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Dizionario Giuridico

Violenza (diritto civile)

Che cosa significa "Violenza (diritto civile)"?

Causa di invalidità del contratto che ricorre quando si verifica un costringimento psicologico o fisico, che limita o elimina del tutto la libertà di scelta del soggetto che la subisce.
Si parla di violenza morale quando la costrizione psicologica viene esercitata mediante la minaccia di un male ingiusto e notevole, al fine di indurre un soggetto a stipulare un contratto. In tal caso il contratto è annullabile.
Va tenuta distinta dalla violenza fisica, che è causa di nullità del contratto, che ricorre quando vi è una costrizione fisica del soggetto (es. guidare la mano dell'altro contraente per apporre la firma al contratto).

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