Manchevolezze dell'elenco nel vecchio codice
Si è già rilevata nella spiegazione dei precedenti articoli la manchevolezza dell'enumerazione dei modi d'acquisto della proprietà, fatta dall' art. 710 del codice del 1865. Non si fa cenno, infatti, dell'invenzione e dell'accessione, ma si parla, invece, espressamente della donazione come modo autonomo di acquisto, mentre non vi è più da dubitare che la donazione debba rientrare nella categoria generale dei contratti, che era pure indicata come modo di acquisto nell'art. 710.
Esplicazione delle voci del nuovo elenco
Nel nuovo elenco contenuto nell'art. 922 l'indicazione della donazione è stata soppressa e si enumera espressamente l' invenzione, perché se il tesoro e il ritrovamento di cose smarrite possono, lato sensu, intendersi quali casi di occupazione, l'importanza di essi e la necessità di una particolare discipline non consentono di conglobarli senz'altro con gli altri casi tipici di occupazione ed è preferibile metterli in un gruppo distinto che è appunto quello dell'invenzione.
Quanto all'accessione, pur essendo essa una espansione del diritto di proprietà sulla cosa principale, non cessa per questo di costituire un modo di acquisto della cosa accessoria e vedremo, nell'illustrare l'epigrafe della sezione II di questo capo, come in tale senso sia stata storicamente considerata e come la dottrina e la giurisprudenza concordemente l'ammettano.
Circa l'inclusione nell'elenco della specificazione, dell'unione e della commistione, che pur logicamente mancavano data l'impostazione nell'elenco dell'art. 710 del codice del 1865, nella relazione del Guardasigilli al Re Imperatore viene ben chiarito che « queste figure non possono, senza grande sforzo, ricondursi, come le riconduceva i1 vecchio codice, dell'accessione. Nella specificazione, infatti, non e possibile ravvisare, come ha messo in evidenza la dottrina più moderna, un rap-porto di subordinazione fra due elementi eterogenei, la materia e il lavoro ; nella commistione poi, quando le cose sono inseparabili, sorge, di regola, un rapporto di comunione, e solo nel caso in cui una di esse possa essere considerata come principale rispetto o sia di molto superiore per valore, si opera l'attrazione per praevalentiam e si rientra nell'orbita dell'accessione ».
La rigidità dell'elenco del vecchio codice è eliminata nel nuovo con l'aggiunta, all'elenco stesso, delle parole « e negli altri modi stabiliti dalla legge », che rende possibile una più lata interpretazione dell'articolo, e, eliminandone la tassatività, consente su di esso una migliore e non forzata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Rinvio per i mobili e i titoli al portatore
Occorre, inoltre, richiamare l'attenzione sul secondo comma dell’ articolo in esame, perchè il rinvio alle disposizioni particolari contenute nel titolo VIII di questo libro del codice per le cose mobili e per i titoli al portatore è un completamento dell'elenco e un'altra integrazione di lacuna contenuta nel codice del 1865, il quale, come abbiamo sopra rilevato, non si occupava affatto dell'acquisto della proprietà, che deriva, nei casi previsti dalla legge, dal possesso di buona fede.
Occorre, infine, rilevare la migliore dizione testuale dell'articolo, che parla di « successione a causa di morte » anziché genericamente di « successione » e di « usucapione » invece di « prescrizione » senz'altra precisazione.