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Articolo 678 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Dispositivo dell'art. 678 Codice di procedura civile

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti (1) si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi [669duodecies] (2). In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale (3) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 (4). Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi(5).

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione (6).

Note

(1) Il sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti si esegue secondo le norme del pignoramento presso il debitore o presso terzi. Infatti, se vengono sequestrati presso il debitore beni appartenenti ad un terzo, quest'ultimo potrà proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 619 del c.p.c. e ss. al giudice dell'esecuzione e non a colui che ha pronunciato il provvedimento cautelare. La scelta dei beni da sequestrare viene rimessa all'ufficiale giudiziario.

(2) Se invece vengono sequestrate cose dovute al debitore dal terzo oppure crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo, il sequestrante dovrà citare in giudizio il terzo intimandogli di non disporre del bene o del credito.
(3) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(4) In tali ipotesi, può accadere che il terzo non compaia oppure che rifiuti di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 o, ancora, che questa sia contestata. Scaturisce, quindi, la necessità di accertare gli obblighi del terzo, per cui si instaura, su istanza di parte, un vero e proprio giudizio di cognizione, istruito dallo stesso giudice se competente per materia o valore. Nel caso in cui sia incompetente, il giudice assegnerà alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie. La parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio ha l'onere di promuovere la riassunzione entro il termine previsto a pena di estinzione. Nell'ipotesi in cui il giudizio di cognizione non venga instaurato o riassunto, eccetto il caso in cui sia lo stesso terzo a chiedere immediatamente l'accertamento dei propri obblighi, la dichiarazione di cui all'art. 547 resa dal terzo diventa incontestabile, e, visto che non è stata accertata l'esistenza del bene oggetto del sequestro, la misura cautelare non può essere eseguita.
(5) Si precisa che l'accertamento degli obblighi del terzo resta sospeso fino alla definizione del giudizio di merito, essendo subordinato alla pronuncia che accerterà la portata e la sussistenza del diritto del creditore. Tuttavia, il terzo può in ogni caso chiedere che i suoi obblighi nei confronti del debitore, vengano accertati prima del giudizio di merito, subordinando, così, le pretese del creditore all'esito di tale accertamento.
(6) Nel caso in cui sorgano difficoltà indilazionabili, ciascuna parte, compreso l'ufficiale giudiziario, può rivolgersi al giudice per chiedere l'emissione dei provvedimenti temporanei più idonei ed opportuni.

Spiegazione dell'art. 678 Codice di procedura civile

L'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti avviene secondo le forma previste per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, trattandosi di procedimento che anticipa il processo esecutivo.
In particolare, per quanto riguarda il sequestro conservativo di beni mobili si applicano gli artt. 513 e ss.c.p.c.; il richiamo deve intendersi esteso anche al terzo comma del’art. 513 del c.p.c., nella parte in cui dispone che sono sequestrabili anche i beni che si trovano in luoghi appartenenti a terzi e di cui il debitore possa disporre direttamente.

Anche il sequestro dei titoli di credito si esegue scegliendo alternativamente le modalità del pignoramento diretto ovvero di quello presso terzi ma, ai sensi dell'art. 1997 del c.c., è richiesta l'annotazione del vincolo sul titolo ai fini della opponibilità ai terzi.

Per il sequestro di libretti di deposito la giurisprudenza distingue a seconda che si tratti di libretti nominativi (per i quali, anche se con la clausola pagabile al portatore, il sequestro deve essere effettuato secondo le regole del pignoramento presso terzi) ovvero di libretti al portatore (in questo caso, anche se contrassegnati da un nome con l'esclusiva funzione di identificare il libretto medesimo, il sequestro si esegue direttamente sul titolo).

Per il sequestro conservativo su quote di società a responsabilità limitata occorre tenere conto della riforma societaria operata dal D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, che ha novellato l'art. 2471 del c.c., 1° co.; la norma prevede ora che il pignoramento della quota si esegua mediante notificazione del provvedimento al debitore ed alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

Controverse sono le modalità di esecuzione del sequestro sui beni mobili soggetti a registrazione ed, in particolare, sugli autoveicoli. Secondo quanto disposto dall'art. 2963 del c.c. il provvedimento che autorizza il sequestro deve essere notificato al debitore e successivamente trascritto nei pubblici registri; secondo la tesi prevalente in dottrina, l'adozione delle forme del pignoramento mobiliare diretto può ammettersi nei casi in cui debba sostituirsi un terzo al debitore nella qualità di custode, ma si esclude che tale operazione sia necessaria per l'efficacia del sequestro.
Circa il valore della trascrizione, secondo parte della dottrina essa costituisce una semplice forma di pubblicità notizia, la quale rileva solo ai fini della opponibilità ai terzi del vincolo cautelare; altri, invece, propendono per l'efficacia costitutiva di tale adempimento.

