(massima n. 1)
Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitł costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza legale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, i quali rivelino anche al titolare del fondo servente l'esistenza della situazione coincidente con quella del diritto reale di servitł.