L'espressione va fatta precedere dal termine "possesso". Quando questo presenta certi requisiti, č elemento costitutivo dell'acquisto della proprietā o di un diritto reale di godimento su una cosa per usucapione. I requisiti che il legislatore richiede sono che il possesso sia stato acquistato in modo non violento e non clandestino, e che nel tempo sia stato continuo e non interrotto.