Che cosa significa "Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore"?
È una causa di estinzione dell'obbligazione prevista dall'art. 1256 del c.c. L'ordinamento ricollega tale effetto al verificarsi di un evento che non dipende dalla volontà del debitore e che rende la prestazione ineseguibile in modo definitivo.