Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1153 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti dell'acquisto del possesso

Dispositivo dell'art. 1153 Codice Civile

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà [922] mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna(1) e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà(2).

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Note

(1) La presente disposizione impone il materiale trasferimento della disponibilità della cosa e l'acquisto della stessa in buona fede, nella consapevolezza, cioè, che l'alienante sia il titolare del diritto di cui dispone.
(2) L'espressione «titolo idoneo al trasferimento della proprietà», si richiama un negozio che riguardi il trasferimento della proprietà di una cosa determinata oppure la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.
Tale atto deve essere astrattamente idoneo a conseguire tali effetti; non può, infatti, esserlo in concreto, dato che il soggetto che opera il trasferimento non è proprietario del bene trasferito.
Non è titolo idoneo al trasferimento della proprietà il negozio nullo o privo di effetti giuridici; il negozio annullabile costituisce, invece, titolo idoneo al trasferimento della proprietà, sino al momento in cui non viene annullato.

Ratio Legis

La disposizione enuncia il principio del possesso vale titolo. Se una persona, diversa dal proprietario della cosa, trasferisce la stessa ad altro soggetto con un atto astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene, quest'ultimo ne diviene proprietario, purché in buona fede alla consegna della cosa.
L'acquisto della proprietà, deriva, dunque, in questo caso da una complessa fattispecie, caratterizzata da tre elementi fondamentali: la provenienza della cosa trasferita da un soggetto che non proprietario; un titolo in astratto capace di trasferire la proprietà di un bene; la consegna effettiva della cosa al soggetto che, ricevendone il possesso in buona fede, ne diviene proprietario.

Brocardi

A non domino
Qui actore iudice comparavit, bonae fidei possessor est

Spiegazione dell'art. 1153 Codice Civile

L'acquisto del possesso di buona fede come modo autonomo di acquisto del diritto

Mentre l'art. 707 del codice del 1865 si limitava a dire che il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, ed aveva quindi consentito la proposizione delle più disparate costruzioni, la nuova norma precisa invece che l'acquisto del possesso di buona fede è causa di un vero e proprio acquisto del diritto.

E la collocazione che l' art. 922 del c.c. fa dell'acquisto in oggetto tra i modi d'acquisto della proprietà pone in chiaro, risolvendo un'altra questione dibattuta nella dottrina italiana e specialmente francese, che si tratta di un modo d'acquisto avente presupposti suoi particolari e che non c’è alcuna ragione per cercare di ricondurre a questo o a quello degli altri modi (usucapione istantanea, occupazione).


Il possesso di buona fede quale presupposto dell'acquisto

L'art. 1153 non parla di possesso di buona fede, ma di acquisto del possesso in buona fede: nessun dubbio però che l'espressione sia usata con riferimento a tale istituto. Basta, per persuadersene, porre attenzione all'esigenza del titolo stabilita nello stesso articolo e all'intestazione della sezione, la quale parla appunto « del possesso di buona fede di beni mobili e di titoli al portatore ».


Lacquisto in buona fede sana il solo vizio del difetto di proprietà nellalienante

Per la nuova legge, così come per il codice del 1865, il possesso di buona fede vale soltanto a sanare il difetto di proprietà nell'alienante, non invece altri eventuali vizi del titolo.

Ciò risulta, per il vecchio sistema, dal riferimento dell'art. 707 ai soli terzi e dalla definizione che della mala fede da l'art. 57 cod. comm. quale « conoscenza del vizio della causa del possesso », per l'art. 1153 è reso chiaro dall'esigenza di un titolo idoneo al trasferimento del diritto e dal presupposto che si tratti di alienazione da parte di chi non è proprietario. Che anzi la maggior precisione delle espressioni usate in questa norma consenta di respingere senz'altro l'equiparazione che da taluno si era proposta per il codice del 1865 della mancanza del c. d. potere di disposizione alla qualità di non dominus.

Il principio trova naturalmente applicazione al caso in cui l'acquisto dell'alienante venga, anche successivamente all'alienazione, ad essere annullato, rescisso o risolto. In tal caso infatti, per l'effetto retroattivo dell'annullamento, rescissione o risoluzione, l'alienante si considera come non fosse mai stato titolare del diritto che egli ha trasmesso al possessore di buona fede.


