L'esecuzione del
sequestro conservativo sui mobili e sui crediti avviene secondo le forma previste per il
pignoramento presso il
debitore o presso terzi, trattandosi di procedimento che anticipa il
processo esecutivo.
In particolare, per quanto riguarda il sequestro conservativo di beni mobili si applicano gli artt. 513 e ss.c.p.c.; il richiamo deve intendersi esteso anche al terzo comma del’
art. 513 del c.p.c., nella parte in cui dispone che sono sequestrabili anche i beni che si trovano in luoghi appartenenti a terzi e di cui il debitore possa disporre direttamente.
Anche il sequestro dei titoli di credito si esegue scegliendo alternativamente le modalità del pignoramento diretto ovvero di quello presso terzi ma, ai sensi dell'
art. 1997 del c.c., è richiesta l'
annotazione del vincolo sul
titolo ai fini della
opponibilità ai terzi.
Per il sequestro di libretti di deposito la giurisprudenza distingue a seconda che si tratti di libretti nominativi (per i quali, anche se con la clausola pagabile al portatore, il sequestro deve essere effettuato secondo le regole del pignoramento presso terzi) ovvero di libretti al portatore (in questo caso, anche se contrassegnati da un nome con l'esclusiva funzione di identificare il libretto medesimo, il sequestro si esegue direttamente sul titolo).
Per il sequestro conservativo su quote di
società a responsabilità limitata occorre tenere conto della riforma societaria operata dal D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, che ha novellato l'
art. 2471 del c.c., 1° co.; la norma prevede ora che il pignoramento della quota si esegua mediante
notificazione del provvedimento al debitore ed alla società e successiva iscrizione nel
registro delle imprese.
Controverse sono le modalità di esecuzione del sequestro sui beni mobili soggetti a registrazione ed, in particolare, sugli autoveicoli. Secondo quanto disposto dall'
art. 2963 del c.c. il provvedimento che autorizza il sequestro deve essere notificato al debitore e successivamente trascritto nei pubblici registri; secondo la tesi prevalente in dottrina, l'adozione delle forme del pignoramento mobiliare diretto può ammettersi nei casi in cui debba sostituirsi un terzo al debitore nella qualità di custode, ma si esclude che tale operazione sia necessaria per l'efficacia del sequestro.
Circa il valore della
trascrizione, secondo parte della dottrina essa costituisce una semplice forma di pubblicità notizia, la quale rileva solo ai fini della
opponibilità ai terzi del vincolo cautelare; altri, invece, propendono per l'efficacia costitutiva di tale
adempimento.
I crediti sono sequestrabili entro i limiti stabiliti dall'
art. 545 del c.p.c., anche se illiquidi o condizionati, purché dotati di una futura concreta capacità satisfattiva.
Nel caso in cui oggetto di sequestro siano crediti che il debitore sequestrato vanta verso terzi, il sequestro si esegue con le forme del pignoramento presso terzi. In tale caso con l'atto di sequestro si dovrà citare il terzo a comparire avanti al giudice della esecuzione per rendere la dichiarazione di cui all'
art. 547 del c.p.c.. Nonostante il silenzio della norma in commento, si ritiene che l'atto di sequestro contenente la citazione del terzo debba essere notificato anche al debitore.
Si ritiene che l'atto di sequestro presso terzi debba contenere anche l'ingiunzione al debitore ai sensi dell'
art. 492 del c.p.c. e l'
intimazione al terzo a non disporre del credito senza ordine del giudice.
Alla udienza per la dichiarazione, se il terzo compare e rende la dichiarazione senza che sulla stessa sorgano contestazioni, il diritto di credito resterà definitivamente accertato nei limiti della dichiarazione; nel caso in cui il terzo non compaia, ovvero rifiuti di rendere la dichiarazione o, ancora, nel caso di contestazioni sulla dichiarazione resa, trovano applicazione gli artt.
548 e
549.
Ipotesi controversa è quella del c.d. sequestro a mani proprie del creditore, allorché questo sia, a propria volta, debitore del suo debitore.
Da tale ipotesi occorre intanto tenere distinta quella in cui il debitore voglia sottoporre a sequestro presso sé stesso le somme che sia stato condannato a pagare al proprio debitore in base a sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato e tempestivamente impugnata, adducendo il timore che lo
stato di insolvenza del creditore-debitore frustri la possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato nell'ipotesi di riforma della
sentenza di primo grado; in questo caso, in realtà, il credito restitutorio che si vorrebbe cautelare, non è ancora sorto e la stessa sua nascita sarebbe impedita dal sequestro (pertanto, il debitore, asserito creditore dispone soltanto del rimedio della sospensione della esecuzione da parte del giudice dell’
impugnazione).
Invece, nel diverso caso in cui effettivamente il creditore sia debitore del proprio debitore, parte della dottrina nega l'ammissibilità del sequestro a mani proprie, argomentando dal rilievo che in tali ipotesi operano gli istituti della
compensazione legale e giudiziale.
In contrario si fa osservare come non sempre l'istituto della
compensazione sia capace di offrire adeguata tutela, potendo verificarsi l’ipotesi in cui lo stesso, ai sensi dell'
art. 1246 del c.c., non opera, e pertanto il ricorso a tale strumento di tutela deve considerarsi ammissibile.
Per quanto concerne le modalità di esecuzione, secondo una prima tesi la misura sarebbe eseguita già con la stessa emanazione del provvedimento di autorizzazione al sequestro, senza che occorra l’intervento di altri organi; secondo altra tesi, invece, si ritiene comunque necessaria una attività volta alla individuazione delle cose assoggettate a sequestro.
Giudice competente a regolare l'attuazione del sequestro conservativo è il giudice dell’esecuzione individuato secondo il disposto di cui agli artt.
16 e
26 c.p.c. e non il giudice che ha emanato la misura cautelare; in tal senso si argomenta a contrario dall'
art. 669 duodecies del c.p.c., norma che attribuisce la competenza al giudice che ha emanato il provvedimento solo per l'attuazione delle misure cautelari comportanti obblighi in forma specifica, mentre per le misure che hanno ad oggetto somme di denaro si limita a rinviare agli artt. 491 ss.
Per quanto concerne il problema della tutela dei terzi eventualmente pregiudicati dall’esecuzione del sequestro, con particolare riferimento all’ipotesi in cui un terzo lamenti un pregiudizio di fatto riconducibile ad un errore nella sua esecuzione, la dottrina prevalente ammette l'esperibilità della opposizione ex [[619cèc]], considerato il carattere omnicomprensivo del richiamo alla disciplina del pignoramento mobiliare e presso terzi contenuta nell'art. 678; si ammette anche la possibilità che il terzo proponga istanza per ottenere la declaratoria di
inefficacia del sequestro ex
art. 669 novies del c.p.c., per essere caduta l'esecuzione su beni diversi da quelli indicati nel provvedimento di autorizzazione.