La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni(1).
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 18544/2022
L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.Cass. civ. n. 6728/2022
Il principio dell'accessione del possesso è applicabile non solo all'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159 c.c.; in quest'ultimo caso, ai fini della maturazione dell'usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno di dieci anni e unisca al proprio il possesso del suo autore per goderne gli effetti, il decennio "ad usucapionem" decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.Cass. civ. n. 5582/2022
Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.Cass. civ. n. 41027/2021
La convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, con patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione.Cass. civ. n. 28865/2021
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.Cass. civ. n. 25865/2021
Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.Cass. civ. n. 13156/2020
Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016).Cass. civ. n. 6123/2020
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2018).Cass. civ. n. 27411/2019
La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2015).Cass. civ. n. 26633/2019
Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2014).Cass. civ. n. 23564/2019
Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015).Cass. civ. n. 4839/2019
Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2014).Cass. civ. n. 3487/2019
In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del "più probabile che non"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2013).Cass. civ. n. 2977/2019
La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 28/11/2014).Cass. civ. n. 587/2019
L'istituto dell'immemorabile, non più applicabile ai rapporti privatistici in quanto abrogato dal codice civile del 1865 e non richiamato in vigore dall'attuale codice civile, è invece operante nei rapporti di diritto pubblico e in particolare in quelli che hanno a oggetto beni demaniali; esso, a differenza dello usucapione, non è un modo di acquisto del diritto, ma costituisce una presunzione di legittimità del possesso attuale, fondata sulla "vetustas", e cioè sul decorso di un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell'inizio di una determinata situazione di fatto, senza che ci sia memoria del contrario, di modo che la presunzione di corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto implica che rispetto a quest'ultimo si presuma esistente il titolo legittimo e che, conseguentemente, possa ritenersi la legittimità dell'esercizio di diritti il cui acquisto non sarebbe attualmente possibile da parte di coloro che li esercitano. Perché possa ritenersi realizzata la prova di siffatta situazione, essa deve provenire da soggetti appartenenti ad almeno due generazioni, vale a dire non solo dagli ultracinquantenni della generazione attuale ma anche, secondo il loro ricordo, dai rispettivi genitori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'istituto dell'immemorabile inapplicabile alla servitù di uso pubblico esercitata su di un terreno di proprietà privata). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/12/2013).Cass. civ. n. 31638/2018
In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/03/2015).Cass. civ. n. 28804/2018
In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).Cass. civ. n. 1395/2017
È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".Cass. civ. n. 11052/2016
Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù.Cass. civ. n. 1616/2014
In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine.Cass. civ. n. 25245/2013
L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario.Cass. civ. n. 24675/2013
In tema di servitù di passaggio, l'interesse ad agire per l'accertamento dell'avvenuta usucapione non viene meno in conseguenza del sopravvenuto acquisto, da parte dell'attore, di altro fondo limitrofo, ma non confinante con quello dominante, dotato di analoga servitù sul preteso fondo servente, essendo irrilevante per una servitù non coattiva la sussistenza di un altro passaggio per arrivare alla pubblica via, praticabile sul secondo fondo.Cass. civ. n. 18859/2013
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.Cass. civ. n. 18215/2013
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".Cass. civ. n. 14902/2013
Non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché, risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l'originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all'area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem".Cass. civ. n. 14115/2013
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi".Cass. civ. n. 13212/2013
Nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione.Cass. civ. n. 12996/2013
Il possesso continuato per venti anni, utile ai fini dell'usucapione delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, è configurabile solo dalla data dell'acquisto dell'unità immobiliare, non potendosi prima di tale momento considerare distintamente il diritto dominicale trasferito ed il diritto d'uso del parcheggio non trasferito.Cass. civ. n. 10894/2013
Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza.Cass. civ. n. 6387/2013
Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante (nella specie, costituita dall'esigenza di far defluire le acque piovane e di coltura).Cass. civ. n. 5769/2013
Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 c.c., anche dalla natura meramente personale dell'utilità.Cass. civ. n. 3979/2013
È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".Cass. civ. n. 16914/2011
Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige l'esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l' "animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus".Cass. civ. n. 14092/2010
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un, contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l"'animus possidendi" nell'indicato soggetto.Cass. civ. n. 4428/2009
Ai fini del possesso necessario al conseguimento dell'usucapione, va considerata utilmente la signoria esercitata su un fabbricato sebbene in corso di costruzione, posto che anche su un bene "in fieri" possono esercitarsi con pienezza tutte le facoltà dominicali.Cass. civ. n. 14936/2008
Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell'esistenza di un fondo intermedio, per l'accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità sul fondo intermedio, una volta che ne sia dimostrata la necessaria utilizzazione, in concreto, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del requisito dell'utilitas eventuale, richiesta dall'articolo 1029, primo comma, c.c., salvo la prova da parte di chi la contesti di un'impossibilità in tal senso.Cass. civ. n. 11624/2008
In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto pubblico il possesso in un vano accessibile solo mediante una botola d'ingresso, situata in un retrobottega, visibile solo a chi avesse la possibilità di entrare nel locale).Cass. civ. n. 21855/2007
Ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo.Cass. civ. n. 15446/2007
Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ben può configurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.Cass. civ. n. 5861/2006
Il possesso di una servitù «atipica» può legittimamente dare luogo all'acquisto per usucapione del corrispondente diritto, il principio essendo coerente con il disposto degli articoli 1031 e 1061 c.c., i quali annoverano l'usucapione tra i possibili modi di acquisto della servitù, senza alcuna limitazione, salvo quella derivante dalla necessità del requisito dell'apparenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l'acquisto per usucapione della servita «di sosta» ai fini della utilizzazione «quale terrazza» di un lastrico solare, rilevando, ancora, che il giudice del merito, con motivazione esaustiva e coerente, come tale non sindacabile in sede di legittimità, giacché si verteva su di accertamenti ed apprezzamenti di fatto, aveva saputo rendere conto della esistenza, sul lastrico, di opere visibili e permanenti destinate al detto fine — recinzione, rete divisoria, porte finestre).Cass. civ. n. 27930/2005
Colui che assume di essere titolare di una servitù coattiva apparente (nel caso, di scarico) ha l'onere di fornire la prova del relativo acquisto, non essendo al riguardo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia.Cass. civ. n. 25922/2005
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare; pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (Nella specie, con riferimento alla coltivazione di un terreno boschivo, sottoposto al periodico taglio delle piante da effettuare ad intervalli di 35-40 anni, è stato escluso che un solo taglio delle piante compiuto dall'attore oltre trent'anni prima della domanda di usucapione fosse elemento sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapionem non essendo al riguardo irrilevante l'inerzia nella coltivazione dei terreni dimostrata dall'attore successivamente al taglio).Cass. civ. n. 10460/2003
Tenuto conto che, in virtù del principio tantum praescriptum quantum possessum, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge, la realizzazione di opere che abbino ridotto l'estensione di una veduta, non incidendo sulla sua identità, non determina l'interruzione dell'usucapione e la decorrenza di un nuovo termine.Cass. civ. n. 13082/2002
Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di con possesso «pro indiviso» tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà «pro indiviso» dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (ché in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus.Cass. civ. n. 8737/2001
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte dei proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato «abusivamente» allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre più efficace).Cass. civ. n. 6910/2001
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile — né diretto, come effettiva materiale disponibilità corpore et animo, né indiretto, come disponibilità solo animo utilmente mediata dal rapporto con un detentore — è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce sul alcuno degli elementi — il soggetto, il possesso, il tempo — costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 c.c., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell'art. 1167 c.c., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 c.c.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti.Cass. civ. n. 15171/2000
