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Articolo 1161 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Usucapione dei beni mobili

Dispositivo dell'art. 1161 Codice Civile

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [1153](1) e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Note

(1) La disposizione si riferisce anche ai beni mobili passibili di registrazione, ma che non siano in concreto registrati.

Brocardi

In usucapionibus mobilium continuum tempus numeratur
Non potest pro derelicto usucapire, qui falso exstimaverit rem pro derelicto habitam esse
Pignori rem acceptam usu non capimus, quia pro alieno possidemus
Quod ex naufragio expulsum est usucapi non potest, quoniam non est in derelicto, sed in deperdito

Spiegazione dell'art. 1161 Codice Civile

Portata della disposizione

La norma disciplina l'usucapione abbreviata dei beni mobili e dei titoli al portatore. Ogniqualvolta manchi un titolo idoneo, stabilisce l'articolo, i diritti su tali beni si acquistano in virtù del possesso di buona fede quinquennale.

È da rilevare anzitutto dal lato formale il ritorno all'espressione usata nell' art. 1158 del c.c. « possesso continuato per.... ».

Dal lato sostanziale, è chiaro che, sebbene la norma parli di possesso « acquistato in buona fede », essa allude al possesso di buona fede definito dall' art. 1147 del c.c., e conseguentemente trovano applicazione alla specie le disposizioni di tale articolo circa la presunzione di buona fede e circa l’ inefficacia di essa quando l'ignoranza dipenda da colpa grave.


Disciplina dell'usucapione delle universalità di mobili

Osserva la Relazione al Re Imperatore che se con la buona fede concorresse il titolo, si opererebbe l'acquisto immediato del diritto a sensi dell’ art. 1153 del c.c..

Questo rilievo, insieme con la circostanza dell'abbinamento dei « beni mobili » ai « titoli al portatore » e con il riferimento che evidentemente il principio dell'articolo fa all'art. 1153, sembrerebbe a prima vista dover portare a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere l'applicazione dell'art. 1161 alle universalità di mobili, che — come si è visto — l' art. 1156 del c.c. esclude dall'applicazione dell' art. 1153 del c.c.

Ed il principio potrebbe anche trovare una giustificazione nella universalmente riconosciuta differenza tra i singoli beni e gli aggregati di essi.

Una tale interpretazione condurrebbe però alla grave conseguenza che manchi nella legge una norma riferibile all'usucapione delle universalità e quindi che esse non possano acquistarsi, oltre che per usucapione abbreviata, nemmeno col decorso del termine ordinario. Sembra perciò preferibile, poiché la dizione dell'articolo non vi si oppone, ritenere che l'espressione « beni mobili » sia comprensiva anche delle universalità e che quindi a queste si applichi in toto l'art. 1161.

Una tale interpretazione è del resto suffragata dal rilievo che, quando la legge ha ritenuto di dover escludere l'applicazione di una norma alle universalità, lo ha detto esplicitamente (art. 1156 del c.c.), pertanto l'aver taciuto significa non aver voluto stabilire tale esclusione.


Problema della usucapibilità dei titoli nominativi e all'ordine

Il rilevato abbinamento dei « beni mobili » ai « titoli al portatore » è fonte di non lieve incertezza riguardo ai titoli all'ordine e nominativi. Il solo scrittore che sinora si è occupato del punto, il Montel, dopo aver rilevato come, a ben vedere, non possano qualificarsi « pubblici registri » i libri dei soci delle innumerevoli società private e come quindi sia difficile far rientrare detti titoli tra i beni registrati cui si riferisce il successivo art. 1162 del c.c., propende, pur con qualche esitazione, per l'inapplicabilità dell'articolo citato tanto ai titoli nominativi che a quelli all'ordine, per l'inapplicabilità a questi ultimi anche dell'art. 1161 e per l'ammissibilità della usucapione ordinaria ventennale sia per i titoli all'ordine che per quelli nominativi.


Usucapione da parte dell'acquirente a domino in base ad un titolo viziato

Per l'usucapione regolata da questo articolo non vale la limitazione del campo di applicazione al caso di acquisto a non domino: questa usucapione è infatti stabilita per il caso di mancanza di titolo idoneo, cioè tanto per il caso di esistenza di titolo a non domino non idoneo all'acquisto del diritto, quanto per quello di mancanza di qualsiasi titolo, sia a non domino che a domino. A ciò sembra dover portare il confronto delle espressioni usate nell'articolo da un lato con quelle dell' art. 1153 del c.c. (corrispondente, come si è visto, all'art. 707 del codice del 1865), dall'altro con quelle degli art. 1159 e 1162che parlano esplicitamente di acquisto dal non proprietario.