I crediti sono sequestrabili entro i limiti stabiliti dall'art. 545 del c.p.c., anche se illiquidi o condizionati, purché dotati di una futura concreta capacità satisfattiva.
Nel caso in cui oggetto di sequestro siano crediti che il debitore sequestrato vanta verso terzi, il sequestro si esegue con le forme del pignoramento presso terzi. In tale caso con l'atto di sequestro si dovrà citare il terzo a comparire avanti al giudice della esecuzione per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c.. Nonostante il silenzio della norma in commento, si ritiene che l'atto di sequestro contenente la citazione del terzo debba essere notificato anche al debitore.
Si ritiene che l'atto di sequestro presso terzi debba contenere anche l'ingiunzione al debitore ai sensi dell'art. 492 del c.p.c. e l'intimazione al terzo a non disporre del credito senza ordine del giudice.
Alla udienza per la dichiarazione, se il terzo compare e rende la dichiarazione senza che sulla stessa sorgano contestazioni, il diritto di credito resterà definitivamente accertato nei limiti della dichiarazione; nel caso in cui il terzo non compaia, ovvero rifiuti di rendere la dichiarazione o, ancora, nel caso di contestazioni sulla dichiarazione resa, trovano applicazione gli artt. 548 e 549.

Ipotesi controversa è quella del c.d. sequestro a mani proprie del creditore, allorché questo sia, a propria volta, debitore del suo debitore.
Da tale ipotesi occorre intanto tenere distinta quella in cui il debitore voglia sottoporre a sequestro presso sé stesso le somme che sia stato condannato a pagare al proprio debitore in base a sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato e tempestivamente impugnata, adducendo il timore che lo stato di insolvenza del creditore-debitore frustri la possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado; in questo caso, in realtà, il credito restitutorio che si vorrebbe cautelare, non è ancora sorto e la stessa sua nascita sarebbe impedita dal sequestro (pertanto, il debitore, asserito creditore dispone soltanto del rimedio della sospensione della esecuzione da parte del giudice dell’impugnazione).

Invece, nel diverso caso in cui effettivamente il creditore sia debitore del proprio debitore, parte della dottrina nega l'ammissibilità del sequestro a mani proprie, argomentando dal rilievo che in tali ipotesi operano gli istituti della compensazione legale e giudiziale.
In contrario si fa osservare come non sempre l'istituto della compensazione sia capace di offrire adeguata tutela, potendo verificarsi l’ipotesi in cui lo stesso, ai sensi dell'art. 1246 del c.c., non opera, e pertanto il ricorso a tale strumento di tutela deve considerarsi ammissibile.
Per quanto concerne le modalità di esecuzione, secondo una prima tesi la misura sarebbe eseguita già con la stessa emanazione del provvedimento di autorizzazione al sequestro, senza che occorra l’intervento di altri organi; secondo altra tesi, invece, si ritiene comunque necessaria una attività volta alla individuazione delle cose assoggettate a sequestro.

Giudice competente a regolare l'attuazione del sequestro conservativo è il giudice dell’esecuzione individuato secondo il disposto di cui agli artt. 16 e 26 c.p.c. e non il giudice che ha emanato la misura cautelare; in tal senso si argomenta a contrario dall' art. 669 duodecies del c.p.c., norma che attribuisce la competenza al giudice che ha emanato il provvedimento solo per l'attuazione delle misure cautelari comportanti obblighi in forma specifica, mentre per le misure che hanno ad oggetto somme di denaro si limita a rinviare agli artt. 491 ss.

Per quanto concerne il problema della tutela dei terzi eventualmente pregiudicati dall’esecuzione del sequestro, con particolare riferimento all’ipotesi in cui un terzo lamenti un pregiudizio di fatto riconducibile ad un errore nella sua esecuzione, la dottrina prevalente ammette l'esperibilità della opposizione ex [[619cèc]], considerato il carattere omnicomprensivo del richiamo alla disciplina del pignoramento mobiliare e presso terzi contenuta nell'art. 678; si ammette anche la possibilità che il terzo proponga istanza per ottenere la declaratoria di inefficacia del sequestro ex art. 669 novies del c.p.c., per essere caduta l'esecuzione su beni diversi da quelli indicati nel provvedimento di autorizzazione.

Massime relative all'art. 678 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21255/2014

In tema di esecuzione di sequestro conservativo di crediti, regolata dalle norme sul pignoramento presso terzi, l'ordinanza del giudice che dichiara la propria competenza e raccoglie la dichiarazione positiva del terzo non assume valore di sentenza sulla competenza, sicché non è impugnabile con il regolamento di competenza ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 13903/2014

Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare.

Cass. civ. n. 17471/2009

In tema di esecuzione di sequestro conservativo dei crediti, ove il provvedimento sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario a ricevere la dichiarazione del terzo "debitor debitoris", dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., per l'esecuzione della suddetta misura cautelare le norme stabilite per il pignoramento presso terzi.