In tema di possesso ad usucapionem di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso. In particolare, in relazione al medesimo fondo servente non esiste alcuna incompatibilità fra il possesso di una servitù di passaggio di uso pubblico, esercitato uti cives da una collettività, ed il possesso di una servitù prediale di passaggio a favore di un fondo determinato, preteso dominante, poiché questa ha il tratto individualizzante per eccellenza dell'essere esercitata dal proprietario fundi nomine, vale a dire per l'utilità del fondo a favore del quale si costituirà la servitù.Cass. civ. n. 8120/2000
Affinché possa ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario-compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'animus excludendi a carico degli altri comunisti. D'altra parte il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilità del compossessore.Cass. civ. n. 1530/2000
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, gli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi non esercitano alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo.Cass. civ. n. 14368/1999
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, rileva l'animus possidendi e non il titolo, di talché è compatibile con la situazione di diritto riportata dall'atto, una diversa situazione di fatto atta a consentire comunque l'esercizio del possesso di un bene uti dominus da parte del fruitore.Cass. civ. n. 6942/1999
Gli atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.Cass. civ. n. 815/1999
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi, proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita fosse sorretto dall'animus rem sibi habendi.Cass. civ. n. 10984/1998
Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (nella specie: servitù di veduta) è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non essendo anche necessaria la continuità dell'utilizzazione delle opere.Cass. civ. n. 10481/1998
Per il principio tantum praescriptum quantum possessum, il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall'effettuata trasformazione. (Nella specie iniziali paratie frangivento ed un tendone di copertura erano stati sostituiti da una veranda, con infissi in ferro, chiusi da vetri, a distanza inferiore da quella legale rispetto ad una soprastante veduta).Cass. civ. n. 6997/1998
Ai fini dell'usucapione il requisito della continuità del possesso va desunto dal comportamento del possessore, non dalle contrarie intenzioni del proprietario. Ai fini indicati è irrilevante la violenza esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso. A sua volta la non clandestinità va riferita non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere e senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.Cass. civ. n. 3081/1998
La continuità della possessio ad usucapionem va correlata all'utilizzazione del bene che ne costituisce l'oggetto, sì che se è normale, in relazione ad essa, l'intermittenza dei relativi atti di godimento - come nel caso di non utilizzazione di un'area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli - non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa.Cass. civ. n. 10317/1996
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria ed è perciò irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052, 1055 c.c., che regolano detto istituto.Cass. civ. n. 3405/1996
La portata del principio tantum prescriptum quantum possessum deve essere intesa nel senso che il contenuto delle servitù acquistate per usucapione va determinato in funzione della sola utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio nei quali si è realizzato il possesso.Cass. civ. n. 10652/1994
Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo. (Nella specie, il possessore di una servita di veduta ne aveva dismesso per un certo periodo l'esercizio, eliminando con la schermatura di una terrazza ogni possibilità di inspectio e di prospectio sul fondo limitrofo).Cass. civ. n. 2324/1994
Il compossessore o codetentore di una cosa che ne curi la custodia anche nell'interesse degli altri può acquistarne il possesso o la detenzione esclusiva solo dal momento in cui, con atto inequivoco, abbia iniziato a possederla o a detenerla solo nel proprio interesse.Cass. civ. n. 3699/1993
Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza legale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, i quali rivelino anche al titolare del fondo servente l'esistenza della situazione coincidente con quella del diritto reale di servitù.Cass. civ. n. 7742/1990
Al fine dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari, il possesso ventennale non deve essere viziato né da violenza né da clandestinità, ma non valgono ad infirmarne la legittimità, né ad interromperne l'usucapione, i semplici atti di contestazione e diffida posti in essere da colui che assuma di essere il proprietario della cosa, poiché l'applicazione all'usucapione delle regole generali in materia di prescrizione estintiva presuppone la loro compatibilità con la natura dell'usucapione, che non permette di attribuire efficacia ad atti destinati ad operare soltanto in relazione a diritti di obbligazione e perciò non configurabili in difetto di un debitore.Cass. civ. n. 2088/1990
