Cass. civ. n. 15308/2019
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.
Cass. civ. n. 1168/2019
In tema di concordato preventivo, anche nella vigenza dell'art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, doveva ritenersi improponibile il ricorso per sequestro conservativo sui beni del debitore, trattandosi di un vincolo idoneo a convertirsi in pignoramento e quindi volto ad assicurare la garanzia patrimoniale in vista di una futura esecuzione.
Cass. civ. n. 14190/2012
Allorché un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale, non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione.
Cass. civ. n. 14641/2009
La tardiva introduzione del giudizio di merito conseguente all'autorizzazione del sequestro conservativo comporta l'inefficacia della misura cautelare concessa "ante causam" anche nel caso in cui la parte intimata si sia ritualmente costituita.
Cass. civ. n. 14338/2009
I documenti prodotti nel corso di un procedimento per sequestro conservativo, introdotto in pendenza del giudizio di merito, sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie.
Cass. civ. n. 13400/2001
Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che è insufficiente la sussistenza dell'idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.
Cass. civ. n. 4542/1998
Con riguardo ad obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo — integrando il «fondato timore» di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 c.p.c. — solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare de qua il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto.
Cass. civ. n. 7218/1997
Gli artt. 2901 c.c. e 671 c.p.c. non prescrivono che il provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata (anche se un eccesso nella attuazione del sequestro medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 c.p.c.), ma, ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi.
Cass. civ. n. 12225/1995
In presenza di un arbitrato irrituale, è improponibile l'istanza di sequestro conservativo, atteso che la rinuncia alla tutela giurisdizionale, contenuta nel compromesso per arbitrato libero o irrituale, non può non riferirsi anche alle misure cautelari, le quali, nel sistema processuale, sono preordinate e strumentali ad un giudizio di merito.
Cass. civ. n. 1336/1994
Le ordinanze del giudice istruttore (come pure del presidente del tribunale) in materia di sequestro (concessione, cauzione, revoca: artt. 672-687 c.p.c.) pur non potendo essere assimilate a quelle istruttorie a causa della loro incidenza su diritti soggettivi, è pur vero che hanno efficacia circoscritta entro precisi limiti temporali, stante il loro carattere strumentale rispetto al processo o ai processi di convalida o di merito o a cui si inseriscono, di guisa che quell'efficacia è destinata a venir meno alla definizione del processo per qualsiasi causa, e tutte le questioni relative alla loro legittimità sostanziale o processuale possono e debbono esser fatte valere al momento della decisione sulla convalida che è impugnabile nelle forme ordinarie. Ne consegue per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo (non previsto espressamente nel nostro ordinamento ma invalso nella pratica in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.), insuscettibile di passaggio in giudicato, potendo la parte interessata sempre chiedere, anche nel corso del processo, un nuovo sequestro sui beni relativamente ai quali il precedente è stato escluso che avverso il medesimo è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che riguarda provvedimenti decisori definitivi che spieghino i loro effetti con efficacia di giudicato per non essere dato contro di essi alcun rimedio.
Cass. civ. n. 864/1994
La legittimazione a chiedere il sequestro conservativo spetta solo a chi sia titolare di un credito attuale, ancorché non esigibile. Non è, pertanto, legittimato l'eventuale erede di un soggetto nel caso in cui beni di quest'ultimo abbiano formato oggetto di alienazione da parte dell'erede legittimo, non configurandosi tra dette parti un rapporto in virtù del quale alla prima possa essere attribuita la qualifica di creditore dell'altra.
Cass. civ. n. 10322/1990
Con riguardo a nave di armatore straniero ormeggiata in porto italiano, l'istanza di sequestro conservativo, a tutela dei crediti di lavoro dei marittimi alle dipendenze di detto armatore, ed altresì la domanda di convalida di tale sequestro rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 4 n. 3 e 672 terzo comma c.p.c., anche quando la causa di merito, trattandosi di contratti di arruolamento intervenuti fra stranieri, nonché stipulati ed eseguiti all'estero, si sottragga a detta giurisdizione.
Cass. civ. n. 902/1990
In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata; pertanto, non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati.
