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Articolo 2918 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Dispositivo dell'art. 2918 Codice Civile

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [498 c.p.c. ss.], se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.

Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento(1).

Note

(1) La presente disposizione richiama espressamente il n. 9 dell'art. 2643, il quale dispone l'obbligatoria trascrizione di eventuali cessioni e liberazioni in relazione a pigioni e fitti, che si sviluppino oltre un triennio. Se la liberazione o la cessione sono state effettuate per un periodo eccedente i tre anni e non sono state soggette a trascrizione, potranno essere opposte soltanto entro i limiti di un triennio, se tuttavia questo risulta già trascorso, potranno essere opposte esclusivamente nei limiti dell'anno in corso in riferimento al giorno del trasferimento.

Ratio Legis

La norma in esame conclude la serie di disposizioni iniziata all'art. 2913, al fine di garantire la certezza del diritto e soprattutto evitare che, una volta effettuata la trascrizione del pignoramento ex art. 2643, il debitore possa porre in essere degli atti di trasferimento o di disposizione del bene sottoposto ad esecuzione, in tal modo vanificandola. Si sottolinea così che qualsiasi atto relativo al bene sottoposto a pignoramento deve avere data certa anteriore alla trascrizione del medesimo, altrimenti non potrà essere opposto in alcun modo al creditore pignorante.

Spiegazione dell'art. 2918 Codice Civile

Cessione e liberazione di pigioni e fitti sotto il codice del 1865

Con la presente disposizione si risolve una annosa questione, che poteva dire ormai classica per la nostra giurisprudenza. Come è noto, sotto il codice del 1865 si faceva questione circa l’opponibilità delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e fitti non ancora scaduti, nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti, nonché nei confronti del creditore ipotecario. Le difficoltà di interpretazione giungevano dal disposto congiunto degli articoli 1932, n. 7, cod. civ. e 687, cod. proc. civ., il primo dei quali poneva l’obbligo della trascrizione di atti e sentenze dalle quali risultasse la liberazione o la cessione dei fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni, il secondo dichiarava inopponibile all'aggiudicatario dell'immobile il pagamento dei fitti e canoni anticipati, salvo che fosse fatto secondo le consuetudini locali.


Sistema attuale

Il nuovo codice non ha seguito il criterio cui, ad esempio, si informa l'art. 47, 14. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito agrario (che ha distinto il periodo anteriore da quello posteriore al pignoramento), ma ha distinto a seconda che gli atti in questione si riferiscano ad un periodo superiore od inferiore ai tre anni. Nel primo caso, tali atti debbono essere tra­scritti anteriormente al pignoramento (v. art. 2643, n. 9) ; se non ven­gono trascritti, ma hanno data certa, essi sono opponibili ai creditori, limitatamente ad un anno, a partire dal pignoramento. Nel secondo caso detti atti debbono pure avere data certa, ma non valgono se non nel termine di un anno, computato dal pignoramento. alle cessioni effettuate.

La disposizione dell'art. 2918 si applica anche anteriormente all'entrata in vigore del codice civile, a tale data (art. 238 disp. trans.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2918 Codice Civile

Cass. civ. n. 35876/2022

Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilitą ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.

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