(massima n. 1)
Ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitł, l'elemento oggettivo del possesso protratto per l'arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte dei proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attivitą venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l'esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitł, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltą di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietą di altro soggetto, utilizzato «abusivamente» allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l'area in questione in modo sempre pił efficace).