In tema di possesso ad usucapionem, che il codice vigente assoggetta alle stesse condizioni contemplate dal codice del 1865 (con la formula «possesso legittimo»), inclusa quella della pacificità del possesso medesimo, tale requisito non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilità del termine ventennale).Cass. civ. n. 3472/1989
Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù si richiede che le opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo prescritto dalla legge per usucapire, e quando, come in tema di servitù di passaggio, oltre alle opere visibili, sia richiesta una determinata attività, è altresì necessario che le opere siano strumentalmente utilizzate per l'esercizio del possesso della servitù per lo stesso periodo di tempo, che prende inizio dal giorno in cui le opere strumentali all'esercizio della servitù siano venute ad esistenza, quando con tale giorno coincide quello del primo atto di esercizio, e dal giorno del primo di tali atti quando questi vengano posti in essere in un periodo successivo.Cass. civ. n. 6818/1988
L'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo dell'usucapiente per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un'eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell'acquisto, ma è del tutto irrilevante nei confronti del proprietario non possessore, il quale può impedire l'acquisto per usucapione solo provando l'esistenza di atti di esercizio del suo diritto incompatibili con il possesso animo domini dell'usucapiente.Cass. civ. n. 4698/1987
Ad integrare il possesso ad usucapionem di una servitù prediale è necessario che, con l'esercizio continuo ed ininterrotto di una attività a vantaggio di un fondo e a carico di un altro, si accompagni anche l'intento di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale a cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto. (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha escluso potersi ravvisare esercizio di fatto della servitù di tenere costruzioni a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo vicino, nell'avere il locatario di un cortile eseguito illegittimamente nello stesso dette costruzioni, senza che fosse dimostrato che il locatore, dante causa di chi pretendeva di unire tale possesso al proprio ai fini dell'usucapione della servitù, avesse acconsentito alla nuova destinazione del cortile e l'avesse accettata, comportandosi di conseguenza con l'animus rem sibi habendi).Cass. civ. n. 4206/1987
Anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria, il promovimento nei confronti di un terzo di giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato).Cass. civ. n. 3864/1986
L'elemento psicologico del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, quali l'abitualità del transito, con inizio nel preteso fondo dominante ed esercizio attraverso il preteso fondo servente, nonché il conseguimento di una obiettiva utilità per il primo a danno del secondo, cioè da una serie di elementi, caratterizzati da precise esplicazioni materiali e così suscettibili di controllo.Cass. civ. n. 284/1984
L'acquisto di una servitù di uso pubblico, per possesso immemorabile, su di un fondo privato presuppone l'esistenza dei seguenti elementi da accertare dal giudice del merito, il quale deve sugli stessi motivare in modo congruo e giuridicamente corretto: a) la generalità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di individui considerati uti cives, ossia quali titolari di interessi di carattere generale — e non uti singuli, ossia quali persone che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato; b) l'oggettiva idoneità di quel bene all'attuazione di un fine di pubblico interesse configurabile in senso ampio, così da comprendere ogni utilizzazione, anche di mera comodità, purché rivolta al soddisfacimento di un'esigenza comune della collettività medesima; c) l'esistenza di una situazione di fatto le cui origini si perdono nel passato.Cass. civ. n. 2717/1982
Al fine della usucapione, il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente. Ne consegue che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta.Cass. civ. n. 2289/1976
Nell'ordinamento giuridico attuale l'istituto dell'immemorabile opera soltanto nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico con l'amministrazione dello Stato ed, in particolare, per quanto concerne i rapporti reali, è applicabile a quelli che hanno ad oggetto beni demaniali. Per contro, nei rapporti di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a beni patrimoniali disponibili dello Stato, il suddetto istituto venne abrogato dal codice civile del 1865 e non è stato, poi, richiamato in vigore dal nuovo codice civile. Caratteristica fondamentale dell'immemorabile è che sia stato smarrito il ricordo del momento in cui è nata la situazione di possesso che si pretende di affermare come legittima: esso pertanto non può essere invocato quando sia nota la data di inizio della situazione in contestazione.Cass. civ. n. 1314/1976
Sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, anche la possibilità di pervenire, sussistendo gli altri presupposti indispensabili, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.Cass. civ. n. 1019/1974
Perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso.
