Prima di capire se, nel corso di un piano di rateizzazione dei pagamenti, è possibile pagare in ritardo una rata, soffermiamoci sul concetto di cartella esattoriale.
Che cos’è una Cartella Esattoriale
La cartella esattoriale è l’atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia, invia ai contribuenti che hanno un debito nei confronti di altri enti come Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni.
La cartella esattoriale (o cartella di pagamento) contiene:
- la descrizione delle somme da pagare
- l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica
- le istruzioni sulle: modalità di pagamento, modalità per richiedere la rateazione, modalità per fare ricorso
- il nome del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella.
È facile che, nel ricevere una siffatta cartella, si entri immediatamente in agitazione. Soprattutto se, entro i 60 giorni stabiliti, non si riesca a raccogliere l’importo dovuto, o se la sottrazione di tale importo vada a pregiudicare il già precario bilancio delle finanze familiari.
Niente panico! È prevista la possibilità di saldare il proprio debito con il Fisco pagando a rate.
Rateizzazione Ordinaria delle Cartelle
Ottenere la rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali è piuttosto semplice: fino ad un importo di 100.000€, basta cliccare sul pulsante “Rateizza adesso” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il debito potrà essere diviso fino ad un massimo di 72 rate, vale a dire 6 anni (72/12).
Per importi che superino i 100.000€, è necessario invece inviare una Pec, allegando l’ISEE del nucleo familiare. Anche qui si può suddividere fino a 72 rate.
Fatta questa premessa, specifichiamo che, accanto a questa rateizzazione ordinaria, esiste anche la rottamazione delle cartelle. Di che si tratta?
Rottamazione delle cartelle
La Rottamazione delle cartelle è un meccanismo con cui i cittadini sono agevolati a saldare i propri debiti con il Fisco attraverso qualche aiuto: nello specifico, senza dover pagare interessi e sanzioni, interessi di mora e il cosiddetto aggio (onere di riscossione).
Oggi siamo alla rottamazione quater, relativa ai debiti in carico all’Agenzia delle Entrate/Riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Non possono rientrare nell’agevolazione i debiti affidati agli enti di riscossione, precedenti o successivi a questo periodo.
Per la rottamazione quater, il Governo stesso ha prorogato la scadenza, per cui, ad esempio, i versamenti della prima, seconda e terza rata, che dovevano essere versati in ottobre, novembre e febbraio 2023, saranno considerati in regola, se effettuati entro il 15 marzo 2024.
Perché abbiamo fatto questa distinzione tra rateizzazione ordinaria e rottamazione delle cartelle?
Perché saltare il pagamento di una rata ha conseguenze diverse, in un caso o nell’altro.
In caso di rottamazione delle cartelle, basta saltare un solo pagamento per vedere il proprio piano di dilazione decadere. In questo caso, infatti, non è prevista flessibilità nei pagamenti. L’unica tolleranza prevista è pagare entro 5 giorni dalla scadenza della rata. Un ritardo superiore porta alla perdita dei benefici della rottamazione.
In sostanza, saltare un pagamento o farlo in modo parziale costerà:
• l’uscita dalla sanatoria;
• il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle;
• la decorrenza, quindi, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.
In caso invece di Rateizzazione ordinaria, solo la prima rata deve essere pagata tassativamente entro 37 giorni dall’accoglimento del piano di rateizzazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo), pena la decadenza dal piano di rateizzazione.
In tutti gli altri casi, invece, saltare il pagamento di una rata non comporta sempre un danno irreparabile: l’importante è pagare prima della scadenza della rata successiva.
L’ultima rata deve essere invece saldata entro i 90 giorni dalla scadenza.
Se non si rispettano questi termini, interviene la decadenza dalla rateizzazione e gli importi residui, dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi, sono iscritti a ruolo.
Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare.