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Controlli sul conto corrente: ecco chi può sbirciare i tuoi movimenti, in quali casi e quali informazioni può vedere

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Controlli sul conto corrente: ecco chi può sbirciare i tuoi movimenti, in quali casi e quali informazioni può vedere
Il segreto bancario è stato progressivamente sostituito da un sistema di trasparenza che facilita l’accesso ai saldi dei conti, pur mantenendo riservate alcune operazioni. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono ottenere dati bancari in caso di sospetti fiscali, mentre i creditori possono accedere solo al saldo attuale con un titolo esecutivo
Negli ultimi anni, il concetto di riservatezza nelle operazioni bancarie ha subito un mutamento significativo, con un progressivo abbandono del principio del segreto bancario.
In forza di quest’ultimo, infatti, le transazioni effettuate sui conti erano strettamente confidenziali, con l’unica eccezione degli eredi, i quali, dopo aver presentato la dichiarazione di successione ed accettato formalmente l’eredità, potevano accedere ai movimenti sui conti del defunto.
Tuttavia, la regola della segretezza è oggi sostituita a favore di un sistema improntato alla trasparenza, concepito per fornire maggiori garanzie ai creditori e all’amministrazione fiscale. In questo contesto, il saldo di un conto corrente è oggi più accessibile rispetto al passato.
Nonostante ciò, l’elenco dettagliato delle operazioni rimane in parte riservato. Infatti, l’accesso ad informazioni dettagliate è comunque limitato a determinati soggetti, che potranno verificare se un titolare di conto trasferisce fondi, da chi riceve accrediti, quali prelievi compie o se utilizza strumenti di pagamento elettronici.

Autorità con potere di controllo sui conti correnti
Tra le istituzioni autorizzate a svolgere verifiche sui conti correnti, l’Agenzia delle Entrate, insieme alla Guardia di Finanza, occupa una posizione di primo piano. Tuttavia, queste autorità non possono accedere indiscriminatamente alle informazioni bancarie, ma devono disporre di elementi concreti che giustifichino il sospetto di evasione fiscale. Quando emergono indizi in tal senso, l’amministrazione finanziaria può ottenere dati dettagliati non solo sul saldo e sulla giacenza media annuale, ma anche sull’insieme delle transazioni registrate.
Va però precisato che il Fisco può chiedere chiarimenti esclusivamente sulle somme accreditate, dal momento che si presuppone che gli importi non dichiarati siano di origine non lecita, salvo prova contraria. Il contribuente deve, dunque, dimostrare che tali entrate derivano da fonti esenti da tassazione, come vincite, eredità o donazioni.

Modalità di acquisizione delle informazioni bancarie
L’Agenzia delle Entrate può ottenere informazioni sui conti correnti attraverso due principali canali:
  • consultazione del Registro dei rapporti finanziari, una sezione dell’Anagrafe Tributaria in cui vengono raccolti i dati forniti ogni anno da banche e uffici postali sui rapporti contrattuali attivi;
  • indagini bancarie mirate, mediante richieste formali agli istituti di credito per accedere alla documentazione completa relativa ai conti intestati a un soggetto.
Attraverso queste modalità, il Fisco può ottenere dettagli su:
  • accrediti ricevuti tramite bonifici;
  • versamenti di denaro contante;
  • assegni incassati.
Accesso della banca alle informazioni del cliente
L’istituto di credito presso cui è aperto un conto ha naturalmente visibilità sulle operazioni effettuate dal cliente, inclusi versamenti e prelievi. Tuttavia, l’accesso a tali dati è consentito solo al personale autorizzato e limitatamente alla gestione del rapporto contrattuale. Qualsiasi consultazione non giustificata da motivazioni operative violerebbe la normativa sulla privacy.
Non tutti i dipendenti di una banca, infatti, possono visualizzare liberamente i conti dei clienti. Solo chi è espressamente delegato dalla direzione può accedere a tali dati, nel rispetto delle finalità previste. La giurisprudenza ha confermato più volte la legittimità del licenziamento di impiegati che abbiano consultato conti altrui senza autorizzazione, anche nel caso in cui l’accesso sia avvenuto attraverso le credenziali di un collega.

Informazioni accessibili ai creditori
Chi vanta un credito nei confronti di un debitore ha facoltà di verificare la disponibilità economica di quest’ultimo, ma solo a determinate condizioni. L’accesso alle informazioni sul conto corrente è consentito esclusivamente se:
  • il creditore possiede un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo;
  • ha notificato un atto di precetto, intimando il pagamento entro un termine stabilito;
  • ha ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione per accedere all’Anagrafe Tributaria.
Anche in questi casi, però, il creditore può ottenere solo il saldo attuale del conto corrente e non l’elenco dettagliato delle operazioni eseguite. Di conseguenza, transazioni quali prelievi o bonifici verso terzi restano riservate. Tuttavia, tali operazioni non possono essere individuate attraverso la semplice consultazione dell’Anagrafe Tributaria e, qualora siano effettuate con lo scopo di sottrarre somme al pignoramento, potrebbero essere oggetto di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 del c.c..

Diritti di eredi e familiari
Alla morte del titolare, gli eredi acquisiscono il diritto di conoscere lo storico dei movimenti bancari del defunto. Tuttavia, tale accesso è subordinato alla presentazione della dichiarazione di successione e alla successiva accettazione dell’eredità.
Fino a quando il titolare è in vita, i familiari non hanno alcun diritto di consultare il conto corrente o monitorarne le operazioni, salvo che non siano stati investiti di specifici poteri legali. Un’eccezione è rappresentata dall’amministratore di sostegno, qualora il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina, gli abbia conferito la facoltà di operare sul conto in nome del beneficiario. Questa figura assume particolare rilevanza quando il titolare del conto non è in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio e necessita di assistenza per le operazioni bancarie quotidiane.


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