Cass. civ. n. 3119/1989
Nel caso in cui più persone abbiano prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, non configura periculum in mora idoneo a giustificare la concessione del sequestro conservativo in favore del fideiussore che, avendo pagato, eserciti il regresso nei confronti degli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione, il comportamento di minore prontezza di questi ultimi a soddisfare il comune creditore, in mancanza di ulteriori elementi che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del loro patrimonio o, comunque, il proposito di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni attinenti ai rapporti interni, ai sensi degli artt. 1298, 1299 e 1954 c.c.
Cass. civ. n. 4906/1988
Ai fini dell'emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s'inserisca in un comportamento — processuale od extraprocessuale — dell'obbligato che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto pericolo sussista o no — tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi appresi — è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Cass. civ. n. 4478/1988
Con riguardo alla richiesta di sequestro conservativo di beni in Italia di uno stato estero, che venga avanzata a tutela di crediti discendenti da prestazioni giornalistiche svolte in favore di detto Stato o di una sua agenzia statale di stampa, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla stregua dell'immunità giurisdizionale di cui godono gli stati stranieri (e gli altri soggetti di diritto internazionale) in relazione ai rapporti posti in essere nell'ambito delle loro attività sovrane, o comunque diretti alla realizzazione delle loro finalità istituzionali, nonché della stretta inerenza di quelle prestazioni a tali funzioni pubblicistiche.
Cass. civ. n. 4293/1988
Con riguardo a sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, di pagamento di una somma di denaro, la parte condannata non può essere autorizzata al sequestro conservativo di quella somma che abbia richiesto (previa effettuazione del suo deposito presso un istituto di credito) deducendo l'inesistenza del suo debito e, quindi, il credito alla restituzione di quanto deve pagare, atteso che l'accertamento a cognizione piena, ancorché non definitivo, contenuto nella sentenza esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, restando esperibile per la parte soccombente con la impugnazione della detta sentenza soltanto la richiesta, al giudice dell'appello, di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione (cosiddetta inibitoria) ex art. 351, c.p.c.
Cass. civ. n. 1479/1988
Il bene immobile, oggetto di preliminare di vendita, non può essere assoggettato a sequestro conservativo in danno del promittente acquirente configurandosi al suo riguardo soltanto il credito alla prestazione di un facere infungibile — il consenso del promittente venditore per la conclusione del contratto definitivo — insuscettibile di esecuzione forzata, potendosi soltanto chiedere, in sua mancanza, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Cass. civ. n. 4547/1985
Il danneggiato da reato può chiedere al giudice civile, a tutela del suo diritto al risarcimento del danno, anche durante la pendenza della sua costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del danneggiante, sequestro conservativo con la conseguenza che davanti allo stesso giudice deve essere promosso il relativo giudizio di convalida.
Cass. civ. n. 2746/1985
In sede di convalida del sequestro conservativo, deve ritenersi consentita, ove risulti l'esorbitanza del valore dei beni originariamente staggiti rispetto allo ammontare del credito, la riduzione della misura cautelare (con la sua convalida nei corrispondenti limiti), in quanto il potere di disporre tale riduzione è implicitamente conferito dall'art. 671 c.p.c., nella parte in cui rinvia alle norme sul pignoramento (ivi incluso l'art. 497 c.p.c., che espressamente contempla la riduzione del pignoramento).
Cass. civ. n. 2672/1983
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, e della sua convalida, ricorre il requisito del fumus boni iuris quando sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare, mentre il requisito del periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, i quali vanno valutati anche in rapporto proporzionale alla presumibile entità del credito, sia da elementi soggettivi inerenti al comportamento del medesimo, tali da rendere verosimile l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Cass. civ. n. 3235/1982
Al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì contro che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sé idoneo, in difetto di altri elementi ad evidenziare uno stato di dissesto.
Cass. civ. n. 1777/1981
Il sequestro conservativo ha la funzione cautelare di assicurare la destinazione della cosa, assoggettata a sequestro al soddisfacimento — per mezzo dell'espropriazione forzata — del credito che il sequestrante farà valere nella successiva causa di merito, se verrà accertato con sentenza esecutiva pronunciante la conseguente condanna. Pertanto, legittimato ad intervenire in via principale, nella causa di convalida ai sensi del primo comma dell'art. 105 c.p.c., è — analogamente a quanto avviene per l'opposizione di terzo all'esecuzione per espropriazione forzata — chi si affermi titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa assoggettata a sequestro, che resterebbe (illegittimamente) pregiudicato dall'espropriazione forzata del bene sequestrato o pignorato.