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Il nostro ordinamento disciplina i casi in cui un bene si trovi ad avere un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una specifica conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà sulla cosa e il possessore lo acquista. Si tratta in tal caso dell'usucapione, prevista e disciplinata dall'art. 1158 del c.c., il quale prevede che l'usucapione sia il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene immobile o mobile per un periodo temporale di almeno 20 anni. Trascorso questo periodo il giudice adito accerta l'intervenuta usucapione, l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.
Per avere usucapione è irrilevante che il possesso sia di buona o male fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l'usucapione. Occorre, però, che il possesso sia goduto alla luce del sole. Se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino il tempo per usucapire comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.
Qualora sussistessero tutti i requisiti suesposti, il diritto di proprietà sarebbe acquisito per usucapione. In assenza, però, di una sentenza che dichiari l'intervenuta usucapione, il pagamento dell'IMU spetterebbe ancora al proprietario. Appare tuttavia evidente che, qualora l'IMU venisse pagata direttamente dal parente possessore dell'immobile, questo andrebbe a sostegno dell'usucapione e ne agevolerebbe la prova in sede di giudizio.
Si precisa che affinché possa dirsi compiuta l'usucapione su un bene immobile è necessario non solo che l'usucapente lo abbia posseduto per vent'anni in maniera continua, non interrotta, pacifica e pubblica, ma egli deve anche aver esercitato il potere di fatto sulla cosa uti dominus, ossia comportandosi come proprietario esclusivo della medesima.
Cionondimeno, anche nell’ipotesi di assegnazione degli alloggi, come ne caso di specie, sembra ammissibile l’esercizio della domanda di esecuzione specifica del trasferimento di alloggio prenotato in cooperativa ex art. 2932 del c.c..
Si legge infatti nella sentenza della Cassazione Civile, Sezione III, del 15 febbraio 2006, n. 3279, “La domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell’articolo 2932 del c.c., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi all’atto traslativo dell’immobile al socio assegnatario. Il suo accoglimento, tuttavia, è condizionato al compiersi della fattispecie complessa e progressiva, che prevede, oltre all’assunzione, da parte della società, dell’obbligo a prestare il proprio consenso al trasferimento e l’effettuazione della prenotazione dell’alloggio, la realizzazione, altresì, dei presupposti concreti, previsti dalla legge e dall’atto costitutivo della cooperativa per tale assegnazione, consistenti, oltre che nell’individuazione del bene, nella definizione precisa e non contestata del relativo corrispettivo a carico di ciascun socio, così da rendere legittimo, e quindi dovuto, il successivo atto traslativo del diritto di proprietà individuale”.
“Volevo chiedere, se io e la mia famiglia trovassimo un immobile abbandonato, e ne prendessimo possesso, pagando le bollette di luce acqua e gas, regolarmente, e ristrutturandolo quel tanto per poterci vivere, posso usare la legge dell'usucapione?
Grazie, e saluto cordialmente.”
Affinché possa dirsi compiuta l'usucapione su un bene immobile è necessario che l'usucapente lo abbia posseduto per vent'anni in maniera continua, non interrotta, pacifica e pubblica; egli deve aver esercitato il potere di fatto sulla cosa uti dominus, ossia comportandosi come proprietario esclusivo della medesima.
Nel caso di specie, non viene fornita alcuna informazione circa la durata del possesso che si è già realizzato, ma si ricorda che perché l'usucapione si perfezioni tutti i requisiti devono sussistere nella fattispecie concreta. In particolare, il mero pagamento delle utenze domestiche non è di per sé sufficiente a dimostrare l'animus possidendi dell'usucapente o la pubblicità del possesso.
Infine, per poter essere efficacemente dichiarato proprietario dell’immobile, e risultare tale anche presso la locale Conservatoria dei Registri Immobiliari, chi afferma di averlo usucapito deve agire in giudizio dando la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e ottenere una sentenza favorevole che dichiari, accertandolo, il suo diritto di proprietà. Trattasi quindi di una sentenza dichiarativa e non costitutiva. L’usucapione, infatti, è un modo di acquisto della proprietà “a titolo originario”. Chi usucapisce, se ha rispettato le condizioni richieste dalle legge (possesso pacifico e non interrotto uti dominus) diviene automaticamente proprietario allo scadere del ventesimo anno, senza bisogno di atti pubblici. Con un effetto retroattivo: è come se ne fosse stato proprietario da sempre, o meglio dal momento in cui ha iniziato a comportarsi da padrone. L’acquisto si trasmette anche al coniuge in comunione di beni.
