Cass. civ. n. 28518/2023
In tema di interruzione della prescrizione, è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di intimazione.
Cass. civ. n. 4676/2023
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Cass. civ. n. 27944/2022
Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
Cass. civ. n. 24913/2022
L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Cass. civ. n. 24858/2022
Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.
Cass. civ. n. 6322/2022
Il principio di cui all'art. 2945 c.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell'ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell'art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento.
Cass. civ. n. 21799/2021
La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l'INPS chiedeva solo il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 15140/2021
Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2017).
Cass. civ. n. 6499/2021
In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017).
Cass. civ. n. 850/2021
In materia tributaria, l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell'imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2018).
Cass. civ. n. 18305/2020
In tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/07/2018).
Cass. civ. n. 14148/2020
In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l'annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all'esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l'appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell'avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/01/2019).
Cass. civ. n. 8637/2020
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2015).
Cass. civ. n. 5124/2020
La domanda di annullamento degli atti impositivi proposta al giudice tributario interrompe e sospende, per tutta la durata di quel processo, la prescrizione dell'azione - successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario - di risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione coattiva, non potendo la pluralità di giudici, ordinari e speciali, prevista per assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/07/2016).
Cass. civ. n. 124/2020
L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'"editio actionis", in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2018).
Cass. civ. n. 34154/2019
L'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario. Pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2016).
Cass. civ. n. 13070/2018
La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla.
Cass. civ. n. 12983/2018
La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente) e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Cass. civ. n. 12658/2018
L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.
Cass. civ. n. 24031/2017
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.
Cass. civ. n. 2965/2017
Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 20414/2016
In caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento.
Cass. civ. n. 16293/2016
La domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio.
Cass. civ. n. 15631/2016
Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell'appaltatore di atti notificati non già direttamente al Presidente della Regione Calabria, ma all'assessorato dei lavori pubblici della medesima Regione).
Cass. civ. n. 7076/2016
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto
Cass. civ. n. 4278/2016
In tema di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, sono dotati di efficacia interruttiva della prescrizione anche atti privi di sottoscrizione quando l'opponente non ne abbia tempestivamente contestato la riferibilità all'ente previdenziale e la ricezione.
Cass. civ. n. 1516/2016
La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.
Cass. civ. n. 24054/2015
Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea la lettera con cui era stato richiesto all'INPS, sulla base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il rimborso "di tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall'Istituto in uno con interessi e danni").
Cass. civ. n. 21812/2015
La domanda di ripetizione di indebito relativa ad un indennizzo assicurativo corrisposto in eccesso dalla compagnia assicuratrice proposta tardivamente nel corso del giudizio per il risarcimento del danno indennizzabile pur inammissibile è idonea ad interrompere la prescrizione con effetti non solo istantanei, ma anche permanenti sino al giudicato ex art. 2945, comma 2, c.c., indipendentemente dalla diversa allegazione del creditore, trattandosi di effetto che consegue non ad una manifestazione di volontà della parte, ma direttamente dalla legge per il solo fatto che sia stata formulata una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 26804/2013
Ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ., dell'azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario.
Cass. civ. n. 14427/2013
La proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al massimo in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto dì cui essa inerisce, sicché una siffatta efficacia, relativamente al termine decennale di prescrizione afferente il conguaglio della indennità di espropriazione e di occupazione giudizialmente invocato può essere attribuita alla precedente domanda di opposizione alla stima solo in presenza di una correlazione sostanziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso una tale correlazione avendo il giudizio di opposizione alla stima riguardato, originariamente, indennità relative a porzioni di terreno diverse da quella per la quale sera stato successivamente richiesto il suddetto conguaglio, ed essendo, altresì, rimasto incensurato il diniego di valenza interruttiva della prescrizione attribuito alla statuizione di inammissibilità concernente la domanda tardivamente ivi formulata anche con riguardo a quest'ultima).
Cass. civ. n. 14230/2013
Il reclamo ex art. 22 legge fall. può avere efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto.
Cass. civ. n. 12480/2013
In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario.
Cass. civ. n. 11985/2013
In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
Cass. civ. n. 23017/2012
In tema di interruzione della prescrizione, l'inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l'efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato.
Cass. civ. n. 7097/2012
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).
Cass. civ. n. 25984/2011
In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all'avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 c.p.c., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale; l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento.
Cass. civ. n. 24306/2011
L'art. 2943 c.c., nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio; ne discende che non può essere riconosciuto effetto interruttivo ad una domanda contenuta in una memoria depositata nel corso di un giudizio arbitrale.
Cass. civ. n. 25861/2010
Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro, aveva ritenuto inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione l'atto del difensore del dipendente volto a sollecitare una soluzione transattiva di una futura controversia).
Cass. civ. n. 3371/2010
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritte, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Cass. civ. n. 18399/2009
Ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l'atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all'ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato (nella specie a mezzo del servizio postale), posto che l'esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d'impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell'atto notificato.
Cass. civ. n. 14862/2009
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.
Cass. civ. n. 13588/2009
In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art. 414 c.p.c. e all'art. 2934 c.c.
Cass. civ. n. 5763/2009
Gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla P.A. all'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultima, sono inidonei ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l'assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (al di fuori delle speciali ipotesi tassativamente previste dalla legge). Né il danneggiato può invocare una rappresentanza apparente dell'ente pubblico assicurato da parte della società assicuratrice, perché presupposto di tale rappresentanza è l'incolpevole affidamento del terzo, inconcepibile rispetto alla rappresentanza di una P.A., i cui atti debbono per legge sempre farsi per iscritto.
