I modi di costituzione
Questa disposizione, che riproduce nella sostanza l'art. 478 del codice del 1865 e che, per il suo contenuto classificatorio, può considerarsi superflua, ma permette di fare una breve analisi sui modi di costituzione del diritto di usufrutto. Alla dicotomia dell'art. 478 (legge - volontà dell'uomo) la disposizione dell'art. 978 sostituisce una
tricotomia (legge - volontà dell'uomo - usucapione) che, se da un punto di vista pratico può apparire più completa, per quanto neppure per il vecchio codice si fosse mai dubitato che l'usufrutto potesse acquistarsi per usucapione, non è concettualmente impeccabile, perché, se con l'espressione «
volontà dell'uomo » si vuole far riferimento alle fattispecie negoziali, è chiaro che nella legge rientrano tutti i modi di acquisto del diritto che non si ricollegano a un negozio giuridico.
D'altro canto sono note le
critiche mosse alla solita contrapposizione fra legge e negozio giuridico, fondate sul rilievo che la legge è sempre la fonte dei diritti e degli obblighi nel senso che essa ricollega a una determinata situazione di fatto, negoziale o meno, determinati effetti giuridici, per cui una contrapposizione di essa al negozio giuridico, come di due entità che stanno sul medesimo piano, non è logicamente esatta.
Le forme di usufrutto legale
Le ipotesi di usufrutto legale sono sempre le
due tradizionali: l'usufrutto del genitore esercente la patria potestà sui beni dei figli minori, e quello che spetta al coniuge superstite sui beni del coniuge defunto.
Le particolarità dell'usufrutto legale del genitore e di quello spettante al coniuge, sia nel caso di successione intestata nella quale concorra con figli legittimi, sia nel caso in cui la legge lo attribuisce a titolo di riserva, sono state esposte in sede più opportuna e non è il caso di richiamarle qui.
Può invece essere utile avvertire che mentre l'
usufrutto del coniuge è interamente regolato dalle
norme generali sull'usufrutto, salva qualche particolarità in ordine alla potestà di commutazione che spetta agli eredi (
art. 537 del c.c., oggi abrogato), invece per l'usufrutto del genitore, che è il più rilevante aspetto patrimoniale della patria potestà, le norme sull'usufrutto trovano applicazione subordinatamente a quelle, che sono numerose e svariate, dettate specificamente nel primo libro del nuovo codice (art.
324 e segg.).
II negozio giuridico come mezzo di costituzione dell'usufrutto
Il negozio giuridico che può dar vita all'usufrutto può essere
inter vivos (contratto) o
mortis causa (testamento).
Nel primo caso l'usufrutto può sorgere in due modi, o mediante un contratto di alienazione (donazione, vendita, permuta ecc.) che abbia per oggetto la costituzione dell'usufrutto a favore dell'acquirente, ovvero mediante un contratto che abbia che abbia per oggetto il trasferimento della nuda proprietà, di modo che il diritto di usufrutto venga a crearsi in capo all’alienante (vendita, donazione, ecc. con riserva di usufrutto) o eventualmente ad un terzo beneficiario (contratto a favore di terzo).
A seconda della natura del contratto con il quale si costituisce il diritto di usufrutto la disciplina sarà diversa. Può essere tuttavia opportuno rilevare che in ogni caso il contratto costitutivo del diritto di usufrutto deve esser fatto in
forma scritta sotto pena di nullità (
art. 1350 del c.c. ed è soggetto alla formalità della trascrizione (art.
2643 n. 2).
Naturalmente, per la particolare natura dell'oggetto, il contratto costitutivo del diritto di usufrutto è
sottratto all'applicazione di alcune delle norme dettate per il tipo di contratto di cui si tratta. Così si è ritenuto che la vendita di usufrutto o la vendita con riserva di usufrutto non è soggetta alla rescissione per lesione enorme, dato il carattere aleatorio che la vendita assume in tal caso. Altrettanto dovrà ritenersi per quanto riguarda l'azione generale di lesione, ammessa dal nuovo codice per tutti i contratti con prestazioni corrispettive (
art. 1448 del c.c., il quale espressamente sottrae al rimedio della lesione i contratti aleatori), e per quanto riguarda la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione (
art. 1467 del c.c.), che in astratto si potrebbe ammettere nel caso in cui il corrispettivo dovuto dall'usufruttuario sia frazionato, ma che deve escludersi in base a quanto prevede l’ordinamento.
La costituzione dell'usufrutto per effetto di
testamento dà luogo in ogni caso ad un'attribuzione a titolo particolare (
legato) e va quindi soggetta a tutte le norme relative ai legati, che non è certo il caso di esporre in questa sede. Qualcosa di molto simile al legato di usufrutto potrebbe ravvisarsi nella istituzione o nel legato a favore di una persona quando il testatore abbia disposto una sostituzione fedecommissaria: ma la legge stessa non va oltre la semplice analogia fra le due situazioni, analogia che permette l'applicazione di alcune delle norme relative all'usufrutto (
art. 692 del c.c.).
Le varie forme di usucapione
L'usucapione, che è il terzo modo di acquisto del diritto di usufrutto, si compie in venti anni in mancanza di titolo e di buona fede e qualunque sia l'oggetto che si possiede come usufruttuario (
art. 1158 del c.c.); si compie in dieci anni per gli immobili e in tre anni per i beni mobili iscritti in pubblici registri (nave, aeromobile. autoveicolo), con il concorso delle condizioni enunciate dagli artt.
1159 e
1162 (esistenza di un titolo traslativo
a non domino, trascrizione del titolo, buona fede dell'acquirente, possesso); si compie in cinque anni per le cose mobili quando il possessore e di buona fede, ma manca un titolo idoneo al trasferimento del diritto (se vi fosse il titolo reale
a non domino l’acquisto si opererebbe immediatamente).