Portata della disposizione
La norma disciplina l'usucapione abbreviata dei beni mobili e dei titoli al portatore. Ogniqualvolta manchi un titolo idoneo, stabilisce l'articolo, i diritti su tali beni si acquistano in virtù del possesso di buona fede quinquennale.
È da rilevare anzitutto dal
lato formale il ritorno all'espressione usata nell'
art. 1158 del c.c. «
possesso continuato per.... ».
Dal
lato sostanziale, è chiaro che, sebbene la norma parli di possesso «
acquistato in buona fede », essa allude al possesso di buona fede definito dall'
art. 1147 del c.c., e conseguentemente trovano applicazione alla specie le disposizioni di tale articolo circa la presunzione di buona fede e circa l’ inefficacia di essa quando l'ignoranza dipenda da colpa grave.
Disciplina dell'usucapione delle universalità di mobili
Osserva la Relazione al Re Imperatore che se con la buona fede concorresse il titolo, si opererebbe l'acquisto immediato del diritto a sensi dell’
art. 1153 del c.c..
Questo rilievo, insieme con la circostanza dell'abbinamento dei «
beni mobili » ai «
titoli al portatore » e con il riferimento che evidentemente il principio dell'articolo fa all'art.
1153, sembrerebbe a prima vista dover portare a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere l'applicazione dell'art. 1161 alle universalità di mobili, che — come si è visto — l'
art. 1156 del c.c. esclude dall'applicazione dell'
art. 1153 del c.c.
Ed il principio potrebbe anche trovare una giustificazione nella universalmente riconosciuta differenza tra i singoli beni e gli aggregati di essi.
Una tale interpretazione condurrebbe però alla grave
conseguenza che manchi nella legge una norma riferibile all'usucapione delle universalità e quindi che esse non possano acquistarsi, oltre che per usucapione abbreviata, nemmeno col decorso del termine ordinario. Sembra perciò preferibile, poiché la dizione dell'articolo non vi si oppone, ritenere che l'espressione «
beni mobili » sia comprensiva anche delle universalità e che quindi a queste si applichi
in toto l'art. 1161.
Una tale interpretazione è del resto
suffragata dal rilievo che, quando la legge ha ritenuto di dover escludere l'applicazione di una norma alle universalità, lo ha detto esplicitamente (
art. 1156 del c.c.), pertanto l'aver taciuto significa non aver voluto stabilire tale esclusione.
Problema della usucapibilità dei titoli nominativi e all'ordine
Il rilevato abbinamento dei «
beni mobili » ai «
titoli al portatore » è fonte di non lieve incertezza riguardo ai titoli all'ordine e nominativi. Il solo scrittore che sinora si è occupato del punto, il Montel, dopo aver rilevato come, a ben vedere, non possano qualificarsi «
pubblici registri » i libri dei soci delle innumerevoli società private e come quindi sia difficile far rientrare detti titoli tra i beni registrati cui si riferisce il successivo
art. 1162 del c.c., propende, pur con qualche esitazione, per l'inapplicabilità dell'articolo citato tanto ai titoli nominativi che a quelli all'ordine, per l'inapplicabilità a questi ultimi anche dell'art. 1161 e per l'ammissibilità della usucapione ordinaria ventennale sia per i titoli all'ordine che per quelli nominativi.
Usucapione da parte dell'acquirente a domino in base ad un titolo viziato
Per l'usucapione regolata da questo articolo non vale la limitazione del campo di applicazione al caso di acquisto
a non domino: questa usucapione è infatti stabilita per il caso di mancanza di titolo idoneo, cioè tanto per il caso di esistenza di titolo
a non domino non idoneo all'acquisto del diritto, quanto per quello di mancanza di qualsiasi titolo, sia
a non domino che
a domino. A ciò sembra dover portare il confronto delle espressioni usate nell'articolo da un lato con quelle dell'
art. 1153 del c.c. (corrispondente, come si è visto, all'art. 707 del codice del 1865), dall'altro con quelle degli art.
1159 e
1162che parlano esplicitamente di acquisto dal non proprietario.
Trascrizione delle sentenze da cui risulta l'usucapione di un diritto
Analogamente a quanto, come si è visto, l’
art. 2651 del c.c. dispone per gli immobili, l'art.
2689 stabilisce che «
devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 »: valgono a proposito le considerazioni esposte a commento della prima norma.