(massima n. 1)
Affinché possa ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario-compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l'animus excludendi a carico degli altri comunisti. D'altra parte il possesso, acquisito animo et corpore, ben puņ conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilitą del compossessore.