Ma andiamo con ordine.
Il D.P.R. 602/73 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), tra le altre cose, regola altresì modalità con cui l’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate) può recuperare i crediti dovuti dai contribuenti mediante l’utilizzo – anche – di azioni esecutive.
Le modalità di recupero coattivo dei crediti sono indicate all’interno dell’art. 75 bis del citato D.P.R.
In particolare, la norma prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione – prima o contestualmente all’inizio dell’azione esecutiva – può “chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare le cose e le somme da loro dovute al creditore”.
I destinatari di tale richiesta sono (almeno usualmente) la Banca o Poste Italiane dove – magari – il debitore intrattiene rapporti di conto corrente (prefigurandosi, dunque, un’ipotesi di pignoramento presso terzi).
Per l’espletamento della richiesta, Agenzia delle Entrate deve concedere al soggetto destinatario dell’istanza un termine non inferiore a 30 giorni.
È importante tenere a mente che il soggetto cui la richiesta è inviata è obbligato a fornire i dati richiesti: in caso contrario (omessa o incompleta trasmissione dei dati) potrebbe essere destinatario di una sanzione amministrativa da 2.000,00 a 21.000,00 euro.
Nell’ambito della disciplina sopra descritta, quindi, si innesta il nuovo articolo di legge introdotto con la Legge di Bilancio 2024.
In particolare, con l’art. 75 ter è stato ulteriormente previsto che “al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute”.
Con l’introduzione della norma in commento, quindi, si riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi – prima dell’avvio dell’azione esecutiva – della ricerca telematica dei beni del debitore attraverso la raccolta di informazioni (da chiunque detenute).
Gli obiettivi perseguiti dalla norma in commento sono esplicitati all’interno della stessa, ossia:
(i) assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione;
(ii) velocizzare il recupero coattivo dei crediti;
(iii) impedire al debitore di mettere in atto condotte elusive volte, quindi, a “nascondere” i propri beni.
Il comma 2 dell’art. 75 ter in commento, invece, si preoccupa di stabilire che l’utilizzo dei dati del debitore, acquisiti mediante l’utilizzo di questa “procedura”, debba avvenire nel rispetto dei principi dettati in tema di privacy e protezione dei dati personali.
In conclusione, quindi, è possibile ritenere che il nuovo articolo 75 ter, connettendosi alla disciplina già prevista dall'art. 75 bis del D.P.R. 602/1973, sarà destinato ad esplicare i propri effetti soprattutto in tema di pignoramenti mobiliari e pignoramenti presso terzi, permettendo ad Agenzia delle Entrate il recupero di informazioni circa i beni del debitore (a prescindere dal soggetto che li detenga) ancor prima dell'inizio dell'azione esecutiva.