Ulteriori presupposti per l'applicazione della regola « possesso vale titolo »

Ulteriori presupposti per l'applicazione della norma sono: a) il possesso della cosa nell'alienante; b) l'acquisto del possesso da parte dell'acquirente; c) la sua buona fede al momento della consegna.

Il primo di questi requisiti, sulla cui esigenza molto si è discusso in relazione all'art. 707 cod. del 1865, per il nuovo codice risulta dal richiamo che l'art. 1153 fa al momento della consegna e dal riferimento dell'articolo successivo all'erronea credenza che l'autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario. Esso è del resto in armonia con la storia e con le finalità della norma, sorta, come è risaputo, per tutelare l'acquirente di beni mobili che dal possesso dell'alienante si induca a ritenerlo titolare del diritto su di essi.

Quest'ultima considerazione, in uno con la formula affatto generica usata dal legislatore, porta a ritenere infondata l'opinione di coloro che richiedono nell'alienante un possesso per cosi dire reale, cioè diretto. Basta invece anche un possesso esercitato a mezzo di altra per­sona: ciò che importa è che l'alienante si trovi con la cosa in una relazione siffatta da indurre l'acquirente nella erronea opinione di essere di fronte al titolare e che l'acquirente stesso sia, per così dire, investito del possesso se non materialmente dall'alienante, da altri in nome di lui.

Anche il possesso dell'acquirente pile venire acquistato a mezzo d'altra persona, ed è all'atto di tale acquisto che deve sussistere la buona fede. Il momento cui la legge ha riguardo è infatti quello in cui si attua la lesione del diritto altrui e tale momento non è quello della stipulazione del negozio, che in fatto non e idoneo a trasferire il diritto, sebbene il giorno in cui viene acquistato il possesso cui la legge ricollega l'effetto acquisitivo.


La disciplina dei titoli al portatore

La norma, come si è visto, si applica ai beni mobili ed ai titoli al portatore. A questi ultimi, cosi come agli altri titoli di credito, si riferisce pure l' art. 1994 del c.c., così disponendo : « Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità delle regole che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazioni ».

Questa norma non dà una completa disciplina sul punto, ma si limita ad una affermazione di principio in termini generali, rinviando ovviamente per l'attuazione di esso alle norme che regolano l'acquisto in buona fede del possesso delle cose mobili. Il che è tanto più evidente in quanto da un lato l'esigenza che l'acquisto nel possesso del titolo trovi luogo « in conformità delle regole che ne disciplinano la circolazione » corrisponde al requisito del « titolo idoneo al trasferimento » dell'art. 1153, dall'altro il richiamo alle regole che disciplinano la circolazione nonché il riferimento all'azione di rivendica dimostrano che la norma, così come l'art. 1153, si applica soltanto ai casi di acquisto a non domino: in altre parole, l'acquisto in buona fede del possesso vale solo a sanare il difetto di proprietà nell'alienante e non altri eventuali vizi.

La già rilevata circostanza che la materia dei titoli al portatore sia regolata dall'art. 1153 fornisce poi di ciò una ulteriore eloquente conferma. Non è infatti credibile che una stessa norma abbia una diversa portata per i titoli dell'una o dell'altra categoria, tanto più che non c’è ragione alcuna perché non trovino applicazione ai titoli nominativi e all'ordine quegli stessi principi che valgono per i titoli al portatore.


Inammissibilità di una responsabilità per colpa aquiliana a carico del possessore di buona fede che sia in colpa, all'infuori dell'ipotesi di incauto acquisto

Se la buona fede dell'acquirente e dovuta a sua negligenza (all'infuori naturalmente del caso di colpa grave, che vale ad escludere 2043 Libro Obbligazioni (art. 1151 cod. del 1865) ?

La questione è stata dibattuta con riferimento al vecchio codice e per lo più risolta in senso negativo sotto il duplice riflesso per cui intanto sarebbe ipotizzabile una responsabilità per danni in quanto esistesse a carico del possessore l'obbligo di comportarsi in un certo modo, cioè l'obbligo di informarsi, di fare indagini, ecc., obbligo che invece non esiste, e che, adottando la contraria soluzione, l'art. 707 (ora 1153) verrebbe ad essere praticamente cancellato per tutte le ipotesi di acquisto colposo (e non soltanto in caso di colpa grave o di conoscenza della il-legittima provenienza della cosa).