Cass. civ. n. 1772/1971
La circostanza che il credito sia garantito da ipoteca non è, di per sé, di ostacolo alla concessione del sequestro conservativo, sempre che il giudice del merito ritenga, sia pure implicitamente, che l'ipoteca non sia sufficiente a garantire il credito. (Nella specie, un marito aveva concesso un'ipoteca a garanzia del credito della moglie separata per l'assegno di mantenimento. Successivamente, la moglie, essendo il marito emigrato all'estero, aveva richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo a garanzia dello stesso credito. Contestatasi dal marito, nel giudizio di convalida, la sussistenza del periculum in mora in relazione al fatto che il credito della moglie era garantito dall'ipoteca convenzionale, i giudici del merito, ritenendo sussistente l'anzidetto presupposto, avevano convalidato la misura cautelare. La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio sopra enunciato, rilevando che il trasferimento all'estero del marito e la sua convivenza more uxorio con altra donna, ben potevano far sorgere il periculum in mora, non appena esaurita la garanzia derivante dall'iscrizione di un'ipoteca di esiguo importo). È possibile concedere il sequestro conservativo, a garanzia del puntuale pagamento di un assegno di mantenimento dovuto alla moglie, se si riscontra fondato il timore che il debitore, anche se sia attualmente adempiente, possa rendersi insolvente in un prossimo futuro.
Cass. civ. n. 2445/1970
A legittimare la concessione del sequestro conservativo occorre la esistenza di un credito, anche se non liquido od esigibile, purché attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.
Cass. civ. n. 1448/1970
Il periculum in mora, considerato dall'art. 671 c.p.c. per la concessione del sequestro conservativo, non deve consistere soltanto nel subbiettivo timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare più la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2740 c.c. L'insufficienza di un patrimonio, staticamente considerato, a soddisfare determinati crediti, non legittima in sé l'adozione del sequestro, perché questo è condizionato alla esigenza del timore che il patrimonio, oggetto di responsabilità dell'obbligato, sia sottratto, diminuito o comunque pregiudicato e alla nozione di siffatto timore è estraneo il concetto di sproporzione tra il patrimonio stesso e l'ammontare del credito. La garanzia generale, che a norma dell'art. 2740 c.c. spetta al creditore anche sui beni futuri del debitore, opera, nei confronti del debitore stesso, da quando quei beni, sia pure consistenti in crediti, siano divenuti «suoi», ossia da quando essi siano entrati a far parte del suo patrimonio. Ciò non può dirsi degli stipendi non ancora maturati e delle indennità non ancora dovute al momento del concesso sequestro, cui deve aversi riguardo ai fini della valutazione del periculum in mora. Le mere aspettative non rientrano nella garanzia di cui all'art. 2740 c.c. e perciò la possibilità che esse non si avverino, è estranea al timore di perdere le garanzie stesse.
Cass. civ. n. 148/1970
Il sequestro conservativo e l'azione revocatoria hanno la caratteristica comune di essere mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, implicando l'inefficacia nei confronti di costui degli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore, ma differiscono profondamente nei loro presupposti e nei loro effetti, anche sotto il profilo processuale. Il creditore, infatti, che abbia ottenuto il sequestro conservativo sui beni del debitore, non è tenuto ad instaurare il processo di espropriazione forzata, nelle forme previste dagli artt. 602 e ss. c.p.c., contro il terzo, al quale il debitore abbia alienato i beni stessi, giacché questi, si considerano come mai usciti dal patrimonio del debitore, il quale rimane il soggetto passivo sia dell'azione cautelare sia di quella esecutiva, senza soluzione di continuità. Diversamente, invece, deve ritenersi nell'ipotesi in cui il creditore abbia dovuto sperimentare l'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione posta in essere in pregiudizio delle sue ragioni; in questo caso, invero, i beni erano ormai usciti dal patrimonio del debitore, ed è il terzo acquirente ad acquistare la qualità di soggetto passivo della azione esecutiva.