Trascrizione delle sentenze da cui risulta l'usucapione di un diritto

Analogamente a quanto, come si è visto, l’ art. 2651 del c.c. dispone per gli immobili, l'art. 2689 stabilisce che « devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 »: valgono a proposito le considerazioni esposte a commento della pri­ma norma.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

548 Il testo colma una grave lacuna del codice precedente, il quale non disciplinava espressamente l'usucapione rispetto ai beni mobili. Per quanto la prevalente dottrina non dubitasse dell'ammissibilità di questa anche in materia mobiliare sulla base della portata generale degli articoli 710 e 2135, permaneva pur sempre la grave anomalia che, mentre in tema d'immobili era regolata, con l'usucapione ordinaria, l'usucapione abbreviata, in tema di mobili l'usucapione non poteva in ogni caso compiersi che nel lungo termine di trent'anni. A norma dell'art. 1161 del c.c. l'usucapione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni mobili si compie con il possesso continuato per dieci anni (è sembrato troppo breve il termine di cinque anni stabilito nel precedente testo del libro della proprietà), qualora, pur mancando il titolo, il possesso — come nel caso che taluno s'impossessi di un oggetto compreso in un'eredità ritenendo erroneamente di essere erede — sia stato acquistato in buona fede. Naturalmente, se con la buona fede concorresse il titolo, si opererebbe l'acquisto immediato del diritto reale ai sensi dell'art. 1153 del c.c.. Si compie invece l'usucapione con il possesso continuato per venti anni, ossia in un termine pari a quello stabilito per l'usucapione ordinaria degli immobili, qualora il possessore sia di mala fede. Quanto alle universalità di mobili, l'usucapione ordinaria si compie col possesso continuato per venti anni: quella abbreviata col possesso continuato per dieci anni, se concorrono la buona fede e il titolo (art. 1160 del c.c.). Sull'usucapione abbreviata degli immobili si modella l'usucapione abbreviata dei mobili iscritti in pubblici registri. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento su di essi si acquistano, sempre che concorra la buona fede, col decorso di tre anni dalla data della trascrizione del titolo d'acquisto a non domino (art. 1162 del c.c., primo comma). Il termine di tre anni potrà apparire troppo breve, ma esso è stabilito in considerazione della brevità della vita (si pensi sopratutto agli aeromobili) che normalmente hanno alcuni di questi beni. Non concorrendo la buona fede e la trascrizione del titolo, l'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri si compie con il possesso continuato per dieci anni (art. 1162, secondo comma).

Massime relative all'art. 1161 Codice Civile

Cass. civ. n. 23853/2018

L'accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell'acquisto del possesso del titolo e dell'intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata - ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma - su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall'ipotesi di usucapione di cui all'art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato).

Cass. civ. n. 1464/2008

Qualora, all'atto dell'apertura di una successione per causa di morte, esista nel patrimonio del de cuius la titolarità di una quota di una società cooperativa edilizia, senza che l'appartamento sia stato ancora costruito, essa costituisce un bene mobile, come tale soggetto ad usucapione decennale da parte dell'erede, ai sensi dell'art. 1161 c.c., ove il possesso sia stato da quest'ultimo acquisito in buona fede.

Cass. civ. n. 2103/1982

Ai fini dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1161 primo comma. c.c., con riguardo a titoli di credito nominativi, ove l'intestazione formale del titolo sia richiesta dall'acquirente al proprio nome, lo stato di buona fede del possessore deve sussistere sia all'atto dell'acquisto del possesso del titolo di credito, che con riguardo alla successiva intestazione formale, in quanto la fattispecie possessoria comincia a produrre i suoi effetti solo dal momento in cui è stata eseguita la duplice intestazione formale richiesta dalla legge di circolazione del titolo. Tuttavia, la buona fede non può ritenersi a priori esclusa per il solo fatto che la duplice intestazione formale sia stata compiuta, in violazione dell'art. 2022, secondo comma, c.c., in base ad un negozio di trasferimento che risulti da un atto non autenticato, tenuto conto della funzione e della finalità proprie dell'autenticazione, richiesta dalla legge a tutela della posizione dell'emittente, allorché proceda all'intestazione del nome dell'acquirente nei propri registri, e tenendo presente altresì che la buona fede può essere determinata anche da errore di diritto, e cioè dall'ignoranza che, al fine indicato, la legge richiede l'esibizione dell'atto autentico.

È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l'usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la legittimazione, vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consente di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l'effettivo esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto all'ispezione dei libri sociali, e così via).

Per l'intima compenetrazione che sussiste tra esistenza formale del negozio traslativo e buona fede del possessore di un titolo di credito nominativo azionario, il possesso di buona fede, in quanto si risolve nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, deve sussistere, ai fini dell'usucapione abbreviata decennale, sia in ordine all'idoneità del negozio traslativo apparente a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti formali che sono necessari ad legitimationem, onde, di regola, il titolo nominativo azionario deve essere inizialmente già posseduto con la doppia intestazione formale (sul titolo e sul registro dell'emittente) richiesta dall'art. 2022, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 1134/1982

La buona fede possessoria, che legittima ai sensi dell'art. 1161 c.c. l'usucapione mobiliare abbreviata, è costituita non dall'ignoranza dell'altrui diritto, ma dall'ignoranza di arrecare danno all'altrui diritto, senza che al riguardo possa rilevare la conoscenza della validità (o invalidità) formale dell'atto dispositivo. Pertanto, in presenza di una donazione non di modico valore, nulla perché effettuata senza l'atto pubblico ed accettata senza l'autorizzazione governativa, necessaria per l'accettazione di donazioni di eredità da parte di persone giuridiche, la buona fede dell'accipiens (nella specie parrocchia), sussiste ove risulti che il possesso sia ottenuto con la coscienza della concreta osservanza e del rispetto dell'interesse e della volontà del donante.

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