Cass. civ. n. 17018/2008
La prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora.
Cass. civ. n. 22238/2007
La domanda giudiziale (nella specie, relativa a controversia di lavoro) pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Cass. civ. n. 21006/2007
Il principio fissato dall'art. 2943 c.c., secondo cui la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sia essa di merito o risolutiva di questioni pregiudiziali o preliminari, non trova applicazione quando la domanda sia inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, come nel caso in cui la notificazione della citazione sia affetta da inesistenza (nella specie, a causa della assoluta illeggibilità della firma).
Cass. civ. n. 14517/2007
L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall'art. 2943 c.c. comma terzo non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo non abbia forma scritta.
Cass. civ. n. 25500/2006
In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., perché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. E pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Nella specie la corte di merito aveva rigettato, perché estinta, la domanda, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i danni cagionati dalle illegittime azioni intraprese da una banca per un effetto cambiario scaduto nel dicembre del 1982; avevano sostenuto i ricorrenti di avere fatto espressa riserva dì agire per tutti i danni nella citazione di un precedente giudizio, nel novembre 1984, per il rimborso delle spese di procedura di urgenza, e di avere fatto una diffida ad adempiere, nel settembre 1989, cui era seguita, nel maggio del 1992, l'introduzione dl presente giudizio, di modo che il quinquennio non si sarebbe compiuto: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso).
Cass. civ. n. 15766/2006
In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere «in una richiesta o intimazione» (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, in quanto essa contenuta solo «una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimenti»).
Cass. civ. n. 15489/2006
La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (
ex art. 2943, comma primo. c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza» non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 10270/2006
L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa).
Cass. civ. n. 5681/2006
In tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese; e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di «pagamento delle competenze» rivolta da un professionista al proprio cliente).
Cass. civ. n. 5104/2006
L'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che — anche in questo caso — permane fino al giudicato.
Cass. civ. n. 3873/2006
Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fosse idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore medesimo quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 726/2006
I mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possibilità di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non può ritenersi idoneo «qualsiasi atto del processo » genericamente inteso, e così la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore ) o, in particolare, l'atto di riassunzione del processo.
Cass. civ. n. 6570/2005
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza causa. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto che il corso della prescrizione della domanda di indebito arricchimento non fosse stata interrotta da una domanda precedentemente proposta con riferimento alla medesima situazione di fatto, ma avente come oggetto il pagamento di compenso conseguente a contratto di prestazione d'opera professionale).
Cass. civ. n. 3786/2005
La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorché inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole previste dall'art. 145 c.p.c., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante.
Cass. civ. n. 13081/2004
Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma c.c. ; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei ) ex art. 2945, secondo comma, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.
Cass. civ. n. 12617/2003
L'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell'apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato che l'atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax al legale al quale si presumeva conferito l'incarico di rappresentare il debitore nella composizione della controversia concernente il pagamento di un credito, ne aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso comportamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del potere di rappresentanza del debitore.).
Cass. civ. n. 17157/2002
In materia di prescrizione, condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2943 c.c., la sua provenienza dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante.
Cass. civ. n. 16131/2002
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.
Cass. civ. n. 696/2002
L'effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l'art. 2943, secondo comma, c.c. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto introduttivo interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell'inammissibilità della domanda medesima.
Cass. civ. n. 260/1999
Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto atti di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante e mandatario. (Nella specie la S.C. ha escluso che atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno dei diversi creditori potessero produrre effetti a favore di altri, ove i primi non avessero ricevuto mandato).
Cass. civ. n. 2445/1998
La dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire l'obbligazione, non è equiparabile a costituzione in mora, pur rendendola superflua, e non vale quindi a interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2943 ultimo comma c.c.
Cass. civ. n. 9589/1997
La domanda giudiziale proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale da uno dei soggetti di un rapporto giuridico ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, con efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi degli ant. 2943 e 2945 c.c. con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto senza necessità che il loro titolare proponga nello stesso (o in altro) giudizio con specifica domanda diretta a farli valere. Pertanto la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento di un dirigente interrompe la prescrizione del diritto al pagamento delle indennità supplementari previste dall'art. 19 del Codice dei dirigenti di aziende industriali, a prescindere dalla formulazione di una specifica richiesta.
Cass. civ. n. 8711/1993
In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità - e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva - non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell'art. 1219 c.c., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 c.c. e, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche quello di interrompere la prescrizione.
Cass. civ. n. 5084/1992
La notificazione di un atto introduttivo di giudizio promosso nei confronti di una società di capitali, ove il giudice abbia dovuto disporne la rinnovazione per mancata costituzione della convenuta, non è idonea a produrre — anteriormente a tale rinnovazione — almeno l'effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato in giudizio, quando la sua originaria esecuzione sia avvenuta presso la privata dimora del legale rappresentante della convenuta società, non coincidente con la sede di questa.
Cass. civ. n. 3074/1991
L'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione è circoscritta, sia dal lato attivo che da quello passivo, ai soggetti di tale atto (il quale sul piano sostanziale è un negozio unilaterale recettizio), senza alcuna influenza sulle posizioni di terzi, salve le particolari ipotesi di cui agli artt. 1309, 1310, comma primo, e 1957, comma quarto. c.c.; pertanto, l'atto interruttivo rivolto ad una persona fisica in proprio non estende la sua efficacia, qualunque ne sia il contenuto, nei confronti della società di cui tale persona sia organo, rimanendo pur sempre distinte le due soggettività e, quindi, differenziate le rispettive posizioni sostanziali e processuali.
Cass. civ. n. 5212/1986
L'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ha natura recettizia dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso.