In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente [2921](1).
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente [2921](1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 41490/2021
In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini.Cass. civ. n. 26627/2019
L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantità o per qualità a quella venduta.Cass. civ. n. 7024/2019
L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).Cass. civ. n. 14324/2014
In tema di compravendita, l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella sua estensione quantitativa, risulti inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto, si determina, al pari dell'ipotesi di esistenza di una servitù passiva non dichiarata, la mancanza di una "qualitas fundi", con conseguente applicazione dell'art. 1489 cod. civ., estensivamente interpretato, il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno.Cass. civ. n. 21625/2009
In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.Cass. civ. n. 2541/1999
Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.Cass. civ. n. 4805/1982
Nel caso in cui il venditore sia convenuto in giudizio dal compratore unitamente ad un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, la partecipazione del primo al processo, qualora contro di lui non sia proposta azione di rivalsa, non ha altro scopo che quello di assoggettare il medesimo alla decisione della controversia promossa dal compratore contro il terzo per fare accertare l'insussistenza degli anzidetti diritti. Il venditore, pertanto, quale parte in causa soggetta alla decisione sul rapporto principale, ha tutti i poteri ed i doveri che competono alle altre parti, ivi compreso il potere di impugnare la decisione sfavorevole al compratore nei confronti del terzo, per evitare che il passaggio in giudicato di tale decisione pregiudichi irrimediabilmente la sua posizione nei confronti del compratore medesimo, con la conseguenza che, anche se quest'ultimo abbia fatto acquiescenza alla decisione con il conseguente passaggio in giudicato di essa nei suoi confronti, il venditore, mentre ha interesse ad impugnarla limitatamente alla parte in cui estenda i suoi effetti sul rapporto di garanzia, è carente di interesse in ordine ai capi della decisione che su tale rapporto non producono effetti.Cass. civ. n. 3025/1975
Qualora l'acquirente di una casa d'abitazione venga convenuto in giudizio dal proprietario del fondo contiguo e venga condannato ad eliminare alcune vedute ed a regolarizzare alcune luci, data l'inesistenza di servitù di veduta a favore del suo edificio ed a carico del detto fondo, egli può rivalersi nei confronti del venditore, esercitando l'azione di evizione parziale, solo se questo ultimo gli abbia garantito la conformità dello stato di fatto della casa, nel momento della vendita, alla situazione di diritto.
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