(massima n. 1)
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non č sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitā materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa č svolta "uti dominus".