Corte cost. n. 187/2020
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° comma, l. reg. Valle d'Aosta 24 aprile 2019 n. 5, nella parte in cui demanda alla giunta regionale la determinazione dei modelli tariffari del ciclo idrico e prevede l'istituzione di due distinte componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra di carattere perequativo), per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione agli artt. 154, 155, 161 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 10, 14° comma, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, in riferimento agli artt. 117, 2° comma, lett. e) ed s), Cost. e 2, 1° comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Cass. civ. n. 1549/2010
Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato,
ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.
Cass. civ. n. 2862/1995
L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 c.c., avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietà di alcuno», previsto dall'art. 827 c.c., avviene a titolo originario. Pertanto l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all'art. 827 c.c., ma non ha modificato l'art. 586 c.c., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.
Cass. civ. n. 2873/1989
La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 586 c.c. - per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati - riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull'eredità, non già quelli, come l'obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.