La sentenza serve perché occorre un documento, un titolo, da presentare al conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione.
La Cassazione ha chiarito (sentenza 8792/2000) che l’usucapione estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, poiché ha efficacia retroattiva.
Dal punto di vista pratico, l’usucapione, talvolta, finisce per avere effetti “di sanatoria” rispetto a innumerevoli atti illegittimi. Per esempio, una donazione nulla (Cassazione 11203/1995), un’accettazione di donazione senza la necessaria autorizzazione da parte di un Ente benefico (Cassazione 815 e 9632 del 1999), l’imposizione irregolare di una servitù da parte di un ente pubblico (che, in questo caso, non dovrà neppure versare l’indennità prescritta, secondo la sentenza n. 3153/1998 della Cassazione).
“Salve,
ho notato in un piccolo paesaggio rurale, una piccola casa abbandonata, senza porte e con finestre quasi completamente chiuse da mattoni. La casa è abbandonata da 10 anni, i padroni non si vedono ormai da tanti anni e sicuramente non ne vogliono più sapere nulla visto che l'hanno abbandonata li senza chiudere il cancello del terreno e lasciandola incustodita per così tanto tempo. Posso andare a viverci, migliorarla e renderla mia? So che l'articolo sull'usucapione del codice civile dice che devi occupare un immobile per 20 anni, è già abbandonata da 10 anni e facendo il conto dovrei solamente starci 10 anni? Fatemi sapere, grazie mille.
Colgo l'occasione per porgervi i miei più sentiti saluti.”
Si precisa che ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva dell’usucapione non è sufficiente la mera inerzia nell’esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare. Questa, deve essere parallelamente accompagnata dal possesso del bene da parte di un terzo che lo abbia trattato come se fosse di sua proprietà, per tutto il tempo richiesto dalle legge o eventualmente anche per una porzione soltanto, con la possibilità di unire al proprio, il tempo di possesso del suo dante causa o del suo de cuius.
Al limite, di fronte ad un oggetto ormai inservibile rispetto alla sua funzione originaria, dismesso o destinato a essere dismesso da colui che lo detiene, potrebbe parlarsi di una res derelicta, disponibile cioè all'apprensione di chiunque, che si acquista con l’occupazione (art. 923 del c.c.). Tuttavia, questo modo di acquisto della proprietà non si applica ai beni immobili che, se abbandonati, entrano automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato (disciplina degli immobili vacanti ex art. 827 del c.c.). Si consiglia, pertanto, di verificare che tale procedimento di acquisizione, non sia già in atto, prima di procedere all'insediamento.
“
Salve,
sono 22 anni che vivo in una casa dove non si sa chi sia il proprietario e sono 22 anni che pago puntualmente luce e acqua con relativa certificazione di residenza. Ora vorrei sapere se sono diventato proprietario e, in caso affermativo, cosa dovrei fare?”
Nella fattispecie descritta sembra essersi compiutamente realizzata l’usucapione del bene.
Per poter essere dichiarato proprietario dell’immobile, chi afferma di averlo usucapito deve agire in giudizio dando la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Si dovranno, pertanto, provare il “corpus”, consistente nell’apprensione materiale del bene sotto forma di possesso ininterrotto, continuato, pacifico e non clandestino, ed anche “l'animus”, ovverosia l’intenzione di comportarsi come proprietario; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Sarà, dunque, necessario produrre tutti i documenti contabili, le bollette, ogni quietanza di pagamento, cioè prove di atti che attestino l’intento di utilizzare il bene come proprietario. Sarà utile anche la testimonianza orale di parenti e persone vicine che possano riferire come nel periodo di tempo indicato si sia realizzato il possessio uti dominus. È d’uopo una precisazione: l’atto di citazione che il legale di fiducia redigerà dovrà essere diretto nei confronti del proprietario (o dei suoi eredi o aventi causa); qualora essi risultino assolutamente sconosciuti, dovrà farsi luogo alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 del c.c..
