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Articolo 1479 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Buona fede del compratore

Dispositivo dell'art. 1479 Codice Civile

Il compratorepuò chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà(1)

Salvo il disposto dell'articolo 1223 [1483], il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata(2); deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto(3). Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie [1482, 1483, 1488; 171].

Note

(1) Per l'acquirente, quindi, vi è l'alternativa tra attendere di conseguire la proprietà del bene ovvero agire per la risoluzione, ma questa seconda possibilità è temporalmente limitata.
(2) La risoluzione, infatti, renderebbe indebito (2033 c.c.) il corrispettivo dell'alienante. La norma fa salvo l'art. 1223 del c.c. in quanto il compratore ha anche il diritto al risarcimento del danno, in aggiunta a quello al rimorso del prezzo.
(3) Quelle di cui all'art. 1475 del c.c..

Ratio Legis

Se il compratore ignorava l'altruità del bene, la sua buona fede è tutelata dal legislatore che gli consente di agire per la risoluzione, purché, nel frattempo, il venditore non gliene abbia fatto conseguire la proprietà, perchè in tal caso per lui è diventato irrilevante che il bene fosse di un terzo.
La buona fede del compratore, inoltre, fa si che l'alienante sopporti varie conseguenze negative dell'altruità del bene, quali quella di sostenere le spese ed i pagamenti fatti per il contratto.

Spiegazione dell'art. 1479 Codice Civile

Acquirente di buona fede. Risoluzione

Nell'art. 1478 cod. civ. si tratta della vendita di cosa altrui indipendentemente dall' ignoranza del compratore dell' alienita della cosa vendutagli.
In ogni caso, s'intende, il venditore ha l'obbligo di acquistare la cosa per trasferirla al compratore. Comunque (specie quando il compratore ignorava d'aver comprato cosa non del venditore, ma d'altri) il compratore diventa proprietario solo nel momento in cui venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

E ben si comprende che quando il compratore ha acquistata la pro­prietà (per averla a sua volta acquistata il venditore) anche se ignorò di acquistare cosa altrui, nulla ha da dire se il venditore ha acquistato. Avendo ormai anche lui avuta la proprietà che intendeva acquistare, non ha di che dolersi.
Se il compratore pur sapeva che gli si vendeva cosa altrui, non per questo però è tenuto ad attendere in eterno che il venditore l'acquisti e gliene trasferisca la proprietà: può sempre far fissare dall'autorità giudiziaria un termine scorso il quale il contratto dovrà risolversi per colpa del venditore: art 1183 cod. civ..
Se invece il compratore al momento della conclusione del contratto ignorava che la cosa era di proprietà, del venditore e il venditore non glie ne ha fatta acquistare la proprietà all'epoca stabilita (al momento stesso del contratto se non vi era diversa determinazione di termine) il compratore ha diritto senz'altro alla risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria non può (come può invece quando il compratore sapeva che gli si vendeva cosa altrui fissare un termine per l'acquisto: deve senz'altro risolvere il contralto in pena del non aver il venditore dichiarato di vendere cosa altrui.


Danno da risarcire

II danno da risarcire consiste innanzitutto nella restituzione del prezzo, delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per contratto: spese notarili, tasse di registro, provvigioni pagate ai mediatori, onorari pagati a legali, spese di ricerche e documenti ipotecari, ecc.
Inoltre deve il compratore essere indennizzato della perdita subita e del mancato guadagno: perciò se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata, ciò nonostante gli è ugualmente dovuto il prezzo mentre se la cosa è aumentata di valore gli è dovuto la differenza; che è un guadagno mancato, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del venditore.
Deve inoltre il venditore rimborsare le spese necessarie ed utili fatte dal compratore per la cosa; e se era in malafede anche quelle voluttuarie.

La malafede del venditore consiste nel non aver dichiarato che vendeva cosa altrui: malafede che vien meno solo se, nonostante il silenzio del venditore, può egli dimostrare che per altra via sapeva il compratore che gli era venduta cosa d'altri.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1479 Codice Civile

Cass. civ. n. 787/2020

L'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che quest'ultimo non può in tale situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine, mancando l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.

Cass. civ. n. 4164/2015

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela. (Cassa con rinvio, App. Brescia, 19/01/2009).

