Cessione e liberazione di pigioni e fitti sotto il codice del 1865
Con la presente disposizione si risolve una annosa questione, che poteva dire ormai classica per la nostra giurisprudenza. Come è noto, sotto il codice del 1865 si faceva questione circa l’opponibilità delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e fitti non ancora scaduti, nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti, nonché nei confronti del creditore ipotecario. Le difficoltà di interpretazione giungevano dal disposto congiunto degli articoli 1932, n. 7, cod. civ. e 687, cod. proc. civ., il primo dei quali poneva l’obbligo della trascrizione di atti e sentenze dalle quali risultasse la liberazione o la cessione dei fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni, il secondo dichiarava inopponibile all'aggiudicatario dell'immobile il pagamento dei fitti e canoni anticipati, salvo che fosse fatto secondo le consuetudini locali.
Sistema attuale
Il nuovo codice non ha seguito il criterio cui, ad esempio, si informa l'art. 47, 14. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito agrario (che ha distinto il periodo anteriore da quello posteriore al pignoramento), ma ha distinto a seconda che gli atti in questione si riferiscano ad un periodo superiore od inferiore ai tre anni. Nel primo caso, tali atti debbono essere trascritti anteriormente al pignoramento (v. art. 2643, n. 9) ; se non vengono trascritti, ma hanno data certa, essi sono opponibili ai creditori, limitatamente ad un anno, a partire dal pignoramento. Nel secondo caso detti atti debbono pure avere data certa, ma non valgono se non nel termine di un anno, computato dal pignoramento. alle cessioni effettuate.
La disposizione dell'art. 2918 si applica anche anteriormente all'entrata in vigore del codice civile, a tale data (art. 238 disp. trans.).