La stessa soluzione riteniamo debba accogliersi per la nuova legge, che non avrebbe certo potuto accogliere, sena dichiararlo espressamente, un sistema così strano come quello della coesistenza dell’acquisto del diritto con l’obbligo di risarcire i danni da esso derivanti.

Naturalmente tanto per il vecchio, come per il nuovo sistema, è invece da ritenere che la responsabilità aquiliana possa sorgere nell’ipotesi di incauto acquisto (art. 712 del c.p.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

543 Nell'art. 1153 del c.c. è mantenuto il principio che si suole esprimere con la massima «il possesso vale titolo». Colui al quale sono alienati beni mobili da chi non ne è proprietario se acquista la proprietà mediante il possesso, qualora sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Se la buona fede si estende all'inesistenza di diritti altrui sulla cosa, la proprietà si acquista libera da tali diritti; e, dato, che il possesso e il negozio di acquisto possono riferirsi così alla proprietà come ad altro diritto reale, nello stesso modo della proprietà si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno. L'innovazione fondamentale concerne l'abolizione, già operata nel progetto della Commissione Reale, della distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso, accolta nel codice del 1865, il quale, com'è noto, trattandosi di cose rubate o smarrite, ne ammetteva a favore del proprietario o possessore la ripetizione entro il biennio dal furto o dallo smarrimento (articoli 708, 700 e 2146). Un attento esame de1 problema mi ha convinto dell'inopportunità di siffatta distinzione, contraria alle esigenze di una larga e fiduciosa circolazione delle cose mobili. Invano si cerca di rinvenirne a giustificazione nell'imprudenza che normalmente sarebbe imputabile a colui che affida ad altri la cosa propria, la quale viene poi dal consegnatario indebitamente alienata. A prescindere dall'infondatezza di tale presunzione, è innegabile che anche la perdita involontaria può benissimo dipendere da negligenza dello spogliato. Nè più persuasiva è la giustificazione che vuol rinvenirsi in una pretesa assunzione del rischio - che, per altro, non risulta in alcun modo dimostrata - da parte di chi affida. La distinzione inoltre, in quanto conduce ad ammettere la rivendicazione nei casi di furto e di smarrimento e a negarla nelle ipotesi di appropriazione indebita e di truffa, non appare soddisfacente dal punto di vista razionale. Se poi si estendesse la rivendicabilità alle cose sottratte con il concorso della volontà stessa dello spogliato, il campo di applicazione della massima «possesso vale titolo» verrebbe a restringersi in tal guisa che i casi compresi nell'eccezione prevarrebbero su quelli a cui si applicherebbe la regola. E' da considerare infine che la distinzione era già stata dal codice di commercio (art. 57) soppressa per i titoli al portatore.

Massime relative all'art. 1153 Codice Civile

Cass. civ. n. 11032/2022

La disposizione dell'art. 1153 c.c. - sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 al regime dell' inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la "traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale.

Cass. civ. n. 5349/2022

In materia di compravendita di beni mobili di interesse storico - culturale perfezionatasi all'estero, l'accertamento in ordine alla proprietà dei beni in contesa è regolato, ai sensi dell'art. 51 della l. 218 del 1995, dalla legge dello Stato in cui i beni si trovavano all'atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, salvo che, a norma dell'art. 16 della medesima l. 218 del 1995, l'applicazione della legge straniera determini effetti contrari ai principi di ordine pubblico, tra i quali rientra, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia con l. 873 del 1975, la tutela di beni aventi natura storico - culturale. Ne consegue che non costituisce titolo idoneo, ai fini dell'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico - culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall'art. 3 della Convenzione Unesco.

Cass. civ. n. 2612/2021

La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015).

Cass. civ. n. 6007/2019

Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino". (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).

Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.

Cass. civ. n. 1593/2017

La buona fede che rileva, ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quella di cui all'art. 1147 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 di quest'ultima norma, essa non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso la buona fede nell’acquisto di dipinti antichi di provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un’asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore).

Cass. civ. n. 16435/2012

L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.

Cass. civ. n. 30082/2011

Non è configurabile l'acquisto a titolo originario di un'opera immateriale dell'ingegno, nella specie opera cinematografica, in base a titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell'art. 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d'autore, che trova fondamento unicamente nell'atto creativo e realizzativo dell'idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all'oggetto materiale in cui l'opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa; inoltre, seppure l'art. 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633 abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell'opera dell'ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti.

