Cass. civ. n. 18544/2022
L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.
Cass. civ. n. 5582/2022
Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.
Cass. civ. n. 21929/2020
In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto.
Cass. civ. n. 30079/2019
In tema di possesso "ad usucapionen" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.
Cass. civ. n. 23420/2019
Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/02/2015).
Cass. civ. n. 6029/2019
In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'inserimento del bene controverso nella denuncia di successione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/06/2015).
Cass. civ. n. 27170/2018
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite.
Cass. civ. n. 23850/2018
L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio.
Cass. civ. n. 29420/2017
L'effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere.
Cass. civ. n. 29419/2017
Le azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva della durata dell'altrui usucapione in corso di perfezionamento anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell'usucapiente.
Cass. civ. n. 26327/2016
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interversione nel possesso, da parte del conduttore ed ex proprietario del bene poi espropriato, osservando, da un lato, che la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle utenze, erano tutte condotte non rivolte nei confronti del soggetto espropriante, e, dall'altro, che la proposizione del giudizio di opposizione alla stima e della domanda di retrocessione dell'immobile erano atti comportanti il riconoscimento del diritto di quest'ultimo).
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Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell'altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposte dall'espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l'opposizione alla stima, infatti, presuppone la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante; la domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato sul presupposto che siano venute meno le ragioni dell'atto ablatorio, implica il riconoscimento, da parte dell'ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio.
Cass. civ. n. 20565/2016
L'atto interruttivo del possesso "ad usucapionem" posto in essere dall'unico possessore dell'immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l'usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l'esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l'efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante.
Cass. civ. n. 19706/2014
In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all'adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l'altrui proprietà del bene).
Cass. civ. n. 6785/2014
L'atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso "ad usucapionem".
Cass. civ. n. 28721/2013
In tema di possesso "ad usucapionem", la domanda giudiziale diretta ad ottenere il rilascio di un immobile, proposta dal proprietario esclusivamente contro il detentore materiale, non vale ad interrompere il decorso del termine di usucapione nei confronti del possessore del bene rimasto estraneo al relativo giudizio, atteso che gli atti o i fatti interruttivi, per incidere negativamente sul decorso del termine richiesto dalla legge per usucapire, devono essere necessariamente diretti contro il possessore.
Cass. civ. n. 18353/2013
L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", anche qualora venga respinta per tardività, atteso che, per l'effetto interruttivo, non rileva l'esito dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto valido ad instaurare il giudizio.
Cass. civ. n. 16234/2011
In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fabbricato in contesa).
Cass. civ. n. 15199/2011
Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.
Cass. civ. n. 13625/2009
In tema di usucapione, poiché dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, e tale tipicità non ammette equipollenti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, benché con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, a nulla rilevando che tali atti provengano dalla P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, alle ordinanze di sgombero emesse dal sindaco quale ufficiale di governo e dall'intendenza di finanza, nonché alle difese al riguardo sviluppate dalla stessa P.A. nei relativi giudizi amministrativi).
Cass. civ. n. 7847/2008
In tema di usucapione, quando l'interruzione del termine necessario ad usucapire derivi, ai sensi dell'articolo 1165 c.c., dal riconoscimento del diritto del proprietario della cosa su cui il possesso è esercitato, siffatto riconoscimento, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo. (Nella specie è stato negato che, per il solo fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive indirizzate al proprietario confinante, nelle quali ci si obbligava ad eliminare affacci e luci abusive, il mittente avesse manifestato anche la volontà della propria consorte di dismettere le predette
servitù illegittime in favore dell'immobile di proprietà esclusiva di quella).
Cass. civ. n. 25250/2006
In tema di usucapione, ai sensi del'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene
uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'
animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà).
Cass. civ. n. 7509/2006
A mente dell'art. 2943, primo comma, c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c. in tema di usucapione, la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire, qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine; pertanto, tale effetto non è prodotto dalla domanda con cui il proprietario del suolo chieda, ai sensi dell'art. 938 c.c., il pagamento del doppio del valore del terreno occupato in buona fede dalla costruzione eretta sul fondo attiguo, in quanto è diretta a dismettere il bene, non già a recuperarne il possesso.
Cass. civ. n. 18207/2004
Gli atti di riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, interruttivi del termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.) possono essere provati anche per testimoni, in mancanza di specifica disposizione normativa contraria o limitativa al riguardo.
Cass. civ. n. 4892/2003
In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge ne elenca tassativamente gli atti interruttivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall'art. 705 c.p.c. antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.
Cass. civ. n. 14917/2001
In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere
ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. (Nella specie, vertendosi in tema di usucapione ad opera della P.A., la Corte ha escluso che potesse attribuirsi valore interruttivo ad un atto introducente un procedimento amministrativo inteso ad accertare l'intervenuto acquisto dell'area di sedime per accessione ai sensi dell'art. 946 c.c. previgente).
Cass. civ. n. 6647/2001
Il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere
ope judicis il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapiente e non già dalla pretesa esercitata in giudizio da parte di quest'ultimo. (Nella specie la Corte ha escluso che potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva la domanda introdotta dal possessore del bene controverso diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in forza del quale il bene anzidetto era entrato nella sua disponibilità).
Cass. civ. n. 14733/2000
Per il disposto dell'art. 1165 c.c. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titolo notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello
ius possessionis che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore.
Cass. civ. n. 7028/1995
Il possesso ad usucapione non è interrotto dall'attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell'attore che abbia ad oggetto l'accertamento giudiziale dell'inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto, giacché ai fini della suddetta interruzione è idonea solo la proposizione di una specifica domanda giudiziale diretta al recupero del possesso.
Cass. civ. n. 379/1995
L'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., sul piano sostanziale è idonea ad interrompere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.
Cass. civ. n. 4156/1994
L'atto di appello inteso a denunciare l'ultra petizione, consistente nell'avere la sentenza di primo grado riconosciuto un diritto di servitù in un giudizio di regolamento di confini, non ha effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva del medesimo diritto, fatta valere, in successivo giudizio dal soggetto convenuto con
negatoria servitutis, trattandosi di domanda intesa non ad ottenere il riconoscimento e la tutela della situazione giuridica cui si oppone il possesso ad usucapione, ma la pronuncia, di mero contenuto processuale, in ordine alla determinazione dell'oggetto della lite.
Cass. civ. n. 4215/1987
Il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del bene
uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.), anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso.
Cass. civ. n. 2842/1982
Affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo a interrompere il termine utile per usucapire, non è sufficiente che il possessore con l'atto di riconoscimento mostri di conoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che egli per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti nei quali essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Cass. civ. n. 584/1974
Gli atti interruttivi dell'usucapione sono esclusivamente quelli indicati dall'art. 2943 c.c., fatta eccezione per il quarto comma del medesimo articolo che, contemplando gli atti di costituzione in mora del debitore, riguarda il caso particolare dell'interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione, con l'effetto che la relativa disciplina non può essere estesa all'interruzione dell'usucapione dei diritti reali.