Cass. civ. n. 14751/2006

Nel caso di vendita di cosa altrui, l'obbligo posto a carico del venditore di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l'automatico trapasso al compratore, sia mediante vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore nell'ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest'ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al compratore; e l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 c.c., sia al compratore che ne sia consapevole (art. 1478 c.c.). Peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi il compratore deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 c.c. l'acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo a favore del compratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel pronunciare la risoluzione della vendita di cosa di cui l'acquirente ignorava l'altruità, aveva ritenuto l'impossibilità dell'esecuzione del contratto, a nessuno dei contraenti essendo imputabile l'inadempimento; la S.C., nel cassare la decisione, ha statuito che il giudizio sull'inadempimento era stato formulato con riferimento esclusivamente al momento della conclusione del negozio mentre sarebbe stato necessario prendere in esame la successiva condotta tenuta dal venditore che, prima della domanda di risoluzione, aveva invitato il compratore alla stipula del rogito di acquisto con il terzo proprietario senza peraltro ottenerne la partecipazione all'atto che avrebbe perfezionato la vendita in questione).

Cass. civ. n. 11624/2006

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Pertanto, il promissario acquirente, il quale ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.

Cass. civ. n. 925/1997

L'art. 1479 primo comma c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l'altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all'obbligo di trasferirgli la proprietà del bene.

Cass. civ. n. 8434/1995

In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente, il quale ignorava che, al momento della stipula del contratto preliminare, la cosa promessa non apparteneva al promittente venditore, bensì ad un terzo, può sia proporre l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., sia chiedere, ai sensi dell'art. 1479 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato l'eccezione di inadempimento proposta dal promissario, sul presupposto che, potendo il preliminare di vendita aveva ad oggetto anche la cosa altrui, a nulla rilevava che egli fosse o meno a conoscenza dell'altruità della cosa al momento della stipula. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza, affermando che il giudice avrebbe prima dovuto svolgere la rilevante e pregiudiziale indagine circa la buona o mala fede del promissario, e poi, all'esito, decidere sulla fondatezza dell'eccezione di inadempimento del medesimo proposta).

Cass. civ. n. 1600/1993

Il compratore che al momento della conclusione del contratto ignorava che la cosa compravenduta non era di proprietà del venditore può restringere la sua pretesa, ove il venditore non gli abbia fatto acquistare nel frattempo la proprietà. della cosa, al solo risarcimento dei danni, in tal senso dovendo essere intesa la salvezza del disposto dell'art. 1223 c.c. contenuta nel secondo comma dell'art. 1479 c.c.

Cass. civ. n. 9112/1987

L'art. 1479 c.c. — che prevede espressamente che l'azione di risoluzione e di risarcimento sia proposta dal compratore in buona fede, ossia che al momento della conclusione del contratto ignorasse l'appartenenza ad altri della cosa venduta — non comporta che al compratore in mala fede siano precluse le predette azioni, dovendosi ritenere soltanto che, in tale ipotesi, il compratore non possa chiedere subito la risoluzione del contratto e non possa sospendere il pagamento del prezzo, poiché occorre dar tempo e modo al venditore, salvo che sia stabilito un termine, di procurarsi la cosa venduta. Quando il contratto non sia stato stipulato a rischio e pericolo del compratore e non vi sia stata esplicita rinunzia convenzionale alla garanzia, l'azione ordinaria di responsabilità per l'inadempimento, da parte del venditore di cosa altrui, dell'obbligo di procurare la cosa stessa al compratore, può essere esperita dallo stesso promittente compratore (anche se consapevole dell'alienità della cosa).

Cass. civ. n. 2827/1987

Allorquando la vendita di cosa altrui non sia stata convenuta come tale, ignorando il compratore che la cosa non era di proprietà del venditore (art. 1479 c.c.), si realizza un'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di trasferire la proprietà, il cui rimedio per il compratore è quello della risoluzione del contratto, per evitare la quale il venditore ha l'onere di far acquistare all'altro contraente la proprietà della cosa, senza che il compratore abbia diritto ad ottenere, anche coercitivamente, questo risultato.

Cass. civ. n. 1676/1982

Nella vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l'altruità del bene, secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ., in relazione all'art. 1476 n. 2 cod. civ., qualora, scaduto il termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, il venditore medesimo non superi la presunzione di colpa nell'inadempimento, fornendo la prova che lo stesso sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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