L'
intervento dei creditori in sede di
esecuzione forzata garantisce l'attuazione, nell’ambito del processo di esecuzione, del c.d. principio della
par condicio creditorum, principio che si trova espresso all’
art. 2741 del c.c., ma che fa salve le cause legittime di
prelazione.
Proprio al fine di far salve le cause legittime di prelazione è stata dettata la norma in esame, la quale dispone che, nel caso in cui vengano pignorati beni sui quali altri creditori vantino un diritto di prelazione risultante da
pubblici registri, il creditore pignorante è tenuto a
notificare a ciascuno di loro, entro il termine di cinque giorni, un avviso, il quale deve contenere l’indicazione:
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del creditore pignorante;
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del credito per il quale si procede;
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del titolo esecutivo;
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delle cose pignorate.
E’ stato ritenuto necessario indicare anche l'
ufficio giudiziario presso il quale si procede.
Secondo quanto disposto dall’
art. 160 delle disp. att. c.p.c., l’avviso deve recare la sottoscrizione del
creditore procedente; se questi sta in giudizio mediante
procuratore, l'avviso può essere sottoscritto dallo stesso procuratore in forza del generale disposto di cui all’
art. 84 del c.p.c..
Come qui viene espressamente precisato, non devono essere avvertiti tutti i creditori che abbiano un diritto di prelazione, ma soltanto coloro il cui diritto risulti da pubblici registri (ovvero, essenzialmente, i creditori ipotecari, mobiliari o immobiliari, nonchè i titolari del c.d.
privilegio automobilistico e i venditori di macchine ex
art. 2762 del c.c. aventi credito privilegiato.
Lo stesso avviso va notificato:
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al creditore che abbia ottenuto, in precedenza, un sequestro conservativo ex art. 671 del c.p.c., e ciò per consentirgli di concorrere, ai sensi del secondo comma dell’art. 686 del c.p.c., all’espropriazione azionata dal creditore procedente (cfr. art. 158 delle disp. att. c.p.c.; se, al contrario, oggetto del sequestro è un credito pignorato, il terzo debitor debitoris deve dichiarare la sussistenza del sequestro all’udienza di cui all’art. 547 del c.p.c. ed il creditore pignorante dovrà avvisare il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice (in mancanza di ciò si produrrà l'estinzione del processo).
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a coloro i quali sono titolari di diritti di uso, usufrutto e abitazione sui beni pignorati, poiché a seguito della procedura esecutiva tali diritti di estinguono e si convertono in un diritto di credito da far valere sulla somma che andrà a ricavarsi (c.d. effetto purgativo della vendita forzata, che consente all'acquirente di ottenere il bene libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura).
Si ritiene che il termine di cinque giorni non sia da qualificare come
perentorio, e che, in mancanza di avviso, l'intervento spontaneo del creditore iscritto rende procedibile l'istanza di vendita.
Se non viene fornita prova della notificazione di tale avviso, il giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di
assegnazione o di vendita.
Proprio con riferimento all’ipotesi di mancanza di avviso, sono state elaborate tesi divergenti.
Così, secondo parte della dottrina, la sua mancata notificazione determina la sola
improcedibilità della vendita o dell'assegnazione, con conseguente sospensione degli effetti dell'istanza (questa resta comunque perfetta e conserva la capacità di incidere sul termine di efficacia del pignoramento di cui all’
art. 497 del c.p.c..
Secondo altra parte della dottrina, invece, è possibile ugualmente disporre la vendita e l'assegnazione, ma il creditore procedente potrebbe essere tenuto a risarcire ex
art. 2043 del c.c. i danni patiti dai creditori iscritti.
Al fine di consentire al giudice dell'esecuzione la verifica dell'esistenza di creditori iscritti, il terzo comma dell’
art. 529 del c.p.c. prevede che all'istanza di vendita il creditore debba allegare il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, mentre l’
art. 567 del c.p.c. prevede che il creditore provveda ad allegare i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative al bene immobile pignorato.