(massima n. 1)
In tema di possesso ad usucapionem, che il codice vigente assoggetta alle stesse condizioni contemplate dal codice del 1865 (con la formula «possesso legittimo»), inclusa quella della pacificitą del possesso medesimo, tale requisito non puņ essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontą contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilitą del termine ventennale).