(massima n. 1)
Sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilitą di un esercizio di fatto dell'attivitą corrispondente alla comunione del diritto di proprietą e, quindi, anche la possibilitą di pervenire, sussistendo gli altri presupposti indispensabili, all'acquisto della comproprietą a titolo di usucapione.