(massima n. 1)
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non č sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitā materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa č svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attivitā di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attivitā si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2018).