In questo caso, l’Ufficiale Giudiziario, se ne ricorrono i presupposti, andrà dal nostro debitore e ordinerà allo stesso di consegnare il veicolo, entro dieci giorni, all’Istituto Vendite Giudiziarie, in attesa che venga fissata la vendita all’asta (all’esito della quale, il ricavato verrà attribuito al creditore, fino a concorrenza del proprio credito).
Ma cosa succede se il debitore non consegna l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie e continua a usare la macchina?
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 19412 del 10 maggio 2016, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sulla questione.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, il creditore aveva denunciato il debitore per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), in quanto questi, appunto, non aveva consegnato l’auto pignorata all’Istituto Vendite Giudiziarie, continuando, al contrario, ad utilizzarla come se nulla fosse.
Il debitore, dunque, era stato condannatodal Tribunale, ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla consegna del bene pignorato nel termine che gli era stato assegnato.
Ritenendo la decisione ingiusta, il debitore decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Secondo la Cassazione, infatti, la decisione del Tribunale doveva ritenersi del tutto corretta e adeguatamente motivata.
Osservava la Cassazione, infatti, che, a seguito del pignoramento, il debitore viene nominato “custode” del bene pignorato, fino al momento della consegna del bene all’Istituto Vendite Giudiziarie, che, da quel momento, ne diventa, a sua volta, custode.
Dunque, secondo la Cassazione, dopo la notifica del pignoramento, il debitore assume l’obbligo di custodire il bene pignorato e di consegnarlo, entro dieci giorni, all’Istituto Vendite Giudiziarie.
Decorsi inutilmente i dieci giorni, deve ritenersi commesso il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, di cui all’art. 388 cod. pen.
Precisava la Cassazione, inoltre, che, se il debitore, entro i dieci giorni, non procede alla consegna della macchina e continua ad utilizzarla, “se gli organi di polizia accertano la circolazione del veicolo pignorato, procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè dei documenti e dei titoli di proprietà dei beni e consegnano il bene pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie”.
In sostanza, se la Polizia accerta che il debitore continua a circolare con la macchina, gli agenti provvedono a consegnare l’auto all’Istituto al posto del debitore, in modo tale che possa procedersi alla vendita all’asta del bene.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal debitore, confermando integralmente la sentenza del Tribunale e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.