Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182] (1).
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843] (2).
Note
(1)
Nel caso in cui il credito pignorato sia garantito da pegno, si intima alla persona che detiene la cosa data in pegno, di non eseguirne la riconsegna senza l'ordine del giudice. Tale intimazione deve essere fatta con lo stesso atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore ovvero con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e ss., se il pegno è detenuto da un terzo.
Diversamente, se il credito è assistito da ipoteca l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari, ovvero inserito in pubblici registri nei quali gli immobili vengono individuati con la descrizione dei diritti su di essi spettanti ai singoli soggetti.
Diversamente, se il credito è assistito da ipoteca l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari, ovvero inserito in pubblici registri nei quali gli immobili vengono individuati con la descrizione dei diritti su di essi spettanti ai singoli soggetti.
(2)
Si precisa che la garanzia non ha effetto in favore dell'acquirente del credito espropriato finché l'annotazione, che ha efficacia costitutiva, non sia stata eseguita.