“Buongiorno,
durante gli anni (7) di pignoramento di un immobile e relativo terreno di pertinenza da parte del tribunale, è sussistito secondo la legge il possesso sul bene ai fini dell'usucapione?
Grazie!”
La procedura esecutiva intrapresa dai creditori dell’intestatario del bene non ha effetto interruttivo del termine per maturare l’usucapione perché è principio consolidato in giurisprudenza che il rinvio dell'art. 1165 del c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass., 18 ottobre 2004, n. 20397; Cass., 7 settembre 2004, n. 18004; Cass., 19 giugno 2003, n. 9845; Cass., 23 novembre 2001, n. 14917, in Riv. giur. edil. 2002, I, 586).
“Salve, sono possessore di un piccolo locale ad uso deposito da circa 30 anni con allaccio enel a mio nome, vorrei sapere se ci siano gli estremi per far valere il diritto di usucapione. Grazie”
Affinché si possa dire compiuta l'usucapione su un bene immobile è necessario che l'usucapente lo abbia posseduto per vent'anni in maniera continua, non interrotta, pacifica e pubblica; nondimeno, egli deve aver esercitato il potere di fatto sulla cosa uti dominus, ossia comportandosi come proprietario esclusivo della medesima.
Nel caso di specie, stante la sussistenza del requisito temporale (30 anni), l'usucapione potrebbe essersi perfezionata. Andrà verificato se anche tutti gli altri requisiti sussistano nella fattispecie concreta. In particolare, il mero pagamento del servizio di energia elettrica non è di per sé sufficiente a dimostrare l'animus possidendi dell'usucapente o la pubblicità del possesso: ad esempio, il conduttore di un immobile non è possessore, bensì detentore, eppure accade nella prassi che lo stesso concluda un contratto con Enel per la fornitura del servizio elettrico presso l'abitazione presa in locazione.
“Da 22 anni mantengo un terreno con annesso box, con fornitura luce e acqua, bollette pagate dal proprietario del terreno. Posso chiedere l'usucapione?”
Si ritiene che l'usucapiente acquisti il diritto in maniera automatica, per effetto della semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione, oltre alla continuazione per venti anni, è un possesso continuo, non interrotto, e non viziato da violenza o clandestinità. Possesso continuo non significa un possesso esercitato mediante un'ingerenza assidua sul bene: necessaria è piuttosto una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di signoria relativamente alla cosa (così anche Cass. 80/1300).
Usucapibili sono tutti i beni, mobili ed immobili, che possono formare oggetto di proprietà o di altro diritto reale. E quando poi si chieda quali siano i beni su cui si può appuntare un diritto reale, sembra corretto rispondere che essi si identificano con le sole res corporales, intese come parti o porzioni della materia. Sussistendo tali requisiti il bene posseduto da 22 anni potrà essere usucapito.
Secondo l'opinione comune l'usucapiente acquista il diritto in maniera automatica, per effetto della semplice congiunzione tra possesso e decorso del tempo ed al di fuori di qualsivoglia nesso con la situazione giuridica del precedente titolare, la quale si estingue o risulta limitata solo di riflesso; di conseguenza non trovano applicazione i due principi che comunemente si ritengono caratterizzare i modi di acquisto derivativi, e cioè il principio nemo plus iuris e l'altro secondo cui resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.
Il dies a quo del termine per l'usucapione si fissa in relazione al momento in cui è acquistato il potere di fatto sulla cosa con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem.
La continuità e l'interruzione sono da considerare in modo congiunto, quali concetti correlati. La continuità del possesso consiste nella permanente manifestazione della signoria sulla cosa (a prescindere dalla volontà contraria del proprietario). Nel caso di specie, avendo posseduto l'immobile in maniera ininterrotta e palese, sussistono i requisiti per l'acquisto della proprietà per usucapione, fermo restando l'interesse per l'acquirente ad ottenere una sentenza di accertamento del proprio diritto.