Cass. civ. n. 10841/2007

In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l'efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).

Cass. civ. n. 8391/2003

In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all'art. 678 c.p.c. — secondo la quale il giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo resta sospeso sino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi — è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.

Cass. civ. n. 12225/1995

Sia nell'espropriazione presso terzi che nel sequestro conservativo presso terzi (art. 678 c.p.c., che richiama implicitamente il precedente art. 548), l'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è circoscritto rigorosamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito oggetto dell'esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni diversa questione, come quella concernente il diritto o la situazione del creditore esecutante o sequestrante.

Cass. civ. n. 7307/1993

Il disposto dell'art. 678 c.p.c. — secondo cui, in caso di sequestro di crediti, il giudice della convalida e dell'accertamento dell'obbligo del terzo è unico e decide con la stessa sentenza — non esclude che, in base ai principi generali in tema di decisione su alcune soltanto delle più domande cumulate (artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c.) e di interesse ad agire (art. 100 stesso codice), il terzo possa vantare un interesse siffatto, con riguardo allo accertamento negativo del proprio obbligo, anche nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia del sequestro per violazione delle norme processuali che presiedono alla sua esecuzione, in quanto, in relazione alla concreta posizione definitiva assunta dal terzo stesso nell'escludere la sussistenza del suo debito, il motivo soltanto formale della pronunzia sulla misura cautelare non esaurisce tutti gli aspetti delle questioni controverse e non può, di conseguenza, precludere l'esame dell'istanza del presunto debitore, diretto alla cognizione su di un rapporto che assume autonoma rilevanza rispetto all'azione cautelare.

Cass. civ. n. 2425/1981

Per il combinato disposto degli artt. 678 e 543 c.p.c., ancorché quest'ultimo si riferisca genericamente alle cose, senza la specificazione della loro natura mobiliare, la forma del pignoramento e del sequestro conservativo presso terzi può essere adottata solo quando l'esecuzione forzata o la misura cautelare abbiano per oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi ovvero cose mobili in possesso di terzi, e non pure le aspettative di una prestazione a favore del debitore esecutato, in quanto il pignoramento e il sequestro, nelle rispettive procedure, debbono realizzarsi su beni determinati che si assumono sicuramente acquisiti al patrimonio del debitore. (Nella specie, sulla considerazione che il debitore esecutato aveva acquistato due appartamenti in corso di costruzione, versando acconti in danaro, il creditore, dopo avere ottenuto sequestro anche presso terzi, aveva convenuto davanti al pretore il venditore perché rendesse la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sull'assunto che nel concetto di «credito», contemplato all'art. 671 c.p.c., dovessero intendersi compresi tutti i beni suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche la posizione giuridica attiva derivante dalla stipulazione di un contratto. La S.C., sulla base del principio che precede, ha confermato la statuizione del giudice del merito che aveva disatteso tale disposizione).

Cass. civ. n. 3629/1979

L'assoggettamento del sequestro conservativo di beni mobili alle norme che regolano il pignoramento in forza del rinvio dell'art. 678 c.p.c., implica, in ipotesi di sequestro di cose rinvenute presso la casa del debitore, che l'opposizione del terzo, diretta a rivendicare la proprietà delle cose medesime, resta disciplinata dalle disposizioni dell'art. 621 c.p.c. sui limiti della prova testimoniale.

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Paolo S. chiede
martedì 19/03/2013 - Lazio
“Desidero sapere se il sequestro conservativo prevede che il titolare degli IMMOBILI oggetto del sequestro venga in qualche modo a conoscenza dell'atto oppure il sequestro può essere fatto anche a sua insaputa?”
Consulenza legale i 25/03/2013
Il sequestro conservativo segue la disciplina del procedimento cautelare previsto dagli artt. 669 bis ss. c.p.c.
Pertanto, risulta applicabile l'art. 669 sexies del c.p.c., il quale prevede che, qualora la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento (perché la parte potrebbe vanificare l'efficacia del provvedimento, ad esempio occultando gli eventuali beni mobili), il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, provvede con decreto motivato disponendo immediatamente il sequestro, inaudita altera parte (ossia, senza che la parte sottoposta alla misura cautelare sia a conoscenza di tale provvedimento, al momento della sua emissione). In tal caso, però, la legge prevede una disciplina molto rigorosa per far sì che la controparte venga a conoscenza del provvedimento il prima possibile: con lo stesso decreto, infatti, il giudice fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando al ricorrente un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, alla quale, quindi, partecipa anche la parte che ha subito il sequestro conservativo, il giudice confermerà, modificherà o revocherà i provvedimenti emanati con decreto. La parte resistente potrà in tale sede proporre tutte le sue difese.