Cass. civ. n. 16235/2011

L'applicazione della regola "possesso vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del bene e la buona fede dell'acquirente.

Cass. civ. n. 15810/2002

Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c., vengono ipso facto acquistate dal proprietario della cosa principale.

Cass. civ. n. 11719/2002

Il particolare modo di acquisto della proprietà di beni mobili regolato dall'art. 1153, primo comma, c.c., richiede, per la sua operatività, il requisito della consegna materiale della cosa stessa, la quale deve realizzare, oltre che il venir meno nell'alienante dell'animus possidendi e del corpus possessionis, la corrispondente situazione di possesso reale da parte dell'acquirente, il quale ultimo deve ottenere una disponibilità di fatto del bene non condizionata dalla volontà del tradens. Tuttavia la consegna materiale, se deve provenire dall'alienante, non comporta anche la necessità del contatto fisico e diretto dell'acquirente con la cosa mobile, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto che l'acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza, che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal suo dante causa a titolo particolare, per cui la consegna ben può essere effettuata ad un rappresentante, ad un incaricato ovvero ad un adiectus solutionis causa del compratore.

Nel caso di acquisto a non domino, da parte del concedente in leasing finanziario, di un bene mobile consegnato dal fornitore direttamente all'utilizzatore, lo stato di buona fede al momento della consegna, rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1153 c.c., deve essere valutato con riferimento al soggetto acquirente concedente in leasing, e non dell'utilizzatore, atteso che, nel contratto di leasing finanziario, la consegna del bene, che il fornitore effettua, in adempimento dell'obbligazione assunta direttamente con il concedente, all'utilizzatore, deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa dell'acquirente della cosa, e non ad un suo rappresentante.

Cass. civ. n. 7202/1995

La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 c.c., per l'acquisto della proprietà di beni immobili da parte dell'acquirente a non domino, deve ricorrere solo nel momento dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet) ed, essendo presunta iuris tantum, può essere vinta anche con illazioni, purché gravi, precise e concordanti, desunte da elementi di fatto coevi o precedenti all'acquisto.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1153 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Ermelinda G. chiede
sabato 20/07/2024
“Buongiorno,
mia madre ha venduto il nostro pianoforte a coda senza avermi precedentemente avvisata dell'intenzione, trovandomi nella situazione di scoprirlo a trasloco appena avvenuto, si tratta di un pianoforte Yamaha C3 il cui costo nel 2009/2010 (anno che ricordo orientativamente) è stato di 27.000,00 Euro.
Al momento dell'acquisto ricordo che avevo firmato insieme a mia sorella, anch'essa studentessa di pianoforte in Conservatorio, il certificato di proprietà dello strumento musicale, ma l'acquisto fu fatto con del denaro donato a mia madre da un suo zio prete.
Il pianoforte a 3/4 di coda è stato lo strumento su cui abbiamo io e mia sorella fatto gli studi negli anni per il conseguimento del diploma accademico, per me conclusosi nel 2017.
La scoperta è stata piuttosto dolorosa: mi sono recata a casa di mia madre, ho bussato al campanello e vedendo che non rispondeva, anche preoccupata sono entrata con una chiave di riserva e sono stata accolta con una frase di imbarazzo "tu già stai qua!" Successivamente mi ha detto "ti devo dare una notizia, ho venduto il pianoforte, ma sono contenta perché ho recuperato tutto quello che avevo speso, e l'ho venduto ad un direttore d'orchestra". Alla richiesta di motivazione della vendita mi è stato riposto che è per l'acquisto di un'automobile.
Il dispiacere è tutt'oggi presente nonostante cerchi di elaborare. Mi madre ha 71 anni, è pensionata e i suoi spostamenti sono principalmente il tragitto casa-chiesa-supermercato.
Mia sorella vive ancora con mia madre e pertanto era a conoscenza di tutto, neppure da lei ho ricevuto notizie né spiegazioni.
Quello che mi chiedo è questo: di chi è la proprietà dello strumento musicale? è di mia madre che ha comprato con i suoi soldi (denaro regalato da un suo zio prete) oppure mia e di mia sorella in virtù del certificato di proprietà dello strumento musicale? che sto cercando di recuperare in copia dal negozio di strumenti musicali che ce lo ha venduto.
Inoltre l'acquirente (direttore d'orchestra) avrebbe dovuto sincerarsi della proprietà dello strumento musicale nella vendita tra privati?.
L'utilizzo del bene esclusivo da parte mia e di mia sorella negli anni ha un peso?
In che misura c'è un mio diritto che sento leso in termini morali e di proprietà?
Ho sempre pensato che quello strumento mi avrebbe accompagnata per molti anni ancora e che in futuro io e mia sorella avremmo dovuto decidere insieme cosa fare.
Mi sento tagliata fuori senza aver potuto mettere voce sulla questione e immobile alla prepotenza dei fatti.
Sono nel diritto di denunciare l'accaduto?


Ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti,
Ermelinda Guerra”
Consulenza legale i 29/07/2024
Nella vicenda narrata nel quesito proposto, sembra che il pianoforte sia stato posseduto e utilizzato dalle due sorelle come proprietarie per oltre dieci anni, usucapendone quindi il diritto di proprietà ai sensi dell’art. 1161 del c.c..
Ulteriore argomentazione a favore del possesso continuato come proprietarie è il fatto che il certificato di proprietà sembra che riportasse il nome delle sorelle.

La madre delle ragazze ha venduto a loro insaputa il pianoforte.

Per valutare la validità di tale compravendita è però necessario valutare se sussistono i requisiti previsti dall’art. 1153 c.c. in tema di effetti dell’acquisto del possesso.
Infatti, l’acquirente acquista la proprietà di un bene mobile se gli è stato trasferito il possesso tramite un titolo idoneo di trasferimento della proprietà e se era in buona fede, ignorando il fatto che il bene appartenesse a qualcun altro.

La giurisprudenza ha affermato che la buona fede si presume ai sensi dell’art.1147 comma 3 del c.c. e che sarà quindi onere di chi rivendica il bene provare la mala fede altrui essendo sufficiente per l’acquirente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (Cass. civ. n. 6007/2019).

Poiché pare che il certificato di proprietà al momento non sia stato rinvenuto (e quindi fatto vedere all'acquirente), è molto probabile che colui che ha acquistato il pianoforte abbia legittimamente e in buona fede considerato che la persona da cui ha acquistato lo strumento ne fosse la legittima proprietaria. Si aggiunga anche che il pianoforte era anche collocata a casa sua.
Sembra quindi difficile per le sorelle poterlo recuperare invalidando la vendita.
Esse potranno eventualmente richiedere il risarcimento dei danni alla madre tenendo presente che quest’ultima potrebbe comunque sostenere che il pianoforte fosse sostanzialmente suo, acquistato con suoi denari (lo zio prete a lei aveva donato i soldi) anni addietro per permettere alle figlie di studiare per il tempo necessario ad ottenere i titoli musicali.

G. L. chiede
venerdì 24/05/2024
“Ho acquistato da un concessionario online un ciclomotore 50cc, con un regolare contratto, pagamento tramite bonifico e passaggio di proprietà effettuato regolarmente dalla motorizzazione. Dopo un anno è venuto fuori che questo ciclomotore risultava rubato due anni prima del mio acquisto. Potrei beneficiare di questa legge per tenermi il bene?
NB: ho chiesto direttamente informazioni al ministero dei trasporti e mi hanno confermato che la natura giuridica dei ciclomotori è di Bene mobile non registrato.”
Consulenza legale i 03/06/2024
L’art. 1153 c.c. stabilisce che l’acquirente in buona fede di un bene mobile tramite un titolo idoneo di trasferimento della proprietà, ne acquista la proprietà mediante il possesso.

Sembra che nel caso proposto l’acquirente del ciclomotore l’abbia acquistato tramite titolo idoneo e ne sia entrato in possesso, ignorando il fatto che il mezzo fosse stato rubato.

La giurisprudenza ha affermato che la buona fede si presume ai sensi dell’art.1147 comma 3 del c.c. e che sarà quindi onere di chi rivendica il bene provare la mala fede altrui essendo sufficiente per l’acquirente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (Cass. civ. n. 6007/2019).

In conclusione, a meno che venga provata la conoscenza da parte dell'acquirente dell'origine illegittima del ciclomotore al momento dell'acquisto, la compravendita verrà ritenuta valida.