cassazione.