Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 13156/2020
Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016).Cass. civ. n. 3517/2017
A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto provato il possesso ininterrotto, in tempo più remoto, per un decennio, aveva tuttavia rigettato la domanda di usucapione, senza pronunciarsi circa il possesso dell’originario attore al momento della domanda e nonostante avesse escluso quello del convenuto).Cass. civ. n. 6371/2013
In tema di usucapione, non è idoneo a dare la prova del possesso esclusivo della cosa, né a far insorgere la presunzione di possesso intermedio, di cui all'art. 1142 c.c., l'atto di divisione di un bene comune, giacché esso, di per sé, non attribuisce all'assegnatario una situazione di fatto corrispondente al possesso esclusivo di quanto assegnato.Cass. civ. n. 13921/2002
In tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti ex actis dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte ed pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica ultrapetita in violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.Cass. civ. n. 4022/1978
Non esiste alcuna gerarchia tra le diverse prove di una situazione possessoria, sicché nessun addebito può muoversi al giudice di merito per aver affidato il proprio apprezzamento negativo del dedotto possesso alle risultanze di prove testimoniali eventualmente contrastanti con i dati desumibili da una rilevazione catastale.Cass. civ. n. 1773/1975
La presunzione di possesso intermedio, posta dall'art. 1142 c.c. in favore del possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, è iuris tantum e può essere pertanto vinta dalla dimostrazione che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio.
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