I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato(1) [823, 826; Cost. 119].
Note
(1) Lo Stato acquisisce la titolarità degli immobili vacanti in quanto tali e non per occupazione (923).
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato(1) [823, 826; Cost. 119].
(1) Lo Stato acquisisce la titolarità degli immobili vacanti in quanto tali e non per occupazione (923).
Il vecchio codice non prevedeva alcuna disposizione in materia di beni immobili che non fossero di proprietà di alcuno, e si pensava che chiunque potesse acquisirne la titolarità mediante occupazione. Nell'attuale codice civile c'è una disposizione analoga in tema di successioni: l'art. 586 stabilisce, infatti, che se non vengono individuati successibili, l'eredità viene devoluta allo Stato.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 4975/2007
L'art. 827 c.c., nello stabilire che gli immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato, non pone una presunzione di appartenenza allo Stato di tutti gli immobili di cui non si provi l'appartenenza ad altri; ma si limita a prevedere un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene) la quale deve essere, perciò, dimostrata dal soggetto che la invochi a fondamento del suo diritto. (In una fattispecie relativa alla proprietà di uno slargo adiacente alla via pubblica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ne aveva riconosciuto la natura pubblica, benché risultasse in parte catastalmente intestato ai privati frontisti e non potesse operare la presunzione di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865).
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